Cassazione Civile, Ordinanza n. 12138/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall’adibizione di un’infermiera, dipendente di una azienda sanitaria locale, a compiti propri degli operatori sociosanitari (OSS), quali rifacimento letti, igiene personale dei pazienti, risposta ai campanelli e imbocco dei degenti. La Corte d’appello aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo tale adibizione illegittima perché svolta ordinariamente e stabilmente, e aveva liquidato un risarcimento per danno alla dignità professionale e all’immagine lavorativa in via equitativa, pari al 6% della retribuzione del periodo interessato. La datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 52 d.lgs. 165/2001 e di altre fonti di settore, sostenendo che l’assegnazione a mansioni inferiori sarebbe consentita quando le mansioni prevalenti restano quelle di appartenenza, le attività inferiori non siano estranee alla professionalità e vi sia esigenza organizzativa; inoltre, richiamando il dovere deontologico dell’infermiere di compensare disservizi eccezionali; (2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che non sarebbe stato accertato se le mansioni inferiori fossero davvero svolte e che la motivazione si sarebbe limitata a valorizzare carenza di personale ausiliario; (3) violazione degli artt. 115, 116, 2059 e 2697 c.c., deducendo che il danno da demansionamento richiede allegazione e prova di una concreta lesione non patrimoniale e che nel caso concreto tale danno non sarebbe stato né allegato in modo specifico né dimostrato, ma solo affermato in modo generico. La lavoratrice ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nel pubblico impiego privatizzato, l’adibizione a mansioni inferiori è astrattamente possibile, ma solo se tali mansioni non sono del tutto estranee alla professionalità del dipendente, se rispondono a una concreta esigenza organizzativa o di sicurezza e se sono richieste in modo marginale oppure, quando la marginalità non sussista, solo in via occasionale, restando comunque necessaria la prevalenza delle mansioni proprie dell’inquadramento. Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva accertato in fatto che le mansioni inferiori erano state svolte ordinariamente e stabilmente per anni, sicché la decisione era coerente con i principi richiamati. Quanto al secondo motivo, la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava in realtà a rivalutare il fatto e le prove, attività preclusa in cassazione. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto sufficiente l’allegazione del pregiudizio alla dignità e all’immagine professionale e non implausibile il ragionamento presuntivo della Corte territoriale, basato sulla lunga durata dell’assegnazione, sulla natura manuale delle attività e sullo svolgimento alla presenza dei pazienti; anche la liquidazione equitativa percentuale sulla retribuzione è stata ritenuta congrua. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
Nel pubblico impiego privatizzato impone la coerenza tra inquadramento e mansioni, ma non esclude in assoluto l’adibizione a mansioni inferiori se ricorrono condizioni stringenti di non estraneità alla professionalità, esigenza organizzativa concreta e marginalità o occasionalità dell’assegnazione.
Richiamato come fonte che definisce la professionalità infermieristica nel confronto con le attività degli OSS.
artt. 3, 4 e 5 Accordo Stato-Regioni del 22.2.2001
Richiamati come disciplina di settore per la distinzione tra profili professionali sanitari e sociosanitari.
Richiamato quale fonte di regolazione delle mansioni e del profilo professionale sanitario.
art. 49 Codice Deontologico degli Infermieri
"l’infermiere, nell’interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera"
È compatibile con l’obbligo di collaborazione e flessibilità dell’infermiere, ma non legittima un utilizzo stabile e programmato in mansioni inferiori estranee o solo marginalmente collegate alla professionalità.
Invocato dalla ricorrente per contestare l’accertamento probatorio; la Corte non ha ravvisato violazioni autonome, poiché la censura mirava in sostanza a una nuova valutazione del fatto.
Invocato per contestare la valutazione delle prove; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio.
Il danno da demansionamento può comprendere componenti non patrimoniali, quali dignità professionale e immagine lavorativa, purché allegati e desumibili in modo non implausibile dagli elementi di fatto.
Richiamato sul riparto dell’onere della prova del pregiudizio; la Corte ha ritenuto sufficiente l’allegazione e la prova presuntiva del danno non patrimoniale.
Usato come parametro del primo e del terzo motivo per denunciare violazioni di legge.
La censura per omesso esame del fatto decisivo è stata respinta perché, nella sostanza, mirava a una rivalutazione del merito.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato l’adibizione del lavoratore a mansioni inferiori non è di per sé illecita, ma è consentita solo se le attività richieste non sono del tutto estranee alla professionalità di appartenenza, rispondono a una concreta esigenza organizzativa o di sicurezza e sono svolte in modo marginale oppure, se non marginali, solo occasionalmente.
- La legittimità dell’assegnazione a mansioni inferiori non può essere desunta dal solo fatto che il lavoratore svolga prevalentemente mansioni della propria qualifica: un impiego sistematico e non marginale in compiti inferiori, anche se non esclusivo, viola la coerenza tra inquadramento e mansioni e lede la professionalità.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o un diverso apprezzamento del materiale istruttorio sotto il pretesto del vizio di omesso esame o della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; è necessario indicare un fatto storico decisivo non esaminato, non già contestare la ricostruzione del merito.
- Il danno da demansionamento può essere provato anche in via presuntiva e liquidato equitativamente quando emergano elementi seri e concordanti, quali la durata dell’assegnazione, la natura delle mansioni inferiori e la loro esecuzione in un contesto idoneo a incidere sulla dignità e sull’immagine professionale del lavoratore.
- La lesione della dignità professionale e dell’immagine lavorativa costituisce componente non patrimoniale risarcibile del danno da demansionamento, purché sia allegata e supportata da un ragionamento inferenziale non implausibile.
- In presenza di un’esigenza organizzativa concreta, il dovere di collaborazione del dipendente pubblico e le disposizioni deontologiche di settore non autorizzano comunque una stabilizzazione di fatto in mansioni inferiori, ma solo interventi limitati, accessori e coerenti con la professionalità di base.
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