Cassazione Civile, Ordinanza n. 16905/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa dell'INPS di ottenere contributi alla gestione separata nei confronti di un'avvocata per i redditi professionali prodotti nell'anno 2009. La Corte d'appello, confermando il Tribunale, aveva escluso l'obbligo contributivo ritenendo che il reddito non superasse la soglia di euro 5.000 prevista per i lavoratori occasionali dall'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003 e che non fosse stata provata dall'Istituto l'abitualità dell'esercizio della libera professione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'INPS ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, dell'art. 21, comma 8, l. n. 247/2012, dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, nonché degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che l'obbligo contributivo sussistesse in ragione della presunta occasionalità/abitualità dell'attività professionale e contestando la valutazione della prova compiuta dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell'INPS perché la decisione di merito non si fondava su un mero automatismo legato al reddito inferiore alla soglia di euro 5.000, ma anche sull'accertamento in fatto che l'INPS non aveva fornito prova sufficiente del carattere abituale dell'attività professionale svolta. È stato richiamato il principio secondo cui, in materia previdenziale, l'obbligo di iscrizione alla gestione separata sussiste per redditi derivanti da attività professionale abituale, ancorché non esclusiva e anche occasionale, oltre la soglia prevista, ma il requisito dell'abitualità deve essere provato in concreto con elementi indiziari, non potendo essere desunto ex post dal solo ammontare del reddito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la parte intimata. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
disciplina l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per i soggetti che percepiscono redditi da attività professionale nei casi previsti dalla legge.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011
richiamato dall'INPS a sostegno dell'obbligo contributivo.
art. 21, comma 8, L. n. 247/2012
richiamato dall'INPS a sostegno della disciplina previdenziale degli avvocati.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003
la soglia di euro 5.000 è richiamata quale parametro rilevante per i lavoratori occasionali, ma non sostituisce l'accertamento dell'abitualità dell'attività professionale.
richiamato per il riparto dell'onere della prova del carattere abituale dell'attività.
richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla valutazione della prova.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
richiamato per la proposta definitoria in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di contribuzione alla gestione separata, l'obbligo previdenziale per il professionista iscritto ad albo non dipende automaticamente dal solo dato reddituale, ma richiede l'accertamento in fatto del carattere abituale dell'attività svolta.
- Il requisito dell'abitualità va valutato ex ante, come scelta organizzativa e professionale del soggetto, e non può essere desunto ex post dall'ammontare dei redditi prodotti.
- Il reddito annuo inferiore alla soglia di euro 5.000 può costituire un indizio da valorizzare insieme ad altri elementi probatori, ma non è di per sé decisivo né sufficiente a escludere o affermare l'obbligo contributivo.
- Chi agisce per ottenere i contributi deve fornire prova adeguata dei presupposti dell'obbligazione previdenziale, compreso il carattere abituale dell'attività professionale quando questo sia contestato.
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