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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21222/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2012-2015 da un promotore/consulente finanziario operante per una società di settore. I giudici di merito avevano ritenuto sussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione valorizzando il fatto che il professionista si avvaleva continuativamente di servizi e prestazioni forniti da una società cooperativa, con pagamento di compensi per l'uso di un ufficio e di segreteria condivisa. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con cinque motivi: (1) nullità per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione, sostenendo la contraddittorietà della decisione; (2) ancora nullità per motivazione apparente, perché la CTR avrebbe richiamato giurisprudenza inconferente senza considerare che i servizi acquistati erano limitati e minimi; (3) violazione delle norme sui presupposti dell'IRAP, assumendo che la sola messa a disposizione di ufficio e tre segretarie, ripartite tra 94 consulenti, non integrasse autonoma organizzazione; (4) e (5) violazioni di norme sulla valutazione delle prove e sul principio di non contestazione. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo che la sentenza di merito non fosse affetta da motivazione apparente, poiché la ratio decidendi era comunque individuabile nella valorizzazione delle spese per compensi a terzi. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che la CTR non aveva esaminato in modo specifico la natura dei servizi prestati dalla società cooperativa e che, secondo i principi consolidati, l'autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente si avvalga di lavoro altrui non eccedente il minimo indispensabile, anche se mediato da una società di servizi. L'accoglimento del terzo motivo ha assorbito il quarto e il quinto. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione, ma non il semplice difetto di sufficienza o la contestazione del percorso argomentativo se la ratio è comunque percepibile

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se manca del tutto, è meramente apparente, perplessa o incomprensibile

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario la sentenza deve essere motivata secondo un canone sostanzialmente equivalente a quello del codice di rito

  • art. 111 Cost.

    impone una motivazione effettiva e intellegibile del provvedimento giurisdizionale

  • art. 2 d.lgs. n. 446 del 1997

    l'IRAP colpisce il valore della produzione connesso a un'attività autonomamente organizzata; se manca tale requisito, l'imposta non è dovuta

  • art. 3 d.lgs. n. 446 del 1997

    richiamato nel contesto dei presupposti applicativi dell'IRAP per il professionista

  • art. 3, comma 143, l. n. 662 del 1996

    richiamato dal ricorrente come norma collegata al regime applicabile ai promotori finanziari e ai presupposti impositivi

  • art. 31, comma 2, d.lgs. n. 58 del 1998

    l'attività di promotore finanziario è assoggettabile a IRAP solo se svolta con autonoma organizzazione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle risultanze processuali e al principio di non contestazione

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente; in tema di rimborso IRAP incombe sul contribuente la prova dell'assenza dell'autonoma organizzazione

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    norme sul rito camerale in Cassazione applicate al procedimento

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere le ragioni della decisione; non basta contestare la loro insufficienza o la scelta dei precedenti giurisprudenziali richiamati.
  • Nel giudizio di rimborso IRAP del professionista, incombe sul contribuente l'onere di provare l'assenza dei requisiti dell'autonoma organizzazione.
  • L'autonoma organizzazione ricorre se il professionista è responsabile dell'organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale; se tali condizioni mancano, l'IRAP non è dovuta.
  • L'impiego di lavoro altrui può desumersi anche da compensi corrisposti a una società di servizi o cooperativa, ma il giudice deve verificare in concreto la natura delle prestazioni rese e la loro effettiva consistenza organizzativa.
  • L'utilizzo di servizi di segreteria minimi e di locali d'ufficio condivisi, se non eccedenti il minimo indispensabile per l'attività professionale, non integra di per sé autonoma organizzazione ai fini IRAP.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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