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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08965/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa, tra l'altro, a IRES per l'anno 2006, deducendo vizi formali e la mancata comunicazione della liquidazione. Il giudice tributario di primo grado aveva respinto il ricorso e la decisione era stata confermata in appello. In cassazione la ricorrente proponeva sette motivi, ma nelle more depositava istanza di cessazione della materia del contendere perché aveva aderito alla definizione agevolata della controversia. L'Agenzia delle Entrate, prendendo atto della domanda di definizione agevolata e dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto, chiedeva a sua volta la declaratoria di estinzione del processo.

La decisione

La Corte ha rilevato che la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 1 del d.l. n. 148/2017 per la cartella oggetto di giudizio e che risultava anche il pagamento di quanto dovuto. Poiché la controversia riguardava solo l'IRES contenuta nella cartella, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Ha inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di causa definita per motivi sopravvenuti e non per effetto del ricorso introduttivo. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.

Norme richiamate

  • art. 1, d.l. 16 ottobre 2017, n. 148

    La definizione agevolata della cartella, se validamente aderita e accompagnata dal pagamento di quanto dovuto, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio pendente sulla medesima pretesa tributaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando la definizione del giudizio dipende da motivi sopravvenuti e non dall'esito del ricorso introduttivo.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    È la norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La definizione agevolata della pretesa tributaria, quando sia provata l'adesione del contribuente e il pagamento di quanto richiesto, comporta l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.
  • Se la controversia residua riguarda solo una parte della cartella o del debito iscritto a ruolo, la definizione agevolata di quella specifica pretesa rende superflua la decisione sul merito del ricorso.
  • L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando l'estinzione del giudizio discende da fatti sopravvenuti estranei all'iniziativa processuale originaria della parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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