Cassazione Civile, Ordinanza n. 01346/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento per II.DD. e IVA relativi agli anni 2003-2004, emessi nei confronti di una società ritenuta utilizzatrice di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nell'ambito di una presunta frode carosello. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo provata la partecipazione della società alla frode sulla base della qualificazione della società emittente come "cartiera" e ritenendo non dirimente la sentenza penale assolutoria prodotta dalla contribuente. La società ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: ha dedotto, tra l'altro, omessa pronuncia e invalidità degli avvisi per emissione prima del termine a difesa di cui all'art. 12 L. 212/2000, vizio di motivazione degli atti impositivi ex artt. 42 d.P.R. 600/1973 e 7 L. 212/2000, errata applicazione delle norme su accertamento e presunzioni per avere la CTR desunto automaticamente la consapevolezza della contribuente dalla sola natura di cartiera della fornitrice, oltre ad altri motivi su costi, non contestazione, sanzioni e spese. L'Agenzia delle entrate si è costituita solo per la discussione.
La decisione
La Corte ha respinto il primo e il quinto motivo, ha accolto il secondo motivo, e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Ha escluso l'efficacia preclusiva del giudicato esterno richiamato dalla contribuente in tema IVA, trattandosi di annualità e fattispecie autonome e, in ogni caso, di materia soggetta a norme comunitarie imperative. Ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità per mancato rispetto del termine di 60 giorni dal PVC, poiché dagli atti risultava che tale termine era decorso al momento di emissione e notifica degli avvisi. Ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione degli avvisi, poiché le risultanze della verifica presso la società emittente erano state sinteticamente riportate. È invece stata ritenuta fondata la censura sulla prova della consapevolezza della contribuente: la CTR non poteva desumere la partecipazione della società alla frode dal solo fatto che la fornitrice fosse una cartiera, dovendo essere accertata in concreto, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, la conoscenza o conoscibilità dell'operazione fraudolenta da parte dell'utilizzatore. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, anche per le spese.
Norme richiamate
La doglianza di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata perché il giudice di appello, decidendo nel merito, ha implicitamente disatteso l'eccezione devoluta.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato come vizio denunciato per omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Richiamato come vizio denunciato per violazione/falsa applicazione di legge.
Il termine di 60 giorni dal PVC è un termine procedimentale; gli atti emessi e notificati dopo oltre 60 giorni dalla comunicazione del PVC non sono invalidi per la sola mancata sospensione feriale.
L'obbligo motivazionale dell'avviso è assolto se le ragioni della pretesa e le risultanze essenziali della verifica sono riportate nell'atto.
Concorre a regolare il contenuto motivazionale dell'atto impositivo; non è violato quando l'atto consente di comprendere la pretesa e gli elementi essenziali su cui si fonda.
art. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973
Richiamato per la disciplina dell'accertamento in materia di imposte dirette, in combinazione con le presunzioni.
Richiamato per l'accertamento IVA e il relativo utilizzo di presunzioni e prove nel contestare operazioni inesistenti.
L'Ufficio ha l'onere di provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario; solo dopo tale prova si sposta sul contribuente l'onere della prova contraria.
Le presunzioni possono essere utilizzate dall'Amministrazione per dimostrare la consapevolezza del contribuente, purché basate su elementi oggettivi e specifici.
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; non basta la mera qualifica di cartiera del fornitore.
Il giudicato nazionale non può impedire l'applicazione di norme comunitarie imperative in materia IVA quando osti al contrasto dell'abuso del diritto.
L'obbligo di allegazione degli atti richiamati è funzionale a integrare le ragioni dell'atto impositivo e riguarda solo gli atti non già trascritti nella parte essenziale.
In caso di omessa pronuncia su un motivo di appello, la Cassazione può decidere nel merito senza rinvio se la questione è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato a fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- In materia di IVA, quando l'Amministrazione contesta l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario/committente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, dell'inserimento dell'operazione in una frode fiscale.
- La prova della consapevolezza dell'utilizzatore può essere fornita anche per presunzioni, ma queste devono poggiare su elementi oggettivi e specifici e rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è sufficiente la sola dimostrazione che il fornitore sia una 'cartiera'.
- Quando l'Ufficio abbia assolto l'onere di provare la conoscenza o conoscibilità della frode, incombe sul contribuente la prova contraria di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, in rapporto alle circostanze concrete.
- La regolarità formale della contabilità, dei pagamenti o l'assenza di benefici economici non sono, da sole, idonee a escludere la partecipazione del contribuente a un'operazione soggettivamente inesistente.
- Il giudicato esterno formato su annualità diverse non preclude, in tema di IVA e frodi fiscali, un nuovo accertamento su elementi fattuali autonomi e non opera come barriera alla piena applicazione di norme comunitarie imperative.
- Il vizio di omessa pronuncia può essere neutralizzato in cassazione quando la questione devoluta è giuridicamente infondata e non richiede accertamenti di fatto ulteriori, in applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01170/2023 del 17/01/2023
- ordinanza_civile · 17 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01176/2023 del 17/01/2023
- ordinanza_civile · 17 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01177/2023 del 17/01/2023
- ordinanza_civile · 17 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01178/2023 del 17/01/2023
- ordinanza_civile · 17 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01179/2023 del 17/01/2023
- ordinanza_civile · 17 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01180/2023 del 17/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →