Cassazione Civile, Ordinanza n. 29460/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per Irpef, Iva e Irap relative all’anno d’imposta 2005, nell’ambito di più accertamenti fiscali riguardanti anni dal 2000 al 2014. Il contribuente ha impugnato la cartella deducendo, già in primo grado, vizi di notificazione dell’atto e degli atti presupposti; il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività dalla CTP, e la CTR ha confermato tale esito, ritenendo tardivo il ricorso e regolare la notificazione. In cassazione il contribuente ha articolato tre motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione inesistente o meramente apparente, in violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 546/1992; 2) violazione degli artt. 2697 e 2719 c.c. per non avere rilevato l’invalidità della notificazione della cartella, in particolare per asserito disconoscimento delle copie fotostatiche prodotte dall’Agenzia, mancata prova della data di notifica e dell’identità del consegnatario; 3) violazione dell’art. 60 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 per la mancata produzione della raccomandata informativa C.A.N.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, ravvisando nella sentenza della CTR una motivazione solo apparente: il giudice di merito si era limitato a formule apodittiche sulla tardività del ricorso e sull’irrilevanza delle censure di notifica, senza indicare quali termini processuali fossero stati superati, da quando decorressero e perché le doglianze del contribuente fossero infondate. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato utilizzato per dedurre la nullità della sentenza di appello per motivazione apparente o inesistente.
art. 111 Cost.
invocato come parametro della necessaria motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e della tutela del diritto di difesa.
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 546/1992
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza tributaria, ritenuta violata dalla CTR.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base formale dei motivi di violazione di legge dedotti in ricorso.
richiamato per contestare il mancato assolvimento dell’onere probatorio sulla notificazione della cartella.
richiamato in relazione al disconoscimento delle copie fotostatiche prodotte dall’Amministrazione.
invocato per censurare le modalità di notificazione degli atti tributari.
invocato per la disciplina della notifica della cartella di pagamento e della relativa prova.
Massime di principio
- La sentenza del giudice tributario è nulla quando la motivazione si riduce a formule apodittiche non collegate ai motivi di impugnazione e non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito, né le ragioni concrete della decisione.
- Nel processo tributario, la declaratoria di inammissibilità per tardività deve essere sorretta da una motivazione verificabile, che indichi il termine applicato, il dies a quo e gli elementi su cui si fonda il giudizio di tardività.
- Se il giudice di merito accoglie o conferma l’eccezione di tardività e ritiene irrilevanti le doglianze sulla notificazione dell’atto impositivo, deve spiegare in modo specifico perché tali censure siano infondate e quali risultanze probatorie le smentiscano.
- Quando il vizio principale accolto è la nullità della sentenza per motivazione apparente, i motivi di ricorso che investono il merito delle questioni restano assorbiti.
- In sede di legittimità, una motivazione che richiami questioni estranee o diverse da quelle oggetto del giudizio senza collegarle alle domande e ai motivi di appello non soddisfa il requisito minimo di intelligibilità richiesto dalla legge.
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