Cassazione Civile, Ordinanza n. 08954/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente, socio al 95% di una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, ha impugnato gli avvisi di accertamento Irpef relativi agli anni 2006-2008. La CTR aveva rigettato l'appello ritenendo che la sentenza pronunciata nei confronti della società, pur non passata in giudicato, fosse elemento idoneo a provare la distribuzione ai soci degli utili extracontabili, insieme agli ulteriori elementi emersi dall'indagine finanziaria sui movimenti bancari della società e alla mancanza di giustificazioni ritenute valide dal contribuente. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si deduceva nullità della sentenza e violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione della controversia della società; con il secondo si denunciava violazione di varie norme tributarie e civilistiche, sostenendo che per imputare al socio i maggiori utili accertati fosse necessario verificare che la società non avesse i requisiti di società sportiva dilettantistica e che quindi non operasse nel regime agevolato richiamato dal ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il primo motivo inammissibile e comunque infondato, rilevando che, dopo la sopravvenuta declaratoria di inammissibilità del ricorso della società in un giudizio relativo ai medesimi anni d'imposta, era venuto meno l'interesse del socio ai sensi dell'art. 100 c.p.c.; ha inoltre precisato che non ricorreva un'ipotesi di pregiudizialità necessaria ex art. 295 c.p.c., ma solo facoltativa, rimessa alla discrezionalità del giudice ex art. 337, comma 2, c.p.c. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per formulazione onnicomprensiva e mancata trascrizione dell'avviso di accertamento, oltre che infondato nel merito, poiché il superamento dei limiti di cui all'art. 90 della l. n. 289/2002 consentiva, in concorso con gli altri elementi presuntivi, di presumere che la società operasse come una normale società di capitale a ristretta base partecipativa. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente quale norma sulla nullità della sentenza; la Corte non accoglie la censura perché il motivo è inammissibile e comunque infondato.
La sospensione necessaria non ricorreva; la Corte ha qualificato la situazione come ipotesi di pregiudizialità solo facoltativa, non obbligatoria.
art. 337, secondo comma, c.p.c.
In caso di pregiudizialità facoltativa, la sospensione del giudizio è rimessa alla discrezionalità del giudice.
La Corte rileva la sopravvenuta carenza di interesse del socio a seguito della decisione resa nel giudizio relativo alla società.
artt. 42, 73, 145 e 148, comma 8, TUIR
Invocati dal ricorrente per contestare l'imputazione ai soci dei maggiori utili; la censura è stata ritenuta inammissibile e infondata.
Il superamento dei limiti previsti da questa norma è valorizzato come indice del fatto che la società operasse, di fatto, come società di capitali a ristretta base partecipativa.
Richiamati dal ricorrente nella censura sulle caratteristiche della società; la Corte non ritiene decisivo l'argomento ai fini dell'imputazione presuntiva degli utili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario promosso dal socio avverso l'imputazione di utili extracontabili, la sopravvenuta definizione del giudizio relativo alla società può determinare la carenza di interesse del socio quando la decisione resa nei confronti della società produce effetti nei suoi confronti.
- La sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. è dovuta solo in presenza di pregiudizialità necessaria; se la relazione tra i giudizi è solo di pregiudizialità facoltativa, la sospensione è rimessa alla discrezionalità del giudice ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.
- La censura di violazione di legge deve essere specifica e autosufficiente: una deduzione onnicomprensiva di molte norme, priva della trascrizione degli atti rilevanti, può essere dichiarata inammissibile.
- In presenza di una società a ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili accertati in capo alla società possono essere presunti distribuiti ai soci in concorso con altri elementi indiziari, salvo prova contraria specifica.
- Il superamento dei limiti normativi che consentono un particolare regime agevolato può costituire indice della riconducibilità della società al modello ordinario di società di capitali ai fini dell'accertamento fiscale.
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