Cassazione Civile, Ordinanza n. 08958/2023 del 30/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
Una fondazione proprietaria di un terreno inserito in un programma di edilizia agevolata aveva ottenuto, in un precedente giudizio amministrativo definito con sentenza passata in giudicato, il riconoscimento del diritto a conseguire dall'ente attuatore o l'indennizzo correlato alla cessione volontaria oppure, in mancanza, il risarcimento del danno per equivalente o per occupazione senza titolo. Successivamente la società incaricata dell'intervento edilizio era stata dichiarata fallita e la fondazione aveva chiesto l'ammissione al passivo di un credito risarcitorio. Il giudice delegato aveva ammesso il credito in misura parziale. In sede di opposizione allo stato passivo il tribunale, ritenendo ormai acquisito il diritto al ristoro e dovendo solo quantificarne l'ammontare, aveva determinato il credito tenendo conto del valore venale dell'area, degli acconti percepiti, della rivalutazione e degli interessi. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: (1) omesso esame dell'eccezione di inammissibilità/improcedibilità della domanda per intervenuto annullamento del decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis da parte del T.A.R.; (2) violazione del giudicato amministrativo, sostenendo che la sentenza del T.A.R. subordinava il ristoro all'acquisizione del bene al patrimonio del Comune; (3) violazione dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001, assumendo che senza valido decreto di acquisizione non fosse dovuto alcun indennizzo/risarcimento; (4) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 55 l. fall. per avere riconosciuto rivalutazione e interessi anche dopo la dichiarazione di fallimento; (5) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per avere computato acconti inferiori a quelli effettivamente ricevuti; (6) violazione delle norme sull'espropriazione e sulla determinazione del valore venale, lamentando un criterio di stima errato e la mancata riduzione del 25%; (7) censura sulle spese. La Corte ha ritenuto infondati i primi tre e il sesto motivo, ha accolto parzialmente il quarto motivo limitando rivalutazione e interessi al periodo anteriore al fallimento in applicazione dell'art. 55 l. fall., e ha accolto il quinto motivo perché il giudice dell'opposizione aveva ignorato il giudicato endofallimentare formatosi sull'ammontare degli acconti già detraibili. Conseguentemente ha cassato il decreto e rinviato al Tribunale di Salerno per la rideterminazione del credito e delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto parzialmente il ricorso: ha respinto i motivi relativi alla pretesa inammissibilità della domanda, all'efficacia del giudicato amministrativo, alla necessità del decreto di acquisizione sanante e alla stima del valore dell'area; ha invece accolto il motivo relativo al divieto di rivalutazione e interessi dopo l'apertura del fallimento e il motivo relativo al diverso ammontare degli acconti già riconosciuti in sede di stato passivo. Il decreto del Tribunale di Salerno è stato quindi cassato con rinvio al medesimo tribunale in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per dedurre omessa pronuncia o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude il vizio quando la questione risulti implicitamente decisa e accoglie la censura solo sulla parte di domanda eccedente i limiti processuali e sul computo degli acconti
utilizzato per contestare la valutazione delle risultanze non contestate; la Corte ritiene fondata la doglianza sugli acconti perché il giudicato endofallimentare ne aveva fissato l'ammontare
invocato in relazione all'efficacia del giudicato amministrativo; la Corte osserva che la sentenza del T.A.R. non impediva la domanda risarcitoria per equivalente e che il tribunale ne ha fatto corretta applicazione
richiamato in tema di acquisizione sanante; la Corte afferma che, finché il potere acquisitivo non sia esercitato, la norma non paralizza i rimedi civilistici del proprietario e non esclude il risarcimento per equivalente
opera il principio di cristallizzazione della massa passiva alla data di apertura del fallimento, con conseguente preclusione di rivalutazione e interessi successivi su credito ammesso in chirografo
base processuale dell'opposizione allo stato passivo, nel cui ambito il tribunale aveva rideterminato il credito
richiamato insieme all'art. 37 per censurare il criterio di stima del valore dell'area, censura respinta
la riduzione del 25% non si applica quando l'intervento è finalizzato a un piano di zona per l'edilizia economica e popolare, mancando il presupposto dell'intervento di riforma economico-sociale
Massime di principio
- Nelle occupazioni illegittime di beni privati da parte della pubblica amministrazione, in assenza di un valido decreto di esproprio o di un legittimo provvedimento di acquisizione, l'illecito ha natura permanente e il proprietario può scegliere tra la restituzione del bene con risarcimento del danno da occupazione o il risarcimento per equivalente, che presuppone una rinuncia implicita alla proprietà.
- Il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 non elimina di per sé i rimedi civilistici del proprietario: fino a quando il potere non sia esercitato, la domanda risarcitoria per equivalente resta proponibile.
- Se una questione risulta esaminata e decisa implicitamente dal giudice di merito, non sussiste il vizio di omesso esame o di omessa pronuncia limitatamente a tale profilo.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il giudice non può rideterminare in peius o in difformità rispetto al giudicato endofallimentare già formatosi sull'ammontare di somme o acconti ammessi e non contestati.
- In materia di crediti risarcitori insinuati al passivo, la rivalutazione monetaria e gli interessi non possono essere riconosciuti oltre la data di apertura del fallimento, per effetto della cristallizzazione della massa passiva.
- La stima del valore venale di un'area espropriata o occupata deve essere ancorata alle intrinseche caratteristiche edificatorie del bene e alle utilizzazioni consentite dagli strumenti urbanistici; la riduzione del 25% non opera se il procedimento è finalizzato a un piano per l'edilizia economica e popolare senza i presupposti dell'intervento di riforma economico-sociale.
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