Cassazione Civile, Ordinanza n. 12128/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una infermiera dipendente di una azienda sanitaria locale aveva ottenuto in appello il riconoscimento dell'illegittimità della sua adibizione, per un periodo prolungato, a compiti propri degli operatori sociosanitari (OSS), con condanna al risarcimento del danno alla dignità professionale e all'immagine lavorativa liquidato equitativamente in una percentuale della retribuzione del periodo interessato. La Corte territoriale aveva ritenuto che l'assegnazione a mansioni inferiori fosse stata costante e sistematica, non marginale né meramente occasionale, svolta per buona parte della giornata lavorativa e per molti anni, in presenza di pazienti. La ASL ha ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, delle fonti professionali degli infermieri e del codice deontologico, sostenendo che nel pubblico impiego l'adibizione a mansioni inferiori è lecita quando le attività inferiori non siano estranee alla professionalità, vi sia un'esigenza organizzativa e le mansioni proprie dell'inquadramento restino prevalenti e assorbenti; ha inoltre invocato l'art. 49 del codice deontologico, secondo cui l'infermiere compensa eccezionalmente carenze e disservizi della struttura. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte d'appello non avrebbe accertato correttamente le mansioni effettivamente svolte e avrebbe dato rilievo a una pretesa carenza di personale ausiliario senza adeguata verifica della sporadicità delle attività inferiori. Con il terzo motivo ha censurato la decisione in tema di danno da demansionamento, sostenendo che mancassero una specifica allegazione e prova del pregiudizio non patrimoniale, non potendosi presumere automaticamente il danno; ha inoltre contestato il criterio equitativo usato per la liquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che, nel pubblico impiego privatizzato, l'assegnazione all'infermiere di alcune attività proprie degli OSS non è in sé illecita, ma è consentita solo se tali attività non sono del tutto estranee alla professionalità dell'infermiere, rispondono a una concreta esigenza organizzativa o di sicurezza e avvengono in modo marginale rispetto alle mansioni qualificanti oppure, se la marginalità non c'è, in modo solo occasionale. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto coerente con tali principi l'accertamento della Corte d'appello, secondo cui le mansioni inferiori erano state richieste per anni, in modo costante e sistematico, per una parte rilevante della giornata lavorativa, così ledendo la professionalità e l'immagine lavorativa della dipendente. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a una rivalutazione del merito, inammissibile in cassazione. Quanto al danno, ha ritenuto sufficiente l'allegazione del pregiudizio alla dignità e all'immagine professionale e non illogica la prova presuntiva valorizzata dalla Corte territoriale, fondata sulla durata, sulla natura manuale delle attività imposte e sulla loro esecuzione alla presenza dei pazienti; ha quindi ritenuto congrua anche la liquidazione equitativa ancorata a una percentuale della retribuzione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore statuizione sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
Nel pubblico impiego privatizzato il dipendente deve essere adibito alle mansioni proprie dell'inquadramento; l'assegnazione a mansioni inferiori è ammessa solo entro limiti rigorosi, con prevalenza delle mansioni qualificanti e solo in presenza di esigenze organizzative concrete.
Richiamato per definire il profilo professionale dell'infermiere e verificare se le attività contestate fossero estranee o meno alla sua professionalità.
artt. 3, 4 e 5 Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2001
Richiamati per il contenuto delle attività dell'OSS e per il confronto con le mansioni infermieristiche.
Richiamato tra le fonti regolatrici delle mansioni infermieristiche.
art. 49 Codice Deontologico degli Infermieri
"l’infermiere, nell’interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera"
Il dovere di collaborazione e di compensazione dei disservizi consente solo interventi eccezionali, non l'assegnazione stabile e sistematica a mansioni inferiori.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove e del merito.
Richiamati dalla ricorrente, ma la Corte ha ribadito che la censura non può tradursi in una richiesta di revisione del convincimento del giudice di merito.
Il danno da demansionamento può riguardare componenti non patrimoniali della dignità e dell'immagine professionale, purché allegate e desumibili in modo non implausibile.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto sufficiente l'allegazione e la prova presuntiva del pregiudizio valorizzata dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato l'adibizione del lavoratore a mansioni inferiori può essere lecita solo se le attività richieste non sono del tutto estranee alla sua professionalità, rispondono a una concreta esigenza organizzativa o di sicurezza e restano marginali rispetto alle mansioni qualificanti dell'inquadramento, oppure, quando la marginalità non ricorra, siano meramente occasionali.
- La prevalenza quantitativa delle mansioni proprie della qualifica non basta, da sola, a legittimare il ricorso sistematico a mansioni inferiori: se l'assegnazione alle mansioni inferiori è stabile, quotidiana e non marginale, essa viola la regola di coerenza tra inquadramento e mansioni e lede la professionalità del dipendente.
- Nel giudizio di cassazione le censure che contestano l'apprezzamento delle prove o la ricostruzione del fatto, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, sono inammissibili quando mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito.
- Il danno da demansionamento può essere provato anche in via presuntiva, sulla base di elementi quali la durata della dequalificazione, la natura delle mansioni inferiori imposte e le modalità concrete di svolgimento, purché il ragionamento inferenziale del giudice sia non implausibile.
- La liquidazione equitativa del danno da lesione della dignità e dell'immagine professionale può essere ancorata alla retribuzione del periodo interessato, quale parametro di riscontro della rilevanza della prestazione e della misura del pregiudizio.
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