Cassazione Civile, Ordinanza n. 29465/2025 del 07/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione IIDD e IVA per gli anni d'imposta 2003 e 2004, contestando alla società contribuente l'utilizzo di fatture relative ad acquisti intracomunitari di autovetture ritenuti soggettivamente inesistenti. Secondo l'Ufficio, le operazioni erano state realizzate con l'interposizione fittizia di una società italiana, qualificata come mera "cartiera" e funzionale a una frode carosello. La CTR del Molise aveva respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo insufficienti gli indizi addotti dall'Ufficio e negando la prova della consapevolezza della contribuente di partecipare alla frode. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 d.P.R. n. 633/1972 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso che gli elementi presuntivi dedotti dall'Amministrazione fossero idonei a dimostrare l'irregolarità delle operazioni e a spostare sul contribuente l'onere di provare la buona fede e l'effettività degli acquisti. Ha inoltre censurato l'affermazione del giudice di merito secondo cui sarebbe stato necessario un dolo specifico di evasione, mentre per l'Ufficio era sufficiente la dimostrazione della consapevolezza, o della conoscibilità con l'ordinaria diligenza, della sostanziale inesistenza del cedente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi al principio di diritto enunciato e provveda anche sulle spese di lite. La Corte ha chiarito che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche per presunzioni semplici, dimostrando con elementi oggettivi e specifici la fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o la conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del cessionario. Una volta raggiunta tale prova, incombe sul contribuente dimostrare la propria buona fede e di avere impiegato la massima diligenza esigibile. Sono stati ritenuti rilevanti gli indizi della mancanza di organizzazione, di dipendenti, di capacità finanziaria, dei prezzi inferiori al mercato e del mancato versamento dell'IVA da parte del cedente; irrilevanti, invece, la regolarità contabile e dei pagamenti e l'assenza di vantaggi dalla rivendita. È stato escluso che sia necessario provare un dolo specifico di evasione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
È invocato dalla ricorrente in relazione al diritto alla detrazione IVA e al regime delle operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 2697 c.c.
È richiamato per il riparto dell'onere della prova: prima sull'Amministrazione, poi sul contribuente una volta forniti elementi presuntivi idonei.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
È indicato come base normativa che consente all'Amministrazione di assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni in materia IVA.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 917 del 1986
È richiamato quale previsione analoga, per le imposte dirette, della possibilità di fondare la rettifica su presunzioni e indizi.
Massime di principio
- Nelle controversie sull'IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può provare la frode anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, basate su elementi oggettivi idonei a far sospettare a un operatore medio la non genuinità del fornitore.
- Se l'Ufficio dimostra la fittizietà del cedente e la riconoscibilità della frode, il contribuente deve provare la propria buona fede e di avere usato la diligenza massima esigibile in relazione alle concrete modalità dell'operazione.
- La consapevolezza richiesta al cessionario non coincide con un dolo specifico di evasione: è sufficiente che egli sapesse o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in una frode IVA.
- La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, così come l'assenza di un vantaggio economico dalla rivendita, non sono di per sé sufficienti a escludere la partecipazione consapevole alla frode.
- Nel giudizio di legittimità, è censurabile la decisione di merito che pretenda dall'Amministrazione una prova diversa o più rigorosa di quella consentita dal sistema, ovvero che alteri il riparto dell'onere probatorio in materia di operazioni soggettivamente inesistenti.
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