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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14735/2025 del 01/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una contribuente, di un’intimazione di pagamento e delle sottese cartelle esattoriali. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello, la decisione era stata confermata nella parte in cui si riteneva invalida la notifica della cartella n. 293/2002/0045707338/001 e, di conseguenza, maturata la prescrizione della pretesa tributaria. L’ente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 26 d.P.R. 602/1973, 60 d.P.R. 600/1973 e 139 c.p.c., sostenendo che la Corte tributaria d’appello avesse errato nel ritenere non perfezionata la notifica della cartella per omesso invio della raccomandata informativa, nonostante la notifica fosse avvenuta nel 2002 mediante consegna a familiare convivente, dunque prima delle modifiche introdotte nel 2006 all’art. 60 d.P.R. 600/1973; (2) violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992, art. 50 d.P.R. 602/1973 e art. 2945 c.c., per avere ritenuto prescritti i crediti erariali sulla base dell’asserita invalidità della notifica della cartella. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e, per conseguenza, anche il secondo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’ente della riscossione. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda tenendo conto della validità della notifica della cartella esattoriale effettuata nel 2002 secondo la disciplina allora vigente. La Corte di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È invocato come parametro di denuncia della violazione processuale relativa alla notificazione e alla corretta applicazione della disciplina vigente al tempo dell’atto.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    Richiamato quale norma sulla notificazione della cartella esattoriale.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    La Corte afferma che la modifica introdotta nel 2006, con l’inserimento della lett. b-bis, che impone l’invio della raccomandata informativa quando l’atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, non è applicabile a una notifica eseguita nel 2002.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle modalità di consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario.

  • art. 37, comma 27, lett. a), D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248

    Indicato come fonte della modifica dell’art. 60 d.P.R. 600/1973, efficace dal 4 luglio 2006.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Parametro del secondo motivo, relativo alla violazione di legge sulla prescrizione e sugli effetti della notifica.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    Richiamato tra le norme violate in tema di atti impugnabili nel processo tributario.

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    Richiamato insieme all’art. 19 d.lgs. 546/1992 nel secondo motivo.

  • art. 50 d.P.R. 602/1973

    Richiamato in relazione alla riscossione e alla prosecuzione della pretesa tributaria.

  • art. 2945 c.c.

    Richiamato per gli effetti dell’atto interruttivo sulla prescrizione; la Corte osserva che, accertata la validità della notifica della cartella, va riesaminato il decorso del termine prescrizionale.

Massime di principio

  • In materia di notificazione della cartella esattoriale, la validità dell’atto va valutata secondo la disciplina vigente al momento in cui la notifica è stata eseguita; le modifiche normative successive non possono travolgere una notificazione già validamente compiuta secondo la legge previgente.
  • Il principio del tempus regit actum si applica anche agli atti processuali o para-processuali della riscossione, salvo che la legge sopravvenuta disponga espressamente una diversa decorrenza.
  • Quando la censura sulla prescrizione dipende dall’assunto che la cartella non sia stata validamente notificata, l’accoglimento del motivo sulla notifica impone il riesame del termine prescrizionale alla luce dell’efficacia interruttiva dell’atto validamente notificato.
  • La consegna dell’atto a un familiare convivente, effettuata prima della riforma del 2006, non richiedeva l’invio della raccomandata informativa previsto dalla disciplina successiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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