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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08956/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2008-2012, rideterminando in aumento il reddito da lavoro autonomo del contribuente sulla base di elementi emersi da un processo verbale di constatazione: numerosi assegni bancari emessi in suo favore dalla società EL.CO s.n.c., autorizzazione ad operare sul conto societario e ad accedere alla cassetta di sicurezza. Il contribuente aveva impugnato gli avvisi; la CTP aveva accolto solo parzialmente, e la CTR aveva respinto sia l'appello principale del contribuente sia quello incidentale dell'Agenzia. In cassazione il contribuente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973 e 156 c.p.c., sostenendo che gli avvisi erano nulli perché sottoscritti da un funzionario privo di poteri, non dirigente e delegato in modo invalido; (2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e 38, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, lamentando che la CTR avesse tratto dagli assegni e dagli indizi bancari la prova di un rapporto di consulenza, mentre gli stessi elementi avrebbero semmai potuto indicare un coinvolgimento più intenso nella società; (3) travisamento della prova per omessa valutazione di una lettera UBI del 23 aprile 2013, che avrebbe dimostrato l'autorizzazione del contribuente a operare sui conti societari, sui titoli e sulla cassetta di sicurezza.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché cumulava in modo confuso censure diverse e, comunque, perché la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento è qualificata come delega di firma, non richiedente l'indicazione nominativa del delegato né della durata, potendo essere conferita con ordini di servizio; inoltre il ricorrente non aveva fornito elementi concreti per dimostrare l'invalidità della nomina del funzionario dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 37/2015. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a un riesame del merito e delle circostanze di fatto già valutate dalla CTR; ai fini fiscali era comunque irrilevante distinguere tra consulenza saltuaria e partecipazione diretta alla gestione dell'impresa, essendo decisivo che vi fosse un reddito non dichiarato corrisposto al contribuente. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché il documento bancario richiamato confermava l'autorizzazione ad operare sui conti e sulla cassetta di sicurezza della società, elemento compatibile con la conclusione della percezione di somme imponibili quale reddito corrisposto dalla società al contribuente. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese di lite e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può essere affidata mediante delega di firma conferita dal dirigente; la delega non necessita dell'indicazione nominativa del delegato né della durata, potendo risultare da ordini di servizio che individuino l'impiegato per qualifica.

  • art. 156 c.p.c.

    È stata evocata dal ricorrente in relazione alla nullità dell'atto, ma la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo per cumulo indistinto di censure.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici utilizzate dalla CTR per desumere l'esistenza di un rapporto produttivo di reddito non dichiarato non possono essere rimesse in discussione in cassazione come riesame del fatto, se la motivazione di merito è logicamente congrua.

  • art. 38, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È norma richiamata per contestare la ricostruzione presuntiva del reddito; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché diretta a rimettere in discussione l'apprezzamento di merito.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    La disposizione, introdotta dalla l. n. 130/2022, non introduce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti, ma si coordina con il ruolo centrale dell'istruttoria dibattimentale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.

  • art. 6 l. n. 130 del 2022

    È richiamata come fonte della modifica dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992, senza incidere sull'assetto dell'onere probatorio già esistente.

  • Corte cost. n. 37 del 2015

    È menzionata solo per escludere che il ricorrente avesse fornito elementi concreti idonei a dimostrare l'illegittimità della nomina del funzionario sottoscrittore.

Massime di principio

  • In tema di avvisi di accertamento, la sottoscrizione apposta da un funzionario delegato è valida quando la delega di firma provenga dal dirigente competente e sia idonea a consentire la verifica ex post del potere in capo al sottoscrittore; non sono necessari, di regola, il nominativo nominativo del delegato e la durata della delega.
  • In cassazione non è ammesso trasformare una censura in una richiesta di riesame del fatto: quando il giudice di merito ha fondato la decisione su presunzioni semplici logicamente coerenti, il ricorso non può limitarsi a proporre una lettura alternativa delle stesse risultanze istruttorie.
  • Ai fini della rettifica del reddito, è decisivo che emergano elementi idonei a dimostrare l'esistenza di somme corrisposte e non dichiarate; la qualificazione del rapporto sottostante come consulenza, collaborazione o diverso coinvolgimento nell'impresa può risultare irrilevante se non incide sulla tassabilità del reddito accertato.
  • Il richiamo a un travisamento della prova è infondato quando il documento invocato è in realtà compatibile con la ricostruzione operata dal giudice di merito e ne rafforza la conclusione anziché smentirla.
  • La disciplina processuale tributaria sull'onere della prova, anche dopo le modifiche del 2022, non ha introdotto un regime probatorio radicalmente nuovo o più gravoso rispetto ai principi tradizionali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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