Cassazione Civile, Ordinanza n. 08959/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio tributario relativo a un accertamento IRPEF, definito in sede di legittimità con ricorso del contribuente articolato in quattro motivi contro la sentenza della CTR Sicilia, sezione staccata di Catania. Nel corso del giudizio di cassazione, il ricorrente ha dichiarato di avere presentato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, chiedendo la sospensione del processo e, successivamente, l'estinzione del giudizio per avvenuto pagamento degli importi dovuti. L'Agenzia delle entrate ha inizialmente emesso un diniego alla definizione agevolata, poi ha revocato in autotutela tale diniego, riconoscendo la sussistenza dei presupposti per la definizione della lite. Il contribuente ha quindi depositato documentazione attestante i versamenti eseguiti e ha insistito per la declaratoria di estinzione e cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando che la lite era stata definita in via agevolata e che l'Amministrazione aveva successivamente revocato il diniego iniziale. Ha inoltre disposto che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. La Corte ha anche escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 sul raddoppio del contributo unificato in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata.
Norme richiamate
La definizione agevolata della lite fiscale, una volta perfezionata con i versamenti dovuti e riconosciuta dall'Amministrazione, comporta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Richiamato in relazione al diniego iniziale poi revocato dall'Agenzia delle entrate.
La Corte ha onerato il contribuente di notificare all'Avvocatura generale dello Stato la documentazione attestante i versamenti effettuati per la definizione agevolata.
È la norma processuale in base alla quale sono state depositate le memorie nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione del giudizio per definizione agevolata esclude l'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato già corrisposto.
Massime di principio
- Quando la lite tributaria viene definita in via agevolata e risultano perfezionati i relativi adempimenti di pagamento, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- L'eventuale diniego iniziale dell'Amministrazione alla definizione agevolata non impedisce l'estinzione del giudizio se tale diniego viene successivamente revocato in autotutela e la parte dimostra l'avvenuto pagamento delle somme dovute.
- Nel caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata della controversia fiscale, le spese restano regolate dalla disciplina speciale e non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
- La verifica della definizione agevolata può richiedere la produzione documentale dei versamenti effettuati, anche su disposizione della Corte, al fine di accertare il perfezionamento della procedura.
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