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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22355/2025 del 03/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento catastale notificati in rettifica della rendita catastale attribuita a un parco eolico censito in categoria D. La società aveva presentato procedura DOCFA chiedendo la determinazione della rendita senza includere nel calcolo il valore della torre di sostegno degli aerogeneratori. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello della società, ritenendo la torre di sostegno rilevante ai fini catastali. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015, sostenendo che le torri eoliche dovevano essere considerate impianti funzionali allo specifico processo produttivo e quindi escluse dalla rendita; 2) violazione degli artt. 7 L. 212/2000 e 3 L. 241/1990 per carenza di motivazione degli avvisi di rettifica; 3) violazione degli artt. 10 R.D.L. 652/1939, 28 D.P.R. 1142/1949 e art. 1, comma 244, L. 190/2014 per l'eccessività del valore accertato e l'erroneità del criterio di valorizzazione adottato dall'Ufficio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la torre di sostegno dell'impianto eolico rientri tra le componenti impiantistiche escluse dalla stima catastale ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015, perché funzionale allo specifico processo produttivo di energia elettrica. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione a tale motivo e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame volto al ricalcolo della rendita escludendo il valore delle torri, nonché per la regolazione delle spese. I restanti motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 1, comma 21, L. 208/2015

    a decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo

    La norma introduce una nozione di impianti e componenti impiantistiche sottratti alla rendita catastale fondata sulla funzionalità allo specifico processo produttivo, a prescindere dall'infissione stabile al suolo o dalla consistenza fisica del manufatto.

  • art. 7 L. 212/2000

    Richiamato quale norma sulla motivazione degli atti impositivi, in relazione alla censura di deficit motivazionale degli avvisi.

  • art. 3 L. 241/1990

    Richiamato quale parametro di legittimità della motivazione del provvedimento amministrativo.

  • art. 10 R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652

    Richiamato per contestare il criterio di determinazione della rendita catastale.

  • art. 28 D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Richiamato per contestare il criterio di stima catastale adottato dall'Ufficio.

  • art. 1, comma 244, L. 190/2014

    Richiamato come ulteriore base normativa della censura sull'eccessività del valore accertato e sul metodo di valorizzazione.

Massime di principio

  • Ai fini della rendita catastale degli immobili speciali e particolari, devono essere esclusi dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti che siano funzionali allo specifico processo produttivo, anche se strutturalmente connessi al fabbricato o infissi stabilmente al suolo.
  • La qualificazione catastale di un bene non dipende dalla sola consistenza fisica o dall'ancoraggio al suolo, ma dalla sua concreta strumentalità rispetto al processo produttivo svolto nell'impianto.
  • Una componente essenziale di un impianto produttivo può essere sottratta alla base imponibile catastale se la sua funzione è esclusivamente o prevalentemente produttiva e non incrementa l'utilità reddituale del fabbricato al di fuori del processo produttivo.
  • Nel giudizio tributario di impugnazione-merito, l'accoglimento della censura sulla non computabilità di una componente impiantistica comporta la cassazione con rinvio per il ricalcolo della rendita effettivamente dovuta, escludendo i cespiti impiantistici non rilevanti.
  • Le ulteriori censure sul difetto di motivazione e sulla quantificazione del valore restano assorbite quando la decisione di legittimità accoglie il motivo decisivo sulla corretta inclusione o esclusione di una componente dalla rendita catastale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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