Sentenza del 07/10/2024 n. 668 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
BOLLO AUTOMOBILISTICO - La prescrizione triennale del credito erariale inizia a decorrere dall'inizio dell'anno successivo - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Dispute sulla prescrizione triennale del credito erariale relativo alla tassa di circolazione (bollo) per l'anno 2016: la ricorrente contesta la cartella di pagamento notificata il 24/6/2022 sostenendo che il credito era già prescritto (vaettava la prescrizione al 31/12/2020 o, dopo interruzione per avviso di accertamento notificato il 12/11/2018, al 11/1/2022 dopo i 60 giorni di definitività). La Regione sosteneva la legittimità dell'accertamento e la non prescrizione del credito; inoltre richiamava l'irretrattabilità del credito ex art.19 D.Lgs. 546/1992.
La decisione
L'appello della contribuente è stato respinto. La Corte ha ritenuto che, secondo l'orientamento della Cassazione (spec. Cass. n. 24595/2022), la prescrizione triennale della tassa di circolazione non decorre dalla scadenza del pagamento né dalla data immediata della definitività dell'avviso, ma dall'inizio dell'anno successivo; pertanto, avendo l'avviso di accertamento notificato il 12/11/2018 divenuto definitivo dopo 60 giorni (11/1/2019), il dies a quo utile va fatto decorrere dall'1/1/2019 e il termine ultimo per la notifica della cartella era il 31/12/2022. La cartella notificata il 24/6/2022 è quindi tempestiva. Inoltre la Corte ha richiamato la sospensione dei termini di riscossione per Covid (8/3/2020-31/8/2021, 541 giorni) che comunque non pregiudica la tempestività dell'atto. Le spese di appello sono a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 3 d.l. n. 2/1986 (conv. l. n. 60/1986)
Secondo la giurisprudenza richiamata, ha disposto l'allungamento a tre anni della prescrizione per la tassa di circolazione e va interpretato nel senso che la prescrizione triennale si rapporta all'anno solare, con decorrenza dall'inizio dell'anno successivo.
art. 5, comma 31, d.l. n. 953/1982 (conv. l. n. 53/1983)
Norma previgente che prevedeva il termine biennale; richiamata per confronto storico con la modifica introdotta dal d.l. 2/1986.
Sospensione dei termini dei versamenti e delle attività di riscossione nel periodo dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021
Ha sospeso i termini relativi a riscossione e quindi anche i termini di prescrizione e decadenza per le entrate indicate, con effetto di proroga dei termini utili alla notifica degli atti di riscossione.
Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento... comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza
Attribuisce efficacia alla sospensione anche in relazione a termini processuali e ai termini di prescrizione/decadenza con riferimento alle stesse entrate.
Riferito dalla ricorrente nella discussione sulle proroghe (proroga di 85 giorni) ma la Corte ha ritenuto prevalente la disciplina generale di sospensione richiamata dall'art. 68 e art. 12 d.lgs.159/2015.
Richiamato nella discussione sulle successive modifiche dei termini di prescrizione; la Corte segnala che successive proroghe vanno interpretate con riferimento alla specifica disciplina dei tributi locali e della tassa automobilistica.
Principio generale della decorrenza della prescrizione: non si può far decorrere la prescrizione prima della scadenza del termine entro il quale l'atto presupposto può essere impugnato; richiamato nei confronti di orientamenti della Cassazione che legano il dies a quo alla definitività dell'avviso dopo 60 giorni.
Richiamato dall'ente in tema di irretrattabilità del credito con riferimento all'accertamento non opposto; la Corte non ha però basato la decisione su tale norma ma sulla dinamica della prescrizione e sulle sospensioni.
art. 163 legge n. 296/2006 e art. 5 d.l. n. 956/1982
Riferimenti normativi relativi ai termini per la notifica dei titoli esecutivi per tributi locali; la Corte osserva che alcune norme specifiche per tributi locali non si applicano tout court alla tassa automobilistica, determinando differenze interpretative nella giurisprudenza.
Massime di principio
- Per la tassa di circolazione (bollo auto) la giurisprudenza (orientamento richiamato dalla Corte) ritiene che la prescrizione triennale non decorra dalla scadenza del pagamento ma dall'inizio dell'anno successivo; pertanto, quando un avviso di accertamento interrompe la prescrizione, il nuovo termine triennale va calcolato considerando l'anno solare successivo alla data rilevante.
- La notificazione dell'avviso di accertamento interrompe la prescrizione; la definitività dell'avviso avviene dopo 60 giorni se non impugnato, ma la Corte in questa decisione individua comunque il dies a quo nell'inizio dell'anno successivo (1/1) e non immediatamente alla scadenza dei 60 giorni.
- I periodi di sospensione previsti per l'emergenza Covid (art. 68 d.l. 18/2020 e art. 12 d.lgs. 159/2015) devono essere computati ai fini della prescrizione e della riscossione; la sospensione 8/3/2020–31/8/2021 allunga i termini utili per notificare atti di recupero coattivo.
- In materia di tributi locali e tassa automobilistica esistono orientamenti giurisprudenziali contrapposti (es. Cass. n. 24595/2022 vs Cass. n. 14312/2024): è quindi fondamentale verificare la giurisprudenza più recente e i criteri applicati da quella specifica Corte prima di definire il calcolo dei termini.
- Nella pratica: verificare sempre (1) data di imposizione/anno di riferimento; (2) date di notifiche (avviso di accertamento e cartella); (3) data di definitività dell'avviso (60 giorni) e se il dies a quo è assunto al 1/1 dell'anno successivo oppure al momento della definitività; (4) applicare eventuali periodo di sospensione (es. Covid) sommando i giorni di sospensione al termine utile; (5) controllare norme speciali per i tributi locali che potrebbero avere regole specifiche.
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