Cassazione Civile, Ordinanza n. 12141/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi, secondo la ricostruzione accolta nei giudizi di merito, tra una lavoratrice e il Comune, quale ente capofila dell'Ambito territoriale B5, in relazione ad attività di assistenza sociale. La lavoratrice aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità dei contratti a termine e delle proroghe, la declaratoria di un rapporto di lavoro subordinato, il pagamento di differenze retributive e il risarcimento dei danni. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello principale del Comune e, accogliendo l'appello incidentale della lavoratrice, aveva condannato il Comune a corrisponderle l'indennizzo ex art. 32 l. n. 183/2010 (12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) e il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni dovute per 108 ore mensili dal 16 aprile 2012 al 31 dicembre 2016. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi: a) difetto di integrità del contraddittorio per mancata evocazione dell'Ambito; b) insussistenza di una responsabilità diretta del Comune capofila per le obbligazioni dell'Ambito, anche alla luce della disciplina di legge statale e regionale e della Corte cost. n. 226/2012; c) nullità della motivazione della sentenza di appello; d) violazione del principio di immedesimazione organica; e) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello pronunciato oltre il chiesto; f) erronea applicazione delle regole sulle forme contrattuali della PA; g) insussistenza della subordinazione per autonomia delle prestazioni di assistenza sociale; h) violazione degli artt. 1418 e 2126 c.c. per il riconoscimento di retribuzioni nonostante la nullità del rapporto; i) omesso esame di un fatto decisivo relativo alle ragioni del mancato rinnovo; l) erronea applicazione dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001, della direttiva 1999/70/CE e degli artt. 1223, 2043 e 2697 c.c. in tema di danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine e di onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili diversi motivi perché diretti a contestare accertamenti di fatto o non specificamente confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata; ha ritenuto infondati gli altri, confermando che la disciplina applicabile consentiva di imputare al Comune capofila la responsabilità per i rapporti di lavoro, che la subordinazione era stata accertata in fatto sulla base di indici concreti e che il risarcimento per abusiva reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato può essere liquidato secondo i criteri dell'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, in coerenza con l'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e con il principio di effettività della tutela. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del Comune alle spese e con l'ulteriore atto dovuto sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La censura sulla mancata integrazione del contraddittorio è stata dichiarata inammissibile anche perché non adeguatamente supportata dalla riproduzione dei documenti richiamati e perché la Corte d'appello aveva già escluso il difetto di legittimazione passiva del Comune.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'Ambito territoriale sarebbe dotato di autonoma soggettività; la Corte ha ritenuto non pertinente tale lettura rispetto alla disciplina applicabile al caso concreto.
Invocato dal ricorrente per sostenere la personalità giuridica dell'Ambito; la Corte ha osservato che il richiamo non scalfiva la ricostruzione della disciplina dell'ambito territoriale in causa.
La norma è stata letta nel senso che i comuni associati, negli ambiti territoriali, definiscono il piano di zona e attuano gli interventi sociali e socio-sanitari secondo le risorse disponibili.
art. 7 l. reg. Campania n. 11/2007
È stata valorizzata per affermare che i comuni esercitano in forma associata i compiti e le funzioni amministrative loro attribuite.
art. 10 l. reg. Campania n. 11/2007
È stata richiamata per ribadire che i comuni sono titolari della programmazione, realizzazione e valutazione degli interventi sociali e delle funzioni amministrative inerenti ai servizi del sistema integrato locale.
art. 11 l. reg. Campania n. 11/2007
comma 1, comma 2, comma 3, lett. c
La Corte ha evidenziato che il coordinamento istituzionale d'ambito svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo e può attribuire a uno dei comuni il ruolo di comune capofila con funzioni di coordinamento e responsabilità amministrativa e contabile del piano di zona.
È stato applicato nel testo post riforma del 2012, limitando il sindacato di legittimità all'omesso esame di un fatto decisivo e non alla mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
La doglianza di ultrapetizione è stata respinta perché la sentenza di merito aveva accertato che i rapporti di lavoro intercorrrevano direttamente con il Comune, così che la decisione restava entro il perimetro della domanda sostanziale.
Richiamato dal ricorrente per negare la subordinazione; la Corte non lo ha ritenuto violato perché la rivalutazione degli indici di subordinazione esula dal giudizio di legittimità quando il merito abbia motivato in modo logico.
La censura è stata dichiarata non pertinente perché la Corte d'appello aveva attribuito le somme alla lavoratrice a titolo risarcitorio e non quale corrispettivo di un rapporto nullo.
È stata confermata l'applicazione dei principi sul risarcimento da abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato, in conformità al canone di effettività della tutela.
Direttiva 1999/70/CE
È stata richiamata come parametro eurounitario che impone una tutela effettiva contro l'abuso del termine nei rapporti di lavoro a tempo determinato.
Le censure sono state dichiarate inammissibili perché non specificamente confrontate con la ratio della decisione e con l'orientamento consolidato sul danno da abusiva reiterazione.
art. 32, comma 5, l. n. 183/2010
È stata ritenuta la misura risarcitoria omogenea e utilizzabile, quale danno presunto e forfetizzato, per la quantificazione del pregiudizio da abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato, salva prova del maggior danno.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per l'ulteriore conseguenza economica del rigetto del ricorso, ossia l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, la reiterazione abusiva di contratti a termine può dare luogo a un risarcimento parametrato, in via omogenea, ai criteri dell'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, quale danno presunto e forfetizzato, salva prova del maggior pregiudizio.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di vizio motivazionale è ammissibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è consentita una nuova valutazione delle prove o una mera critica alla sufficienza della motivazione.
- La qualificazione giuridica del rapporto di lavoro dipende dal concreto atteggiarsi della prestazione: la forma del contratto e il nomen iuris non sono decisivi se gli elementi fattuali accertati dal giudice di merito rivelano subordinazione.
- Quando una disposizione regionale attribuisce a un comune capofila funzioni di coordinamento e responsabilità amministrativa e contabile del piano di zona, la responsabilità per i rapporti di lavoro intrattenuti nell'ambito dell'organizzazione può essere imputata a quel comune secondo la disciplina applicabile al caso concreto.
- Le doglianze che si risolvono nella contestazione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione se non si confrontano con la ratio decidendi e con i limiti del controllo di legittimità.
- In tema di danni da abusiva reiterazione di contratti a termine, la tutela risarcitoria va letta in chiave di effettività e di conformità al diritto dell'Unione, evitando soluzioni che svuotino la protezione del lavoratore.
- Se la decisione di merito attribuisce somme a titolo risarcitorio e non come corrispettivo del rapporto, le censure che presuppongono la nullità del contratto o l'inapplicabilità dell'art. 2126 c.c. sono non pertinenti.
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