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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22352/2025 del 03/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (leso)

La controversia

La lite nasce da un incidente avvenuto su un campo da golf: un apprendista giocatore venne colpito da una mazza da golf manovrata da altro giocatore durante l’attività di gioco. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto responsabile solo il giocatore che aveva materialmente provocato l’urto, condannandolo al risarcimento con manleva delle compagnie assicuratrici chiamate in causa, e aveva escluso la responsabilità della società sportiva. In appello, invece, la Corte territoriale ha riformato parzialmente la decisione, affermando la concorrente responsabilità anche delle associazioni sportive gestori della struttura e condannandole in solido con il giocatore al risarcimento già liquidato. Le associazioni sportive hanno quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) giudicato interno sulla loro estraneità perché la responsabilità sarebbe stata esclusa in primo grado e non specificamente censurata; 2) violazione del contraddittorio e ultrapetizione per avere la Corte d’appello dichiarato la loro responsabilità e non precisato le percentuali di colpa; 3) errata qualificazione del golf come attività pericolosa e conseguente cattiva applicazione degli artt. 2043, 2050 e 2697 c.c.; 4) omesso esame di prove testimoniali e travisamento di dichiarazioni delle parti; 5) mancata individuazione delle percentuali di concorso di colpa, anche del danneggiato; 6) contrasto tra motivazione e dispositivo per la mancata esplicita condanna delle compagnie assicuratrici a tenere indenni i responsabili; 7) omessa considerazione dell’appello incidentale sulle spese e sulla responsabilità aggravata. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha affermato che la posizione delle associazioni era stata rimessa in discussione dall’appello incidentale del giocatore convenuto e dall’appello principale dell’assicurazione; ha ribadito l’ammissibilità dell’appello incidentale tardivo anche se adesivo; ha considerato corretta la valutazione in concreto della pericolosità del golf, in base all’uso di mazze metalliche e palline colpite con forza; ha dichiarato inammissibile la censura sul fatto decisivo perché mirava a una nuova valutazione del merito; ha ritenuto corretta la ripartizione della responsabilità in parti uguali tra i tre corresponsabili e non esaminabile la richiesta di colpa del danneggiato, già esclusa nei gradi di merito; ha giudicato non fondato il rilievo sulla manleva delle assicuratrici e irrilevante l’ordinanza di rigetto della correzione materiale; ha infine escluso errori sulle spese e sull’art. 96 c.p.c. per mancanza di soccombenza integrale. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna solidale delle ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello di Roma che aveva affermato la concorrente responsabilità della società sportiva e dell’altra associazione gestoria del campo, oltre che del giocatore che aveva causato l’incidente, e aveva mantenuto ferma la statuizione di manleva a carico delle assicurazioni. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna parte controricorrente, con applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per sostenere, e poi escludere, il giudicato interno sulla pretesa estraneità delle associazioni sportive.

  • art. 324 c.p.c.

    Invocato in relazione al passaggio in giudicato della statuizione di primo grado.

  • art. 334 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo all’impugnazione incidentale e al giudicato.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato in tema di appello incidentale.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul giudicato e sulle impugnazioni.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro di legittimità per i vizi di violazione di legge dedotti nei motivi.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne ha escluso l’applicabilità perché la censura tendeva a rivalutare il merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare ultrapetizione e omessa pronuncia; la censura è stata respinta.

  • art. 132, primo comma, n. 2 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione/struttura del provvedimento.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato nella doglianza sulla responsabilità aquiliana per l’incidente.

  • art. 2050 c.c.

    Richiamato nella censura sulla pericolosità dell’attività sportiva e sulla distribuzione dell’onere probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato con riferimento all’onere della prova in tema di attività pericolosa.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato nei motivi relativi al contraddittorio e alla trattazione della causa.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per dedotto travisamento delle prove e per il mancato esame di alcune risultanze.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per lamentare errata valutazione delle prove.

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato in tema di dichiarazioni confessorie asseritamente rese in atti.

  • art. 2733, secondo comma, c.c.

    Richiamato in relazione alla confessione giudiziale o stragiudiziale e al suo valore probatorio.

  • art. 2055 c.c.

    La Corte lo richiama per la concorrente responsabilità dei tre soggetti in parti uguali.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato per la dedotta colpa del danneggiato, esclusa dai giudici di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per la regolazione delle spese secondo soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese, ma non ritenuto violato.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato per la richiesta di condanna per პასუხისმგabilità aggravata; la Corte esclude i presupposti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per l’attestazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 334 c.p.c.

    La Corte richiama anche il tema dell’appello incidentale tardivo, ritenuto ammissibile secondo Sezioni Unite.

Massime di principio

  • Il giudicato interno non si forma su un capo della decisione di primo grado se la relativa questione viene rimessa in discussione da un’impugnazione ritualmente proposta da altra parte o da un appello incidentale ammissibile.
  • L’appello incidentale tardivo è ammissibile anche quando abbia contenuto adesivo o sia rivolto contro la parte che ha proposto l’impugnazione principale, se l’interesse a proporlo sorge proprio dall’impugnazione principale.
  • L’accertamento della pericolosità di un’attività, anche sportiva, va compiuto in concreto, valutando mezzi, strumenti e modalità effettive di svolgimento, e non sulla base di una qualificazione astratta o di elenchi formali.
  • Quando il giudice di merito ha svolto una valutazione in concreto della pericolosità dell’attività e della responsabilità, la censura di legittimità non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di sollecitare una rivalutazione complessiva delle prove o di più emergenze istruttorie, ma solo di denunciare l’omesso esame di un preciso fatto storico decisivo.
  • In tema di fatto illecito con pluralità di responsabili, la responsabilità può essere affermata in concorso tra più soggetti e ripartita in quote eguali o secondo la valutazione di merito, senza che la mancata indicazione analitica delle percentuali integri di per sé nullità se la motivazione consente di comprendere il criterio adottato.
  • La deduzione della colpa del danneggiato non è scrutinabile in cassazione se il relativo accertamento è stato escluso con giudizio conforme nei gradi di merito.
  • La regolazione delle spese segue il principio di soccombenza; la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede presupposti autonomi e non può essere affermata in assenza di soccombenza integrale nei termini rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNesso di causalità

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