Cassazione Civile, Ordinanza n. 26434/2023 del 13/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina da un avviso di addebito con cui l'INPS richiedeva il pagamento di contributi dovuti alla Gestione commercianti per il periodo 2009-2014. In primo grado l'opposizione del contribuente era stata accolta per carenza di prova; la Corte d'appello ha poi riformato la decisione e rigettato l'opposizione, ritenendo provata dall'Istituto l'iscrizione della parte al registro delle imprese artigiane e ravvisando in tale elemento una presunzione semplice dello svolgimento dell'attività, non superata da prova contraria; ha inoltre escluso la prescrizione per effetto di una comunicazione di iscrizione alla Gestione commercianti ritenuta interruttiva. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione del giudicato esterno ex art. 2909 c.c., sostenendo che una precedente sentenza tra le stesse parti, relativa a un diverso avviso ma alla medesima causale e al medesimo periodo contributivo, avrebbe precluso la decisione; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 1, comma 203, L. 662/1996 per erronea distribuzione dell'onere della prova in ordine ai presupposti dell'iscrizione alla Gestione commercianti; 3) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e della stessa disposizione del 1996 per avere la Corte d'appello compiuto una 'doppia presunzione', inferendo dall'iscrizione camerale non solo l'esercizio dell'attività, ma anche la partecipazione personale, abituale e prevalente al lavoro aziendale; 4) violazione dell'art. 132 c.p.c. per difetto di motivazione sulla natura interruttiva della comunicazione di iscrizione, ritenuta non idonea ai requisiti dell'art. 1219 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei quattro motivi, ritenendo preliminarmente tardivo il ricorso. Ha applicato il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione successiva alla L. 69/2009, tenendo conto dell'inapplicabilità della sospensione feriale nelle controversie previdenziali e della sospensione straordinaria per l'emergenza COVID-19; ha quindi calcolato la scadenza al 23 ottobre 2020. Poiché il ricorso è stato proposto e notificato solo il 24 novembre 2020, lo ha dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di effettiva attività difensiva degli intimati; è stato altresì dato atto dell'obbligo, se dovuto, del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere l'efficacia del giudicato esterno, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova sui presupposti dell'obbligo contributivo
richiamato per censurare il ragionamento presuntivo adottato dalla Corte territoriale
richiamato per contestare la sussistenza e l'uso di presunzioni semplici in materia di iscrizione alla Gestione commercianti
art. 1, comma 203, L. 662/1996
disposizione richiamata in relazione ai presupposti dell'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti
richiamato per denunciare un asserito difetto di motivazione sulla prescrizione
evocato dal ricorrente per negare l'idoneità della comunicazione di iscrizione a costituire mora/interruzione della prescrizione
applicato per individuare il termine lungo per impugnare, nella versione successiva alla L. 69/2009
richiamati per qualificare la controversia come rientrante tra quelle soggette al rito previdenziale/lavoro
applicato per escludere la sospensione feriale dei termini nelle controversie previdenziali
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 2
richiamato per la sospensione straordinaria dei termini processuali per emergenza COVID-19
conversione del D.L. 18/2020, richiamata per la sospensione straordinaria dei termini
D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36, comma 1
richiamato per la proroga della sospensione straordinaria dei termini processuali
conversione del D.L. 23/2020, richiamata per la proroga della sospensione straordinaria dei termini
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
applicato per dare atto dei presupposti del pagamento dell'ulteriore contributo unificato
richiamato quale norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la tempestività del ricorso è presupposto preliminare e assorbente: se l'impugnazione è proposta oltre il termine lungo applicabile, la Corte ne dichiara l'inammissibilità senza esaminare i motivi di merito.
- Nelle controversie soggette al rito previdenziale/lavoro non opera la sospensione feriale dei termini; il calcolo della scadenza deve però tenere conto delle eventuali sospensioni straordinarie previste da norme emergenziali.
- Quando il ricorso per cassazione è inammissibile per tardività, resta assorbito l'esame delle censure su giudicato esterno, onere della prova, presunzioni e motivazione.
- Ai fini del giudizio di ammissibilità dell'impugnazione, la Corte verifica d'ufficio il rispetto del termine per ricorrere sulla base della disciplina processuale applicabile e delle eventuali sospensioni legali dei termini.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in mancanza di attività difensiva degli intimati, la mancata pronuncia sulle spese, ferma la verifica dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
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