Sentenza del 07/10/2024 n. 1164 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente impugnava l'iscrizione ipotecaria per molteplici censure: notifica delle cartelle esattoriali irregolare perché effettuata via PEC da indirizzo non tratto da pubblici registri; mancata comunicazione del preavviso di iscrizione ipotecaria e mancata notificazione dell'intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 50 D.P.R. 602/1973; inesistenza o prescrizione del titolo esecutivo in mancanza di valida notifica delle cartelle; nullità dell'atto per mancata indicazione del responsabile del procedimento ex artt. 7 e 17 L. 212/2000; inoltre censura che l'Ufficio non potrebbe iscrivere ipoteca per crediti inferiori a Euro 20.000,00.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado ha accolto l'appello proposto dall'Ufficio, riformando integralmente la sentenza di primo grado e dichiarando valida l'iscrizione ipotecaria. La Corte ha ritenuto che la circostanza che la notifica sia provenuta da indirizzo PEC non presente nei pubblici registri non invalida automaticamente la notifica: occorre che il contribuente dimostri un concreto pregiudizio al diritto di difesa derivante dall'uso di quell'indirizzo, cosa non effettuata nel caso di specie. Sulle altre censure la Corte ha stabilito che: le notifiche regolari o sanate ai sensi dell'art. 156 c.p.c. escludono la prescrizione; l'iscrizione ipotecaria non richiede la preventiva intimazione ex art. 50 D.P.R. 602/1973; l'indicazione del responsabile del procedimento è ritenuta presente e sufficientemente individuabile; l'importo complessivo del credito supera i 20.000 euro. Le spese di giudizio sono compensate in entrambi i gradi.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, art. 50
L'art. 50 impone l'intimazione solo per l'avvio dell'espropriazione; non è richiesta per l'iscrizione ipotecaria che è atto preordinato e strumentale e non costituisce atto iniziale di espropriazione.
D.P.R. n. 602/1973, art. 77
Disciplina l'iscrizione ipotecaria per crediti erariali; la Corte conferma la legittimità dell'iscrizione nei limiti previsti e senza necessità di intimazione ex art. 50.
Legge n. 212/2000, artt. 7 e 17
L'assenza del recapito telefonico del responsabile non comporta nullità se la persona responsabile è comunque individuabile e reperibile; la mancanza non ha pregiudicato l'esercizio dei diritti del contribuente nel caso concreto.
Codice di procedura civile, art. 156
La sanatoria delle notificazioni ai fini del raggiungimento dello scopo può preservare la validità dell'atto e impedire la maturazione della prescrizione del credito.
D. Lgs. n. 217/2017, art. 66 comma 5
Definisce i pubblici elenchi utili per le notifiche via PEC a decorrere dal 15.12.2013; nel quadro interpretativo della giurisprudenza, l'obbligo di utilizzo di indirizzo presente nei registri è direttamente riferito al destinatario più che al mittente.
D. Lgs. n. 82/2005, artt. 6-bis, 6-quater, 62 e disposizioni collegate
artt. 6-bis, 6-quater, 62
Indicano quali sono i pubblici elenchi (incluso il Re.G.Ind.E) da utilizzare per le notifiche; servono a definire il quadro delle registrazioni pubbliche di PEC rilevanti.
Cassazione, Sez. 5, sent. n. 18684/2023
Cass. Sez. 5, n. 18684/03/07/2023
Principio secondo cui l'estraneità dell'indirizzo mittente dal registro INI-Pec non inficia automaticamente la presunzione di riferibilità della notifica al mittente; è necessario che il destinatario provi i pregiudizi concreti ricevuti dalla notifica da indirizzo non registrato.
Cassazione, sent. n. 982/2023
Conferma che la notifica da PEC non registrata non determina nullità automatica della notifica quando sia evidente la provenienza dell'atto e non sia dimostrato un pregiudizio concreto.
Cassazione, SS.UU. n. 4077/2010
Ha affermato che l'intimazione di cui all'art. 50 deve precedere l'inizio dell'espropriazione ma non l'iscrizione ipotecaria, la quale è atto preordinato e non atto iniziale dell'esecuzione immobiliare.
Massime di principio
- La notifica via PEC da un indirizzo mittente non presente nei pubblici registri non comporta automaticamente nullità: il destinatario deve dimostrare un pregiudizio concreto al diritto di difesa derivante dall'uso di quell'indirizzo.
- Per il destinatario (election of domicile) l'uso di un indirizzo PEC registrato in pubblici elenchi è rilevante; per il mittente le prescrizioni sono meno rigide e la mancata registrazione non è di per sé decisiva.
- L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. 602/1973 non richiede la preventiva intimazione ex art. 50: l'intimazione è necessaria solo per avviare l'espropriazione, non per l'iscrizione ipotecaria che è atto preordinato.
- La mancata indicazione completa di recapiti del responsabile del procedimento non determina nullità quando la persona sia comunque individuabile e reperibile e non risulti impedito l'esercizio dei diritti del contribuente.
- Chi contesta la validità di notifiche telematiche deve documentare specifici e concreti pregiudizi (es. incapacità di difendersi, perdita di termini) per ottenere l'annullamento; altrimenti prevale la presunzione di efficacia della notifica.
- In presenza di contrasto giurisprudenziale sulla materia, i giudici possono compensare le spese per equità: questo va considerato nella valutazione del rischio processuale.
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