Sentenza del 07/10/2024 n. 26215 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il primo ricorso riguardava l’avviso del 1° ottobre 2012 che chiedeva €73.720 di ritenute d’acconto, asseritamente non versate sugli utili extracontabili presuntivamente distribuiti nel 2007 ai due soci, dopo l’accertamento alla società di maggiori ricavi per €1.965.867. L’Agenzia contestava che la CTR avesse ritenuto illegittimo l’atto perché l’accertamento dei maggiori ricavi non era definitivo e avesse omesso di riunire o sospendere i giudizi. Il secondo ricorso riguardava l’accertamento societario per il 2007, con maggiori IRES, IVA e IRAP per €1.145.938 e sanzioni per €593.824, oltre interessi e accessori: la società contestava anzitutto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso, dovuta al tardivo deposito della procura, e formulava altri nove motivi, rimasti assorbiti.
La decisione
La Cassazione ha riunito i ricorsi e accolto il ricorso dell’Agenzia: la definitività dell’accertamento dei maggiori ricavi societari non è condizione per accertare ai soci gli utili extracontabili presunti né le relative ritenute. Il giudice di merito doveva però valutare il rapporto di pregiudizialità e considerare, se del caso, la sospensione facoltativa o la riunione dei giudizi. Ha inoltre accolto il primo motivo della società: la procura esisteva già ed era stata richiamata nel ricorso, perciò il suo successivo deposito sanava ex tunc una mera irregolarità documentale; non si applicava il termine perentorio previsto per la mancanza della procura. Gli altri nove motivi della società sono stati dichiarati assorbiti. La Cassazione ha cassato entrambe le sentenze impugnate e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita nel merito la debenza delle somme contestate.
Norme richiamate
Ne consegue, pertanto, che erra la C.T.R. nel ritenere illegittimo l'avviso di accertamento riguardante le ritenute di acconto, sol perché l'avviso di accertamento del maggior reddito societario non è divenuto definitivo, nel mentre la stessa C.T.R. avrebbe dovuto valutare il rapporto di pregiudizialità esistente tra i due giudizio, ed eventualmente adottare in via facoltativa la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, cod. proc. civ., o la loro eventuale riunione.
La pendenza dell’impugnazione dell’accertamento pregiudicante non impone, di per sé, la sospensione necessaria del giudizio dipendente. Il giudice deve valutare il rapporto tra le cause e può ricorrere alla sospensione facoltativa o alla riunione, secondo le condizioni applicabili.
salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se sia stata disposta, è possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù dell'art. 297 c.p.c., il cui conseguente provvedimento giudiziale è assoggettabile a regolamento necessario di competenza), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, comma 2, c.p.c.
In presenza di pregiudizialità tecnica, se la causa pregiudicante è stata decisa con sentenza non definitiva e non vi è una norma che imponga di attendere il giudicato, la sospensione della causa dipendente è facoltativa, non obbligatoria.
Presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base azionaria
in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, ove siano accertati utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti, con l'ulteriore specificazione che siffatta presunzione non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, salva in ogni caso la prova contraria, gravante sul contribuente, del mancato conseguimento o della diversa destinazione degli utili
Accertati utili extracontabili in una società a ristretta base azionaria, si presume la loro attribuzione pro quota ai soci. La presunzione si fonda sulla ristrettezza della compagine e non richiede che l’accertamento societario sia definitivo; il contribuente può provare che gli utili non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti.
Conseguentemente, nel caso di specie si trattava di sanare una mera irregolarità documentale, non involgendosi una mancanza di ius postulandi che invece sussisteva sin dall'instaurazione del rapporto processuale, e quindi l'invito a depositare il mandato alle liti doveva farsi rientrare nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 182 cod. proc. civ., che non prevede un termine perentorio per l'integrazione documentale disposta; l'avvenuta produzione della procura nel corso del giudizio, dunque, ha sanato ex tunc l'irregolarità.
Se la procura è preesistente, richiamata negli atti e il potere di rappresentanza processuale sussiste sin dall’inizio, il mancato deposito della relativa documentazione è una irregolarità sanabile ex tunc. Non si applica il termine perentorio previsto dal comma 2 per la mancanza della procura o per i vizi di rappresentanza.
Massime di principio
- Per accertare ai soci gli utili extracontabili presunti in una società a ristretta base azionaria non occorre che l’accertamento dei maggiori ricavi societari sia già definitivo; la presunzione è superabile provando che gli utili non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti.
- La pendenza del giudizio sull’accertamento societario non rende automaticamente illegittimo l’accertamento dipendente e non comporta necessariamente la sospensione: il giudice deve esaminare il rapporto di pregiudizialità e valutare la riunione o la sospensione facoltativa, salvo che una norma imponga di attendere il giudicato.
- La procura già esistente ma non depositata va distinta dalla procura mancante: se il potere difensivo era stato conferito e risulta richiamato negli atti, il deposito successivo può sanare ex tunc l’irregolarità documentale; il termine perentorio per il rilascio della procura non si applica automaticamente.
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