Cassazione Civile, Ordinanza n. 26421/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice rimettente)
La controversia
La controversia originava da un'opposizione ad avviso di addebito proposta dal titolare di una ditta individuale contro un credito INPS per contributi previdenziali e somme aggiuntive riferite all'anno 2010, asseritamente prescritto. Il Giudice di Pace di Roma aveva declinato la competenza ritenendo applicabile il foro della residenza dell'opponente ex art. 444, comma 1, c.p.c.; il Tribunale di Latina, investito della causa, aveva a sua volta negato la propria competenza, ritenendo che la domanda riguardasse contributi dovuti dal datore di lavoro e quindi dovesse radicarsi davanti al Tribunale di Roma, sede dell'ufficio dell'ente presso cui erano aperte le posizioni previdenziali. Il Tribunale di Latina ha quindi promosso regolamento necessario di competenza d'ufficio, chiedendo di affermare la competenza territoriale del Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro.
La decisione
La Corte ha ritenuto corretta la prospettazione del Tribunale rimettente: ha qualificato la controversia come avente ad oggetto obblighi contributivi del datore di lavoro e le relative sanzioni per l'inadempimento, sicché non opera il foro generale della residenza dell'opponente previsto dall'art. 444, comma 1, c.p.c., ma il foro speciale del comma 3 della stessa norma, radicato nel luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente presso cui l'obbligo va adempiuto. Ha pertanto dichiarato la competenza per territorio del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, e ha disposto la rimessione delle parti dinanzi a tale giudice per la prosecuzione del giudizio, con spese al definitivo. Ha inoltre dato atto dell'assenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il comma 1, che richiama il foro generale della residenza dell'opponente, non si applica quando la controversia riguarda l'adempimento di obblighi contributivi datoriale e le sanzioni per il loro inadempimento; in tal caso opera il foro speciale del comma 3, radicato nella sede dell'ufficio dell'ente presso cui l'obbligo contributivo deve essere adempiuto.
È richiamato per il termine assegnato al Collegio per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nelle controversie previdenziali relative a contributi dovuti dal datore di lavoro e alle conseguenze sanzionatorie dell'inadempimento, la competenza territoriale non si determina in base al foro della residenza dell'opponente, ma secondo il foro speciale previsto per l'adempimento dell'obbligo contributivo.
- Il criterio di collegamento va individuato in base alla reale natura della pretesa azionata: se la lite concerne obblighi contributivi datoriali, il luogo rilevante è quello in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale competente a ricevere l'adempimento.
- In sede di regolamento di competenza, la Corte può correggere il criterio applicato dal giudice di merito e dichiarare la competenza del tribunale territorialmente individuato dalla disciplina speciale, rimettendogli le parti per la prosecuzione del processo.
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