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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19062/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006 con cui l'amministrazione finanziaria contestava alla società maggiori ricavi, rideterminando reddito imponibile, IRAP e IVA, e emetteva nei confronti dei due soci avvisi correlati per maggiore IRPEF imputata per trasparenza. La società e i soci impugnavano cumulativamente gli atti deducendo vizi procedurali e di merito; in primo grado la pretesa veniva solo parzialmente ridotta. In appello i contribuenti insistevano sulla illegittimità dell'accertamento, contestando in particolare la mancata considerazione delle deduzioni svolte nel contraddittorio endoprocedimentale, l'arbitrarietà dei conteggi, le specifiche condizioni dello stabilimento balneare e il metodo di determinazione del reddito. La CTR, tuttavia, dichiarava l'appello inammissibile per asserita mancanza di specificità, ritenendo che i motivi del ricorso introduttivo non potessero coincidere con quelli di gravame. In Cassazione i ricorrenti deducevano: violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 e della Costituzione per avere il giudice d'appello negato l'esame nel merito di un appello che, secondo loro, investiva integralmente la decisione; violazione delle norme sulla motivazione dell'atto impositivo e del processo civile per mancata considerazione delle ragioni esposte dal contribuente; falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere valorizzato fatti non contestati; omesso esame di un fatto decisivo, ossia l'ubicazione dello stabilimento balneare in prossimità di uno scolo fognario, rilevante ai fini della redditività.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità dell'appello da parte della CTR. Ha affermato che l'atto di appello, letto complessivamente, conteneva motivi sufficientemente specifici, diretti a contestare l'intera pretesa fiscale e la ricostruzione del reddito operata in primo grado. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR di Bologna, in diversa composizione, per un nuovo esame dell'appello; gli altri motivi sono stati assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    "motivi specifici dell'impugnazione"; inammissibilità solo se manchi del tutto o sia assolutamente incerto uno degli elementi richiesti

    Nel processo tributario l'appello è inammissibile solo in caso di totale assenza o assoluta incertezza degli elementi essenziali, tra cui i motivi specifici; la specificità va valutata in modo non formalistico e con lettura complessiva dell'atto.

  • art. 360 c.p.c.

    Vengono richiamati i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta falsa applicazione per mancata considerazione di fatti non contestati.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    Richiamato dai ricorrenti quale parametro della motivazione dell'avviso di accertamento.

  • L. 212/2000

    Richiamata dai ricorrenti in tema di obblighi motivazionali e garanzie del contribuente.

  • art. 3 L. 241/1990

    Richiamato dai ricorrenti come norma sulla motivazione del provvedimento amministrativo.

  • art. 53 Cost.

    Evocato dai ricorrenti a sostegno di un'interpretazione non restrittiva dell'accesso alla tutela giurisdizionale.

  • art. 5 TUIR, d.P.R. 917/1986

    Richiamato per l'imputazione per trasparenza dell'IRPEF ai soci della società di persone.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la specificità dei motivi di appello deve essere valutata in modo complessivo e non formalistico: l'impugnazione è ammissibile quando dall'atto emerga una chiara critica alla decisione di primo grado e alla pretesa fiscale, anche se ripropone censure già formulate contro l'atto impositivo.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è misura eccezionale e non può fondarsi su una lettura atomistica o eccessivamente rigorosa dell'atto, dovendo privilegiarsi un'interpretazione conservativa che consenta l'accesso al giudizio di merito.
  • Nel contenzioso tributario l'appello può avere effetto devolutivo pieno: è sufficiente che l'appellante contesti la ricostruzione del reddito e la motivazione della sentenza impugnata, senza necessità di una riproposizione tecnicamente distinta rispetto ai motivi del ricorso introduttivo.
  • Quando il giudice d'appello omette di esaminare nel merito un appello che contiene censure idonee a investire integralmente la decisione di primo grado, la sentenza è cassabile per erronea applicazione della norma sull'inammissibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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