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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12139/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'adibizione di un infermiere, dipendente di una azienda sanitaria locale, a compiti propri degli operatori sociosanitari (OSS), come trasporto dei pazienti, riordino dei letti, risposta ai campanelli, assistenza igienica e gestione di presidi e ausili. La corte d'appello aveva ritenuto tale adibizione illegittima perché svolta in modo costante e sistematico, per buona parte della giornata lavorativa e per un lungo periodo, riconoscendo un danno alla dignità professionale e all'immagine lavorativa e liquidandolo equitativamente in misura pari al 6% della retribuzione del periodo. La azienda sanitaria ricorrente ha impugnato la decisione con tre motivi: (1) falsa applicazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 e delle norme professionali/deontologiche degli infermieri, sostenendo che mansioni inferiori sono ammissibili se non estranee alla professionalità, se vi è prevalenza delle mansioni proprie e se sussiste una concreta esigenza organizzativa; (2) omesso esame di fatti decisivi, lamentando che non sarebbe stato adeguatamente accertato quali mansioni fossero effettivamente svolte e che l'uso di compiti inferiori fosse solo sporadico e occasionale; (3) violazione degli artt. 115, 116, 2059 e 2697 c.c., sostenendo che il danno da demansionamento non potesse presumersi automaticamente e richiedesse specifica allegazione e prova del pregiudizio non patrimoniale e del nesso causale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nel pubblico impiego privatizzato, l'adibizione a mansioni inferiori è ammissibile solo se tali mansioni non sono del tutto estranee alla professionalità del lavoratore, se rispondono a un'esigenza organizzativa, operativa o di sicurezza concreta e se sono richieste in modo marginale oppure, quando la marginalità manchi, solo in via occasionale, fermo restando lo svolgimento prevalente delle mansioni proprie dell'inquadramento. Ha ritenuto coerente con tali principi l'accertamento della corte territoriale, che aveva qualificato l'adibizione a compiti OSS come costante e sistematica, non marginale e svolta quotidianamente per buona parte della giornata. Ha inoltre giudicato inammissibile la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché diretta in realtà a contestare la valutazione delle prove e non l'omesso esame di un fatto decisivo. Quanto al danno, ha ritenuto che la lesione della dignità e dell'immagine professionale potesse essere desunta in via presuntiva da durata, intensità e modalità del demansionamento, e che la liquidazione equitativa percentuale sulla retribuzione fosse logicamente adeguata. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    nel pubblico impiego privatizzato la coerenza tra inquadramento e mansioni resta la regola, ma l'adibizione a mansioni inferiori può essere legittima solo entro limiti rigorosi: non estraneità alla professionalità, concreta esigenza organizzativa o di sicurezza, marginalità o occasionalità dell'assegnazione.

  • art. 1 D.M. n. 739/1994

    richiamato per delimitare il contenuto professionale della figura dell'infermiere nel confronto con le mansioni OSS.

  • artt. 3, 4 e 5 dell'Accordo Stato-Regioni del 22.2.2001

    richiamati ai fini della distinzione tra mansioni infermieristiche e mansioni proprie degli OSS.

  • art. 6 d.p.r. n. 225 del 1974

    richiamato come parametro normativo sulla professionalità infermieristica.

  • art. 49 Codice Deontologico degli Infermieri

    "l’infermiere, nell’interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera"

    è norma deontologica coerente con il dovere di flessibilità e collaborazione, ma non giustifica un impiego stabile e sistematico in mansioni inferiori.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    la censura sul vizio motivazionale è inammissibile quando mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e non denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha escluso che vi fosse violazione delle regole di giudizio, trattandosi di critica al merito.

  • art. 2059 c.c.

    il danno da demansionamento richiede la lesione di un interesse non patrimoniale risarcibile, che può essere desunta da elementi fattuali e presuntivi.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente sulla prova del danno; la Corte ha ritenuto sufficiente l'allegazione e la dimostrazione indiretta del pregiudizio tramite presunzioni e dati di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato l'adibizione del lavoratore a mansioni inferiori non è di per sé vietata, ma è legittima solo se le mansioni richieste non sono del tutto estranee alla professionalità, rispondono a una concreta esigenza organizzativa, operativa o di sicurezza e restano marginali oppure, se non marginali, meramente occasionali.
  • La prevalenza delle mansioni proprie dell'inquadramento non basta, da sola, a escludere il demansionamento se il ricorso alle mansioni inferiori è sistematico, quotidiano o comunque non accessorio: anche in presenza di prevalenza quantitativa delle mansioni corrette può esserci lesione qualitativa della professionalità.
  • Nel giudizio di cassazione il motivo che formalmente denuncia omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando mira soltanto a sollecitare una diversa lettura delle prove e una nuova valutazione del merito.
  • Il danno da demansionamento, specie quanto a dignità e immagine professionale, può essere provato anche in via presuntiva sulla base della durata, della continuità e delle modalità concrete dell'assegnazione illegittima, senza necessità di una prova diretta del pregiudizio interiore.
  • La liquidazione equitativa del danno da demansionamento può essere parametrata alla retribuzione, se il criterio è logicamente collegato alla gravità della lesione e al valore della prestazione lavorativa.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoImpugnazioniDanno non patrimoniale
RamiLavoroProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

Testo integrale

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