Cassazione Civile, Ordinanza n. 12146/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente dell'Agenzia delle Entrate, addetto ad attività ispettiva, era stato rinviato a giudizio per reati commessi, secondo l'imputazione, in concorso con altro funzionario e in connessione con lo svolgimento delle funzioni di ufficio, con contestazione di indebiti rimborsi di spese di missione. Sulla base del rinvio a giudizio, l'Amministrazione lo aveva sospeso dal servizio con privazione della retribuzione ai sensi dell'art. 70, comma 3, del c.c.n.l. Comparto Agenzie fiscali 2002-2005. Il lavoratore aveva impugnato il provvedimento sostenendone la carenza di motivazione: assumeva che, trattandosi di potere discrezionale e di atto incidente sulla sfera del dipendente, l'Amministrazione dovesse esplicitare in modo specifico e congruo le ragioni della sospensione, non bastando il solo richiamo al rinvio a giudizio e all'attinenza dei fatti al rapporto di lavoro; invocava inoltre l'art. 3 l. 241/1990 e l'art. 97 Cost. La Corte d'appello aveva confermato la legittimità della sospensione. In cassazione il ricorrente deduceva violazione dell'art. 70, commi 1 e 3, c.c.n.l., dell'art. 3 l. 241/1990 e dei principi di imparzialità e buon andamento, insistendo sulla necessità di una motivazione analitica del provvedimento. In memoria produceva anche la successiva sentenza penale di assoluzione, poi ritenuta inammissibile nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha affermato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, gli atti di gestione del rapporto hanno natura privatistica e che l'obbligo di motivazione va valutato alla luce della natura dell'atto e dei principi di correttezza e buona fede, non dell'art. 3 l. 241/1990. Quanto alla sospensione cautelare facoltativa prevista dall'art. 70 c.c.n.l., la Corte ha rilevato che la disposizione richiede solo la sussistenza del rinvio a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o tali da comportare, se accertati, il licenziamento disciplinare, senza imporre una motivazione ulteriore e articolata. Nel caso concreto, la motivazione dell'Agenzia, che richiamava il decreto di rinvio a giudizio, la gravità dei fatti e il possibile pregiudizio all'immagine dell'amministrazione derivante dalla pendenza penale, è stata giudicata sufficiente. È stata inoltre dichiarata inammissibile la produzione della sentenza penale di assoluzione depositata in memoria, perché utilizzata solo per dimostrare l'insussistenza dei fatti e quindi estranea all'ambito dell'art. 372 c.p.c. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 70, commi 1 e 3, c.c.n.l. Comparto Agenzie fiscali 2002-2005
"può essere sospeso"; "direttamente attinenti al rapporto di lavoro"; "fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento"
La sospensione cautelare facoltativa del dipendente è legittima quando vi sia rinvio a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque idonei, se accertati, a integrare una causa di licenziamento; la norma non impone una motivazione analitica ulteriore rispetto alla verifica di tali presupposti.
Non si applica agli atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico impiego contrattualizzato, che hanno natura privatistica e non di atti amministrativi.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro di imparzialità e buon andamento; la Corte non ne fa discendere un onere motivazionale più intenso per la sospensione cautelare.
La norma attribuisce alla pubblica amministrazione datrice di lavoro il potere di disporre la sospensione cautelare, ma non disciplina compiutamente i presupposti applicativi, che vanno rinvenuti nelle norme speciali e nella contrattazione collettiva.
È richiamato per affermare che la contrattazione collettiva disciplina gli aspetti non regolati da specifiche norme di legge nel pubblico impiego privatizzato.
art. 67, commi 5 e 6, c.c.n.l. Comparto Agenzie fiscali 2002-2005
È richiamato come parametro per valutare se i fatti contestati, se accertati, comporterebbero il licenziamento disciplinare.
Preclude la produzione in cassazione della sentenza penale quando essa sia invocata solo per dimostrare la reale sussistenza o insussistenza dei fatti, senza valore di giudicato rilevante come regula iuris.
La sentenza penale irrevocabile non è utilizzabile nel giudizio civile di legittimità, se prodotta soltanto per dimostrare fatti materiali e non per l'efficacia vincolante del giudicato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, gli atti di gestione del rapporto hanno natura privatistica: la loro motivazione va valutata secondo la disciplina contrattuale e i principi di correttezza e buona fede, non secondo l'art. 3 l. 241/1990.
- La sospensione cautelare facoltativa del dipendente in pendenza di procedimento penale non richiede una motivazione ampia o autonoma sulle ragioni di opportunità, quando la contrattazione collettiva subordini il potere alla sola esistenza di un rinvio a giudizio per fatti attinenti al rapporto di lavoro o suscettibili, se accertati, di condurre al licenziamento.
- In materia di sospensione cautelare per fatti penalmente rilevanti, il giudizio dell'Amministrazione può concentrarsi sulla gravità oggettiva dell'addebito e sulla connessione con il servizio, essendo sufficiente il richiamo al rinvio a giudizio e alla posizione ricoperta dal dipendente.
- La successiva assoluzione penale non può essere prodotta in cassazione, se è invocata solo per provare la verità o falsità dei fatti storici e non come giudicato rilevante ai sensi dell'art. 372 c.p.c. e dell'art. 654 c.p.p.
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