Sentenza del 08/10/2024 n. 675 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
IRPEF - L'attribuzione del reddito societario al socio (di fatto) sulla base della presunta distribuzione dello stesso non è una doppia imposizione - Sussiste - E' una forma di doppia imposizione economica ammessa dal nostro ordinamento - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Si contestava a carico della società P. l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e l'esistenza di un sistema di evasione consistente nell'alterazione di erogatori sulle autocisterne e nella vendita in nero del prodotto sottratto; le indagini finanziarie hanno evidenziato consistenti movimentazioni su conti riconducibili ai componenti della famiglia e ad M.P., sul quale l'ufficio ha emesso avviso di accertamento per "redditi diversi" determinati dalle indagini bancarie. M.P. ha denunciato nullità e carenza di motivazione dell'avviso, vizi dell'accertamento alla società, illegittimità dell'uso delle indagini finanziarie, errata determinazione dell'imponibile e violazione del divieto di doppia imposizione (gli stessi importi erano già stati tassati in capo alla società).
La decisione
Dopo il rinvio dalla Corte di cassazione (ordinanza n. 29112/2023) la Commissione regionale ha accolto l'appello di M.P. e ha respinto l'appello incidentale dell'Agenzia. La Corte ha ritenuto sussistente una doppia imposizione illegittima nella fattispecie concreta: la società era stata integralmente tassata sui maggiori ricavi extracontabili e, successivamente, gli stessi importi erano stati imputati anche a M.P. come redditi diversi sulla base delle movimentazioni bancarie. Applicando il principio affermato dalla Cassazione (distinzione tra doppia imposizione economica ammessa quando si presuma la distribuzione di utili e la diversa ipotesi di tassazione avulsa basata unicamente su movimenti bancari), la commissione ha escluso la tassazione in capo a M.P. rispetto ai redditi già assoggettati alla società. Inoltre la Corte di cassazione aveva già censurato la non necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti della società (essendo l'accertamento societario divenuto definitivo). Spese compensate per tutte le fasi.
Norme richiamate
Autorizza l'uso delle indagini sui conti correnti come elemento presuntivo per la determinazione del reddito; determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare analiticamente la non rilevanza fiscale dei movimenti bancari; le operazioni di versamento hanno valore presuntivo nei confronti di tutti i contribuenti, i prelevamenti prevalentemente nei confronti dei titolari di reddito d'impresa (secondo la giurisprudenza e la Corte costituzionale).
Analogamente all'art. 32, autorizza l'utilizzo dei dati bancari ai fini IVA; i movimenti bancari possono essere presuntivi di operazioni imponibili anche se i conti sono intestati a terzi, quando risultino riconducibili all'impresa.
art. 67 d.P.R. 917/1986 (ex art. 81)
Definisce i "redditi diversi": la Corte ha ritenuto che le movimentazioni non giustificate sui conti personali possono essere qualificate come redditi diversi ove non risultino riferibili all'impresa, ma occorre evitare la tassazione doppia se gli stessi importi sono già stati assoggettati a tassazione societaria.
Disciplina l'integrazione del contraddittorio (litisconsorzio): la Corte ha ritenuto errata l'integrazione della società nel giudizio contro il socio quando l'accertamento societario era divenuto definitivo.
art. 109 TUIR / art. 19 d.P.R. 633/1972
Richiamati in relazione al recupero di costi e IVA: la Corte ha censurato la rilettura errata operata dai giudici di merito sulla ricostruzione e recupero dei costi/Iva a fronte dell'accertamento societario definitivo.
art. 8 d.lgs. 16/2012
Limitazione dell'indeducibilità dei costi ai soli costi direttamente utilizzati per attività illecite: richiamata nella valutazione circa la legittimità del recupero dei costi e dell'IVA.
Ordinanza Corte di cassazione n. 29112/2023 (giurisprudenza)
Principio di diritto: l'attribuzione del reddito societario al socio (di fatto) sulla base della presunta distribuzione non determina una doppia imposizione illecita ma una doppia imposizione economica ammessa, perché fondata su due presupposti distinti (realizzazione del reddito in capo alla società e distribuzione in capo al socio); diverso è il caso in cui la tassazione si fondi unicamente sulla presenza di movimentazioni bancarie non giustificate, nel qual caso non possono essere parallellamente considerate redditi diversi del medesimo soggetto se già imputate alla società.
Massime di principio
- Le indagini sui conti correnti (art. 32 DPR 600/1973) costituiscono prova presuntiva e invertono l'onere della prova: il contribuente deve giustificare analiticamente ogni movimentazione che si intende escludere dall'imponibile.
- I versamenti sui conti sono presuntivi per tutti i contribuenti; i prelevamenti hanno efficacia presuntiva soprattutto per i titolari di reddito d'impresa (giurisprudenza e Corte costituzionale).
- Se la società è stata definitivamente accertata e tassata per maggiori ricavi, non è ammesso ricalcare gli stessi importi come "redditi diversi" del terzo/persona fisica salvo che non ricorra una diversa e autonoma fonte tassabile (evitare la duplicazione illecita della stessa base imponibile).
- Nel caso di attribuzione di utili a soci di fatto di società a ristretta base partecipativa la duplice tassazione su base economica (società e socio) è ammessa quando si presume la distribuzione degli utili; ma non è ammessa la tassazione su identici movimenti bancari come unico presupposto sia per la società sia per il soggetto terzo.
- L'integrazione del contraddittorio (coinvolgimento della società) può essere illegittima quando l'accertamento societario è divenuto definitivo: va valutata la necessità e i limiti del litisconsorzio.
- In pratica, chi subisce un accertamento personale fondato su indagini bancarie deve: (a) verificare se gli importi siano già stati assoggettati alla società; (b) documentare in modo analitico la legittima provenienza e destinazione di ciascun versamento/prelievo; (c) valutare la possibilità che la contestazione debba essere ricondotta alla società e non al singolo.
- Quando si trovi una sovrapposizione di contestazioni (società e soggetto terzo), è cruciale distinguere il presupposto impositivo applicato dall'amministrazione (realizzazione del reddito in capo alla società vs. disponibilità personale) per evitare o far valere il divieto di duplicazione fiscale non consentita.
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