Cassazione Civile, Ordinanza n. 26433/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia traeva origine da avvisi di addebito emessi dall'INPS per contributi fissi e sanzioni nei confronti del socio accomandatario di una società in accomandita semplice, ritenuto soggetto all'obbligo contributivo in ragione della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado accogliendo la pretesa dell'ente, pur rideterminando in parte le somme per lo sgravio di alcune sanzioni amministrative indebitamente pretese. Il ricorrente ha impugnato per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge, contestando che la Corte di merito avesse fondato la decisione su presunzioni e avesse erroneamente valutato il modello 730, in particolare il quadro RK; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ma formulando censure che miravano in sostanza a ottenere un nuovo esame del materiale probatorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi. Il primo è stato dichiarato inammissibile perché la censura non attaccava adeguatamente il ragionamento presuntivo della sentenza impugnata e, in realtà, sollecitava un riesame del merito, estraneo al giudizio di legittimità. Il secondo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché, pur prospettato come nullità della sentenza, conteneva doglianze non riconducibili al vizio dedotto e comunque dirette a una rivalutazione delle prove. Il ricorso è stato quindi integralmente dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza non può essere utilizzato per introdurre una richiesta di nuovo apprezzamento del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'apprezzamento di fatto relativo all'uso e alla valutazione delle presunzioni semplici è censurabile, nei limiti previsti, solo come vizio motivazionale e non come violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La valutazione sulla possibilità di ricorrere a presunzioni semplici, sull'individuazione dei fatti posti a base del ragionamento inferenziale e sulla loro idoneità a soddisfare i requisiti di legge appartiene al giudice di merito.
- La critica in cassazione al ragionamento presuntivo non può risolversi in una generica contestazione della ricostruzione fattuale, ma deve attaccare specificamente il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
- Una censura formalmente proposta come violazione di legge o nullità della sentenza è inammissibile se, nella sostanza, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare i motivi di ricorso in un terzo grado di merito attraverso la richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.
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