Cassazione Civile, Ordinanza n. 29557/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Giudice di pace che aveva convalidato il trattenimento disposto dal Questore ai fini dell'esecuzione di un'espulsione amministrativa. Ha dedotto, con un unico motivo, la violazione delle norme sulla competenza e la falsa applicazione degli artt. 13 e 14 del testo unico immigrazione, dell'art. 6 del d.lgs. 142/2015 e dell'art. 26, comma 2-bis, del d.lgs. 25/2008. Sosteneva di aver già manifestato, prima del provvedimento espulsivo e del trattenimento, la volontà di chiedere protezione internazionale mediante PEC inviata alla Questura per ottenere la formalizzazione della domanda con modello C3; perciò, a suo dire, aveva già acquisito la qualità di richiedente protezione internazionale e la competenza sulla convalida spettava al Tribunale, non al Giudice di pace. Richiamava inoltre i termini della procedura di registrazione e della procedura accelerata, sostenendo che, comunque, tutti i termini erano spirati al momento della convalida.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo. Ha ritenuto che, nel caso concreto, il trattenimento era stato disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale in senso sostanziale già prima del provvedimento espulsivo, perché la volontà di chiedere asilo era stata manifestata con la PEC inviata alla Questura quando il soggetto era ancora in libertà. Ne è derivata la nullità del trattenimento del Questore, che avrebbe dovuto essere sottoposto alla competenza del Tribunale quale sezione specializzata e non del Giudice di pace. Per l'effetto, la Cassazione ha cassato senza rinvio il decreto impugnato, ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., perché il trattenimento non poteva essere convalidato e il termine perentorio per la convalida era ormai decorso. Nessuna regolazione delle spese, in ragione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e della soccombenza di un'Amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c.
consente di denunciare la violazione delle norme sulla attribuzione della competenza
artt. 13 e 14 d.lgs. n. 286/1998
disciplinano l'espulsione amministrativa e il trattenimento dello straniero in attesa di esecuzione
la domanda di protezione internazionale e il trattenimento del richiedente incidono sulla competenza e sul titolo restrittivo; se il trattenimento è già in corso alla presentazione della domanda, opera il meccanismo di sospensione e trasmissione degli atti al Tribunale
art. 26, comma 2-bis, d.lgs. n. 25/2008
la registrazione/formalizzazione della domanda avviene entro termini predeterminati e può essere prorogata nei casi previsti
art. 2, paragrafo 1, lett. b, direttiva 2013/33/UE
definisce richiedente protezione internazionale chi abbia presentato domanda non ancora decisa in via definitiva
art. 2, primo comma, lett. a, d.lgs. n. 142/2015
riconosce come richiedente anche lo straniero che ha manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 142/2015
le misure di accoglienza si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale
art. 6 direttiva 2013/32/UE
distingue tra presentazione della domanda e sua registrazione da parte dell'autorità competente
art. 3, comma 1, lett. c, d.l. n. 13/2017 conv. in l. n. 46/2017
attribuisce alle sezioni specializzate del Tribunale la competenza per le convalide del trattenimento del richiedente protezione internazionale
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta o proseguita
regola la liquidazione del compenso e delle spese del difensore nel patrocinio a spese dello Stato
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
indica il giudice competente a liquidare le spettanze del difensore nel giudizio di cassazione
non è riferibile, secondo la Corte, all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale
Massime di principio
- La qualità di richiedente protezione internazionale si radica, in senso sostanziale, già nel momento della effettiva manifestazione di volontà di chiedere asilo, senza che sia necessaria la preventiva formalizzazione amministrativa della domanda.
- La distinzione tra presentazione della domanda e sua registrazione non elide la tutela del richiedente, ma consente di coordinare le garanzie procedimentali con gli adempimenti necessari alla valutazione della domanda stessa.
- Se la domanda di protezione internazionale è manifestata da un soggetto che si trova già in stato di trattenimento, il titolo del trattenimento muta e la competenza sulla convalida passa al Tribunale in composizione specializzata; se invece la manifestazione avviene quando il soggetto è ancora libero, il trattenimento successivamente disposto deve essere valutato alla luce della qualità già acquisita di richiedente asilo.
- Il trattenimento disposto dal Questore nei confronti di chi abbia già acquisito la qualità di richiedente protezione internazionale in stato di libertà è nullo se viene adottato e convalidato davanti a un giudice privo di competenza per materia.
- La pubblica amministrazione ha l'obbligo di ricevere e registrare senza ritardo la manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale; i termini di registrazione e gli eventuali termini ulteriori non possono essere confusi con il momento di acquisizione della qualità sostanziale di richiedente.
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