Cassazione Civile, Ordinanza n. 08963/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato un avviso di accertamento rideterminando, ai fini delle imposte dirette, il corrispettivo di vendita di terreni edificabili ceduti dai contribuenti nel 2006 e contestando una plusvalenza non dichiarata. I contribuenti avevano sostenuto che il prezzo effettivo risultava dall'atto di trasferimento e da una perizia di stima giurata redatta prima della cessione, che aggiornava il valore del bene a quella data, escludendo la plusvalenza. La CTP aveva accolto i ricorsi e annullato l'accertamento, mentre la CTR aveva riformato la decisione ritenendo legittimo il recupero induttivo della plusvalenza sulla base del maggior valore accertato ai fini dell'imposta di registro. In cassazione i contribuenti hanno dedotto, in sostanza, la violazione delle norme sul reddito imponibile da plusvalenza e sulle presunzioni, lamentando che: 1) il diverso presupposto dell'imposta di registro rispetto alle imposte dirette impedisse di desumere automaticamente un maggior corrispettivo; 2) l'accertamento ai fini del registro, specie se definito dall'acquirente con adesione, non potesse invertire l'onere della prova né valere come indizio contro i venditori; 3) fossero stati trascurati i dati dell'atto di vendita e della perizia giurata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi di ricorso. Ha affermato che, per le cessioni di immobili e terreni, l'esistenza di un maggior corrispettivo ai fini delle imposte dirette non può essere presunta esclusivamente dal valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro o delle imposte ipotecaria e catastale. Ha inoltre escluso che l'adesione dell'acquirente all'accertamento ai fini del registro possa assumere valore indiziario nei confronti dei cedenti in un diverso giudizio fiscale. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto i ricorsi originari dei contribuenti, annullando l'accertamento. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 67 TUIR
richiamato quale norma che disciplina la tassazione delle plusvalenze, ma non consente di presumere il maggior corrispettivo solo sulla base del valore rilevante per l'imposta di registro
art. 68 TUIR
richiamato in tema di determinazione della plusvalenza, da leggere secondo il principio per cui il maggior corrispettivo va provato e non desunto automaticamente dal valore accertato ai fini del registro
art. 2727 c.c.
le presunzioni semplici non possono fondarsi esclusivamente sul valore accertato per l'imposta di registro
art. 2728 c.c.
richiamato in relazione alla ripartizione della prova presuntiva, senza consentire una presunzione automatica del maggior corrispettivo
art. 2729 c.c.
le presunzioni gravi, precise e concordanti non risultano integrate dal solo valore definito ai fini del registro
art. 2697 c.c.
l'onere di provare il maggior corrispettivo resta in capo all'Amministrazione finanziaria e non si sposta automaticamente sul contribuente
art. 5, comma 3, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147
"Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro ... ovvero delle imposte ipotecaria e catastale ..."
norma di interpretazione autentica che esclude la presunzione automatica del maggior corrispettivo sulla base del solo valore usato ai fini delle imposte indirette sui trasferimenti
art. 384 c.p.c.
consente alla Corte, quando non servono ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata
Massime di principio
- Nelle cessioni di immobili o terreni, il maggior corrispettivo rilevante ai fini delle imposte dirette non può essere desunto automaticamente dal valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro o delle imposte ipotecaria e catastale.
- L'accertamento con adesione intervenuto tra l'Amministrazione e un terzo coobbligato ha efficacia solo nei confronti del soggetto che vi abbia aderito e non può, di regola, essere utilizzato come prova o indizio contro chi contesti autonomamente l'atto impositivo.
- In tema di plusvalenze immobiliari, l'onere di dimostrare la sussistenza di un corrispettivo superiore a quello dichiarato resta a carico dell'Amministrazione finanziaria; non è sufficiente il richiamo al diverso accertamento effettuato ai fini dell'imposizione indiretta.
- Le presunzioni semplici devono poggiare su elementi ulteriori rispetto al solo valore fiscale del bene, essendo necessario un quadro indiziario autonomo, grave, preciso e concordante.
- Se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione di merito e pronunciare direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
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