Cassazione Civile, Ordinanza n. 22137/2021 del 03/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento sintetico relativo ai periodi d'imposta 2006 e 2007, fondato su indici di capacità contributiva tra cui il possesso di due cavalli da corsa. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente; in appello la CTR del Lazio aveva confermato, da un lato, la legittimità della notifica dell'atto, la sussistenza dei presupposti del redditometro per almeno un annualità e la qualificazione del cavallo CA02 come cavallo da corsa, ma aveva anche ridotto equitativamente il reddito accertato perché l'animale non aveva mai corso in pista e aveva escluso le sanzioni per la definizione dell'accertamento relativo al 2007. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto quattro motivi: 1) inesistenza della notifica dell'avviso a mezzo posta e indebita applicazione della disciplina della notifica ex l. n. 890/1982; 2) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 per mancanza dello scostamento di oltre un quarto su due periodi d'imposta; 3) violazione delle regole sull'onere della prova, sostenendo che l'Ufficio avrebbe dovuto provare la natura e la rilevanza redditometrica del cavallo CA02 e contestando l'idoneità presuntiva degli indici utilizzati; 4) mancata applicazione retroattiva del nuovo redditometro introdotto dal d.l. n. 78/2010. L'Agenzia ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo: 1) motivazione apparente della CTR sulla riduzione del quantum; 2) violazione delle norme sul redditometro e sull'onere della prova per aver il giudice operato una rideterminazione equitativa del reddito accertato; 3) erronea esclusione delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale del contribuente ritenendo infondati i motivi sulla notifica, sul presupposto dello scostamento reddituale, sull'onere della prova e sulla non retroattività del nuovo redditometro. Ha rigettato anche il primo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia, escludendo la nullità per motivazione apparente. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, affermando che il giudice tributario non può procedere a una rideterminazione equitativa sostitutiva del reddito accertato, ma deve fondare la decisione su una valutazione estimativa supportata dal materiale istruttorio e motivata in concreto. Il terzo motivo incidentale è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese, con atto del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale.
Norme richiamate
art. 16, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Per la notificazione eseguita a mezzo posta si applica la disciplina del servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, non quella della l. n. 890/1982 relativa alla notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario.
art. 14, comma 1, l. 20 novembre 1982, n. 890
Non è la disciplina applicabile alla notifica diretta a mezzo posta dell'atto tributario nel caso esaminato.
La Corte richiama il principio, ma nel caso concreto esclude che la censura sulla notifica possa trovare accoglimento.
art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'accertamento sintetico richiede, per il regime applicabile ratione temporis, lo scostamento di almeno un quarto tra reddito dichiarato e reddito accertato per due o più periodi d'imposta; il nuovo redditometro non si applica retroattivamente ai periodi anteriori al 2009.
Nel redditometro, una volta provati gli elementi indice di capacità contributiva, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore grava sul contribuente.
L'amministrazione può risalire dal fatto noto costituito dagli indici di capacità contributiva al fatto ignoto del reddito presunto mediante presunzioni semplici.
Richiamato dal ricorrente incidentale, ma la Corte ribadisce che gli indici redditometrici operano come presunzioni semplici idonee a fondare l'accertamento con inversione dell'onere probatorio.
Richiamato dal ricorrente principale a sostegno della censura sull'onere probatorio, ma la Corte non ne accoglie l'assunto.
art. 3 Cost.
Richiamato nel motivo sul riparto dell'onere della prova, ma non conduce a una diversa decisione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo in caso di mancanza assoluta, apparenza, perplessità o irriducibile contraddittorietà; nel caso concreto la CTR ha espresso un percorso logico sufficiente sul primo motivo incidentale.
art. 111, comma 6, Cost.
La verifica di legittimità sulla motivazione è limitata al minimo costituzionale.
d.l. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22
La disposizione di modifica dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 ha natura di diritto transitorio e impedisce l'applicazione retroattiva del nuovo redditometro ai periodi d'imposta precedenti.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato ai fini della censura sul vizio di motivazione della sentenza tributaria.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente.
Richiamato per la dedotta carenza motivazionale.
art. 3, 7 e 12 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamati nel motivo incidentale sulle sanzioni, rimasto assorbito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico fondato sul redditometro, l'Amministrazione assolve al proprio onere probatorio dimostrando l'esistenza degli elementi-indice di capacità contributiva; spetta poi al contribuente provare che il reddito presunto non esiste o è inferiore.
- Gli indici redditometrici operano come presunzioni semplici idonee a legittimare l'accertamento e a determinare l'inversione dell'onere della prova, senza che occorrano ulteriori dimostrazioni da parte dell'Ufficio una volta provati i fatti-indice.
- Il nuovo redditometro introdotto dal d.l. n. 78/2010 non ha efficacia retroattiva per i periodi d'imposta anteriori, essendo norma di diritto transitorio che circoscrive l'ambito temporale di applicazione del nuovo metodo.
- Nel processo tributario, la notifica dell'atto eseguita a mezzo posta segue la disciplina della raccomandata ordinaria e non quella della notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario.
- Il giudice tributario non può sostituire il proprio apprezzamento equitativo al necessario percorso estimativo fondato sul materiale istruttorio; ogni rideterminazione del quantum deve essere motivata in concreto e ancorata agli elementi di causa.
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