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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25444/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per il recupero di IRES e IVA relative all'anno 2006, che risultavano dichiarate ma non versate. In primo grado il ricorso della società era stato accolto solo in parte, con riduzione delle sanzioni al 10% dell'importo originario; il giudice di appello aveva confermato tale esito ritenendo che, dato l'ammontare della pretesa e l'avvenuto versamento dell'imposta da parte del contribuente, fosse dovuta la comunicazione di irregolarità e che la sua omissione consentisse comunque la riduzione sanzionatoria. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sul controllo automatizzato e sul contraddittorio preventivo, sostenendo che la cartella era legittima anche senza previa comunicazione di irregolarità perché il recupero derivava dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione o da meri errori materiali/di calcolo; ha inoltre contestato l'applicazione della riduzione delle sanzioni. Il secondo motivo era proposto in via subordinata ed è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo corretta in astratto l'interpretazione delle norme ma erronea la loro applicazione al caso concreto per mancato accertamento della situazione di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione, presupposto necessario per imporre l'invio della comunicazione di irregolarità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato dall'Agenzia per sostenere i limiti alla riduzione delle sanzioni; la Corte nega che nel caso di recupero di imposte dichiarate e non versate vi sia automaticamente spazio per la disciplina invocata se manca il presupposto dell'incertezza rilevante.

  • art. 36-bis, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La comunicazione preventiva non è necessaria quando la pretesa deriva dal mancato versamento di somme già esposte in dichiarazione o da errori materiali o di calcolo.

  • art. 54-bis, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La notifica della cartella a seguito di controllo automatizzato è legittima anche senza previa comunicazione di irregolarità nelle ipotesi di mancato versamento di IVA dichiarata o di meri errori materiali/di calcolo.

  • art. 6, comma 5-bis, L. 27 luglio 2000, n. 212

    «qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione»

    L'obbligo di contraddittorio/comunicazione preventiva non opera in via generale, ma solo quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; il giudice deve accertare in concreto tale presupposto.

  • art. 1, comma 412, L. 30 dicembre 2004, n. 311

    La Corte lo reputa non pertinente perché applicabile solo ai casi di redditi soggetti a tassazione separata, estranei alla fattispecie.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972 la cartella può essere validamente emessa anche senza previa comunicazione di irregolarità quando la pretesa deriva dal mancato versamento di imposte già dichiarate o da meri errori materiali o di calcolo.
  • L'obbligo di comunicazione preventiva previsto dallo Statuto del contribuente non è generalizzato per ogni iscrizione a ruolo, ma sussiste solo se vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
  • Quando il giudice di merito ritiene necessaria la comunicazione preventiva, deve verificare in concreto la sussistenza dell'incertezza rilevante; l'omesso accertamento di tale presupposto integra un errore di sussunzione per incompleta ricostruzione del fatto decisivo.
  • Le norme invocate per la riduzione delle sanzioni o per la disciplina della comunicazione preventiva non possono essere applicate al di fuori dei casi tipizzati dal legislatore.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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