Cassazione Civile, Ordinanza n. 12149/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto protrattosi dal 3 marzo 1997 al 31 dicembre 2011 presso un comune, formalmente inserito nell'ambito dei lavori socialmente utili. La lavoratrice ha chiesto l'accertamento che l'impiego fosse stato svolto in violazione della disciplina sui LSU e, una volta ritenuto in concreto configurabile un rapporto di lavoro subordinato nullo, la condanna dell'ente al pagamento delle differenze retributive, anche a titolo di TFR, nonché dei contributi previdenziali. La Corte d'appello ha accolto la domanda valorizzando durata ultradecennale, mansioni di bibliotecaria coincidenti con compiti istituzionali dell'ente, stabile inserimento nell'organizzazione comunale, eterodirezione, orario imposto, timbratura del cartellino, obbligo di giustificare assenze e richiedere permessi, oltre alla mancata produzione del progetto LSU da parte del comune. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. e del divieto di nova, sostenendo che i temi dello stabile inserimento e della difformità delle mansioni rispetto al progetto sarebbero stati introdotti solo in appello; 2) violazione degli artt. 115, 414 e 416 c.p.c. e degli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 468/1997, per avere la Corte ritenuto tempestivamente introdotti e non contestati i fatti relativi allo stabile inserimento e alla difformità delle mansioni; 3) violazione degli artt. 1, 2 e 3 d.lgs. n. 81/2000 e dell'art. 2126 c.c., oltre a vizio motivazionale, assumendo che i fatti allegati non fossero idonei a provare la subordinazione; 4) violazione dell'art. 97 Cost., degli artt. 1, commi 3 e 4, d.lgs. n. 280/1997, 36 d.lgs. n. 165/2001 e d.lgs. n. 81/2000, sostenendo che la trasformazione di un LSU in rapporto subordinato non sarebbe configurabile in caso di mera proroga del progetto, salvo diversità di contenuto, orario e impegno; 5) violazione dell'art. 2948, nn. 4 e 5 c.c. per mancato rilievo della prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi per difetto di specificità e autosufficienza, osservando anche che, comunque, le allegazioni iniziali della lavoratrice erano già sufficientemente specifiche e che la Corte territoriale aveva correttamente applicato il principio secondo cui i LSU, pur avendo matrice assistenziale e formativa, possono in concreto assumere natura subordinata quando vi sia effettivo inserimento nell'organizzazione pubblica e svolgimento di servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente, con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non confrontato con la ratio decidendi, imperniata non sulla sola proroga del progetto ma anche sulla mancata prova dell'esistenza del progetto stesso e sull'accertato svolgimento di mansioni ordinarie, con inserimento stabile e orario eterodiretto. Il quinto motivo è stato parimenti inammissibile perché la questione della prescrizione non risultava trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente non aveva indicato in quali atti di merito l'eccezione fosse stata dedotta; inoltre, in tema di obbligazioni solidali, l'eccezione di prescrizione proposta da un coobbligato non giova automaticamente agli altri, salvo specifiche ipotesi di connessione processuale o di regresso/manleva non dimostrate. Il ricorso è stato quindi dichiarato integralmente inammissibile, con condanna del comune alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del comune. Ha confermato l'impostazione della Corte d'appello secondo cui, in presenza di un rapporto LSU di fatto con stabile inserimento nell'organizzazione dell'ente, mansioni corrispondenti ai fini istituzionali, eterodirezione e orario imposto, può ravvisarsi un rapporto di lavoro subordinato nullo con applicazione dell'art. 2126 c.c. Tuttavia, nel giudizio di legittimità, le doglianze sono state ritenute inammissibili per difetto di specificità/autosufficienza e per mancato confronto con la ratio decidendi; la questione della prescrizione è stata pure dichiarata inammissibile per novità e per carenza di allegazioni sul suo tempestivo sollevamento e sul regime di solidarietà tra i coobbligati. Il comune è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
è richiamato per censurare l'introduzione di domande o eccezioni nuove in appello; il motivo è però dichiarato inammissibile per difetto di specificità e, comunque, infondato nel merito
art. 115 c.p.c.
