Cassazione Civile, Ordinanza n. 29458/2025 del 07/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2010, emesso nei confronti della società contribuente per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della società, ma la CTR, su appello dell’Amministrazione finanziaria, aveva riformato la decisione ritenendo provata, anche in via presuntiva, la partecipazione della contribuente a un meccanismo fraudolento collegato a società ritenute cartiere, con funzione di società filtro e consapevolezza della frode. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) nullità/inammissibilità dell’appello dell’Agenzia per incertezza sulla data di consegna della notificazione e violazione delle norme sulle notifiche e sul processo tributario; 2) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. per errata ripartizione dell’onere della prova nelle operazioni IVA soggettivamente inesistenti; 3) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 115 c.p.c.; 4) violazione delle norme IVA sulla detrazione dell’imposta per aver negato la detraibilità dell’IVA di rivalsa; 5) violazione dell’art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. IVA per avere attribuito alla società la responsabilità delle false dichiarazioni d’intento; 6) omesso esame di un fatto decisivo relativo a una precedente sentenza passata in giudicato su fatti analoghi e violazione del giudicato ex art. 2909 c.c.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché dall’avviso di ricevimento risultava la tempestiva spedizione dell’appello; ha respinto il secondo perché la CTR aveva correttamente applicato i principi in tema di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, accertando con motivazione logica la consapevolezza della frode da parte della contribuente sulla base di plurimi indizi; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché mirava a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione; ha dichiarato inammissibile il quarto perché la detrazione IVA presuppone un’operazione effettiva e la CTR aveva accertato l’inesistenza soggettiva delle operazioni; ha respinto il quinto perché, in presenza di dichiarazioni d’intento false e di indici di sospetto, gravava sul cedente un dovere di diligenza e la CTR aveva accertato la partecipazione consapevole alla frode; ha respinto il sesto perché un giudicato relativo ad altre operazioni e ad altro anno d’imposta non era opponibile nel presente giudizio. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 3 L. 20 dicembre 1982, n. 890
richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione dell'appello; la Corte ha ritenuto che la documentazione dimostrasse la tempestiva spedizione del gravame.
artt. 16, 20 e 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamati per contestare la regolarità della notifica e l'ammissibilità dell'appello nel processo tributario.
l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, sia la natura soggettivamente inesistente dell'operazione sia la consapevolezza del cessionario; al contribuente spetta la prova contraria della propria buona fede.
consente l'uso di presunzioni semplici per dimostrare la partecipazione del contribuente alla frode IVA.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
dedotto per il vizio processuale relativo alla notificazione dell'appello; il motivo è stato respinto perché infondato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per dedurre violazioni di legge sostanziale e processuale; la Corte ha ritenuto in parte inammissibili i motivi che miravano a rivalutare il fatto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
limita il sindacato di legittimità all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non all'omesso esame di singoli elementi istruttori.
la sua violazione non ricorre quando il giudice abbia comunque esaminato i fatti storici rilevanti, pur senza dare conto di ogni prova.
artt. 6 e 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
il diritto alla detrazione dell'IVA di rivalsa presuppone l'effettiva esistenza dell'operazione fatturata.
art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
nelle cessioni in regime di non imponibilità, la falsa dichiarazione d'intento non esonera il cedente dal dovere di diligenza se vi sono elementi di sospetto.
il giudicato non si estende automaticamente ad accertamenti relativi a operazioni diverse e a un diverso anno d'imposta.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni, ma deve dimostrare non solo la fittizietà del fornitore o del circuito commerciale, bensì anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza esigibile in concreto, di partecipare a un'evasione.
- La prova contraria grava sul contribuente, che deve dimostrare di avere agito in buona fede e di avere adottato tutte le cautele ragionevolmente esigibili per non essere coinvolto nella frode; non sono di per sé decisive la regolarità contabile o la mancanza di un vantaggio economico immediato.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare censure di violazione di legge o di omesso esame in richieste di rivalutazione del merito o delle prove, quando il giudice di merito abbia comunque esaminato i fatti storici rilevanti.
- Il diritto alla detrazione dell'IVA presuppone l'esistenza reale dell'operazione fatturata: se l'operazione è accertata come soggettivamente inesistente, la detrazione può essere negata.
- Nelle cessioni in regime di non imponibilità fondato su dichiarazioni d'intento, la falsa provenienza della dichiarazione non esonera il cedente dal dovere di verificare la regolarità dell'operazione quando emergano elementi oggettivi idonei a far sorgere sospetti.
- Il giudicato esterno è opponibile solo entro i limiti oggettivi del precedente accertamento: non copre automaticamente operazioni diverse né periodi d'imposta differenti.
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