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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12134/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dipendente infermiera di ottenere, in via principale, il trasferimento per mobilità volontaria dalla ASL di appartenenza a un'altra ASL e, in via risarcitoria, il ristoro del danno asseritamente subito per la mancata accoglienza di una precedente domanda di mobilità. Quanto alla richiesta di trasferimento verso la ASL Napoli 1 Centro, la ricorrente contestava il diniego opposto dalla ASL di appartenenza e sosteneva che, nella mobilità volontaria, l'amministrazione non avrebbe un potere discrezionale di rifiuto, ma solo la facoltà di scegliere il momento del passaggio. Deduceva inoltre che la carenza di personale addotta dalla ASL fosse irrilevante o smentita da documentazione, che vi fossero state movimentazioni e disponibilità di personale, e che il diniego fosse motivato in modo abusivo o comunque incoerente. Con i motivi sul risarcimento da perdita di chance lamentava l'erronea valutazione delle prove sulla probabilità di ottenere il trasferimento nel 2017. Con l'ultimo motivo contestava la condanna alle spese in favore della ASL chiamata in causa, sostenendo che la sua partecipazione fosse imposta da litisconsorzio necessario e che ciò escludesse la soccombenza verso tale ente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione della mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/2001 come fattispecie che richiede il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza e che lascia a quest'ultima una scelta discrezionale di merito, insindacabile in cassazione. Ha poi affermato che, pur essendo il diniego soggetto ai canoni di buona fede e correttezza e dovendo essere motivato, nel caso concreto la motivazione basata sulla carenza di personale era sufficiente e coerente; la ricorrente non aveva fornito prova idonea della sua falsità, limitandosi a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità. Sono stati quindi respinti anche i motivi relativi alla pretesa risarcitoria e alla responsabilità aggravata, quest'ultima assorbita dal rigetto delle domande sostanziali. Infine, la Corte ha confermato la condanna alle spese anche nei confronti dell'ente chiamato in causa, chiarendo che il litisconsorzio necessario non esclude la soccombenza della parte che ha promosso la lite e reso necessaria la chiamata dei diversi soggetti coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001

    La mobilità volontaria nel pubblico impiego richiede il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza e, per il comparto sanitario, conserva natura negoziale trilatera; la scelta di consentire o meno il trasferimento è un potere datoriale discrezionale e insindacabile nel merito.

  • art. 6 d.lgs. n. 165 del 2001

    La previsione sull'ottimale distribuzione delle risorse umane mediante mobilità e reclutamento è norma di indirizzo e non impone il trasferimento a prescindere dalle esigenze organizzative dell'ente che perderebbe il dipendente.

  • art. 52 CCNL di comparto del 21.5.2018

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina della mobilità, senza che la Corte ne ricavasse una limitazione del potere di diniego dell'amministrazione.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    I canoni di buona fede e correttezza governano anche l'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione nella valutazione della richiesta di mobilità.

  • art. 2697 c.c.

    Chi contesta la veridicità della motivazione addotta a fondamento del diniego deve provare i fatti contrari, non essendo sufficiente una mera allegazione generica.

  • artt. 112, 115, 416 e 437 c.p.c.

    Richiamati come norme processuali asseritamente violate, ma le censure sono state ritenute in sostanza dirette a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione.

  • art. 274 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo, ma senza assumere autonoma decisività rispetto alla prospettazione di una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • artt. 88 e 96 c.p.c.

    La domanda di condanna per responsabilità aggravata è stata assorbita dal rigetto delle censure sul merito, poiché la difesa della controparte è risultata fondata.

  • artt. 92 e 112 c.p.c.

    Le spese possono essere poste a carico della parte che ha causato la chiamata in causa dei litisconsorti necessari; la compensazione delle spese non è sindacabile in cassazione se la regolazione segue i criteri di causalità e soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato, conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La mobilità volontaria nel pubblico impiego, quando richiede il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, non attribuisce al dipendente un diritto soggettivo al trasferimento, ma una posizione condizionata alla discrezionalità organizzativa dell'ente.
  • Il diniego di mobilità fondato sulla carenza di personale è motivazione astrattamente idonea e coerente, e può essere censurato solo dimostrando specificamente la sua falsità o incoerenza rispetto ai dati di fatto.
  • Le valutazioni sulla copertura degli organici, sulle modalità alternative di sostituzione del dipendente e sull'opportunità di ricorrere a nuove assunzioni rientrano nel merito organizzativo del datore di lavoro e non sono sindacabili in cassazione.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova lettura delle prove o una rivalutazione dei fatti, specie quando le censure si risolvano in contestazioni generiche del materiale istruttorio.
  • Il litisconsorzio necessario non esclude la soccombenza della parte che ha introdotto la causa e reso necessaria la partecipazione di più soggetti; le spese possono quindi essere poste a suo carico secondo i criteri di causalità e soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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