richiamato insieme agli artt. 414 e 416 c.p.c. per contestare la ritenuta non contestazione dei fatti; la censura è dichiarata inammissibile
art. 414 c.p.c.
invocato in relazione al contenuto del ricorso introduttivo del lavoratore; la Corte rileva che le allegazioni iniziali erano già specifiche
art. 416 c.p.c.
richiamato per sostenere la mancata contestazione da parte del datore di lavoro; il motivo è inammissibile
art. 2 d.lgs. n. 468 del 1997
richiamato come disciplina dei lavori socialmente utili; la Corte conferma la possibilità di riqualificazione in subordinazione in concreto
art. 8 d.lgs. n. 468 del 1997
richiamato dal ricorrente; la Corte non ne accoglie l'interpretazione restrittiva
art. 1 d.lgs. n. 81/2000
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'inesistenza di un rapporto subordinato; motivo inammissibile
art. 2 d.lgs. n. 81/2000
richiamato dal ricorrente; la Corte non ne ricava un limite alla riqualificazione del rapporto
art. 3 d.lgs. n. 81/2000
richiamato dal ricorrente nel motivo sulla subordinazione; non decisivo ai fini dell'esito
art. 2126 c.c.
si applica, secondo la Corte, quando il rapporto di LSU, pur nullo, si sia in concreto atteggiato come subordinato per stabile inserimento, eterodirezione e svolgimento di mansioni istituzionali
art. 97 Cost.
richiamato per negare la trasformazione dell'LSU in rapporto subordinato; il motivo è dichiarato inammissibile
art. 1, commi 3-4, d.lgs. n. 280/1997
richiamato dal ricorrente; la Corte non accoglie la tesi restrittiva proposta
art. 36 d.lgs. n. 165/2001
richiamato dal ricorrente; non incide sulla conclusione che in concreto il rapporto possa essere subordinato e nullo
art. 2948, nn. 4 e 5, c.c.
invocato per la prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro; la censura è inammissibile perché la questione non risultava trattata in sentenza e non era stata specificamente localizzata nei precedenti gradi
art. 346 c.p.c.
richiamato implicitamente con riferimento alla riproposizione in appello delle eccezioni non accolte o non esaminate
art. 91 c.p.c.
applicato per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiesto a pena di inammissibilità: occorre indicare specificamente il contenuto degli atti rilevanti e la loro localizzazione nel fascicolo
art. 369, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato in tema di onere di deposito e indicazione degli atti su cui il ricorso si fonda
art. 6 CEDU
la Corte richiama la giurisprudenza CEDU per affermare che l'onere di autosufficienza del ricorso non viola il diritto di accesso al giudice di legittimità se non applicato in modo eccessivamente formalistico
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, anche quando si deduce un error in procedendo e la Corte è giudice del fatto processuale, resta necessario indicare in modo specifico gli atti e i documenti rilevanti, trascrivendone o riassumendone le parti essenziali e localizzandoli nel fascicolo: il rinvio generico per relationem non basta.
- Le censure di ricorso devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se il motivo colpisce un profilo diverso o solo marginale rispetto alla motivazione decisiva, è inammissibile.
- In tema di lavori socialmente utili, la qualificazione assistenziale/formativa della fattispecie non esclude che, in concreto, il rapporto assuma natura subordinata quando vi sia effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'amministrazione, eterodirezione e svolgimento di mansioni corrispondenti ai fini istituzionali dell'ente.
- Quando il rapporto di LSU si atteggia concretamente come subordinato, pur se nullo, trovano applicazione le tutele dell'art. 2126 c.c., comprese le pretese retributive correlate alla prestazione effettivamente resa.
- L'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve risultare tempestivamente dedotta e riproposta nei gradi di merito con specifica indicazione degli atti in cui è stata formulata; in cassazione non può essere introdotta come questione nuova.
- L'eccezione di prescrizione sollevata da uno solo dei coobbligati solidali non si estende automaticamente agli altri, salvo situazioni di connessione processuale tali da rendere necessaria un'unitaria pronuncia, come nelle ipotesi di regresso o manleva ritualmente proposte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12128/2025 del 08/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12134/2025 del 08/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12138/2025 del 08/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12139/2025 del 08/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12141/2025 del 08/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12146/2025 del 08/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →