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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26426/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Gli attori, già dipendenti del Gruppo ENEL e poi in quiescenza, chiedevano di accertare il diritto a continuare a beneficiare delle riduzioni tariffarie sull’energia elettrica previste dalla contrattazione collettiva durante il rapporto di lavoro, nonostante la disdetta intimata dal datore di lavoro nel 2015. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto della domanda di primo grado, ritenendo che il beneficio non avesse natura retributiva e non costituisse un diritto quesito. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: errata interpretazione delle clausole collettive succedutesi nel tempo; erronea esclusione della natura corrispettiva/retributiva dello sconto; omessa o apparente motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c. per non aver valutato che il pensionamento era avvenuto quando la disciplina più favorevole era ancora vigente; violazione delle norme sulla successione delle fonti collettive e dei diritti quesiti; violazione dei canoni di correttezza e buona fede per mancata incidenza della disdetta su situazioni già consolidate. La Corte di cassazione ha respinto congiuntamente tutti i motivi, ritenendo che la motivazione d’appello fosse sufficiente, che non vi fosse omessa pronuncia, che lo sconto tariffario non avesse natura retributiva perché svincolato dalla prestazione lavorativa e che, quindi, non esistesse un diritto quesito alla sua conservazione; conseguentemente la disdetta datoriale era legittima e il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione impugnata che aveva escluso il diritto degli ex dipendenti e dei loro eredi a conservare, dopo la disdetta datoriale, le agevolazioni tariffarie sull’energia elettrica previste dai CCNL del Gruppo ENEL. Ha ritenuto infondati i motivi sulla pretesa natura retributiva del beneficio, sulla configurabilità di un diritto quesito e sulla denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c.; ha inoltre escluso che la disdetta fosse contraria a buona fede e correttezza. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di lite e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 27 CCNL Enel 4.2.1946

    ha introdotto la disciplina dell’agevolazione tariffaria, poi letta come beneficio non retributivo e non corrispettivo della prestazione lavorativa

  • art. 25 CCNL Enel 11.4.1963

    richiamato come fonte collettiva della disciplina dell’agevolazione tariffaria

  • art. 33 CCNL Enel 1.8.1979

    richiamato come fonte collettiva della disciplina dell’agevolazione tariffaria

  • art. 33 CCNL Enel 21.2.1989

    richiamato come fonte collettiva della disciplina dell’agevolazione tariffaria

  • artt. 38 e 30 CCNL Enel 23.4.1996

    richiamati come fonti collettive della disciplina dell’agevolazione tariffaria e della sua soppressione per le nuove assunzioni

  • art. 51 d.P.R. 917/1986

    invocato dai ricorrenti, ma ritenuto non decisivo per qualificare il beneficio nel rapporto di lavoro

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per l’interpretazione delle clausole collettive, ma non ritenuto idoneo a sovvertire la lettura accolta dalla Corte

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per l’interpretazione sistematica delle clausole collettive

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    dedotto per censurare la motivazione, ma esclusa la sussistenza di motivazione apparente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel valutare la sufficienza della motivazione e la possibilità di richiamo alla giurisprudenza consolidata

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato in relazione al vizio motivazionale

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la dedotta omessa pronuncia; la Corte ha escluso l’omissione di decisione su un capo di domanda o eccezione

  • art. 11 preleggi

    invocato per la successione temporale delle discipline collettive, ma non ritenuto idoneo a fondare la pretesa dei ricorrenti

  • artt. 2077 e 2099 c.c.

    richiamati per sostenere l’intangibilità del trattamento più favorevole, ma la Corte ha escluso la formazione di un diritto quesito

  • art. 1366 c.c.

    invocato per correttezza interpretativa e buona fede nell’interpretazione del contratto

  • art. 1375 c.c.

    richiamato per sostenere la contrarietà a buona fede della disdetta; la Corte ha escluso tale censura in sede di legittimità

  • art. 1373, comma 2, c.c.

    richiamato per contestare il recesso unilaterale dal regime collettivo

  • art. 36 Cost.

    richiamato solo per escludere che il beneficio, non essendo corrispettivo della prestazione, fosse soggetto al canone di proporzionalità e sufficienza della retribuzione

  • art. 12 L. 153/1969

    citato per chiarire che l’assoggettamento contributivo del beneficio non ne muta la natura nel rapporto di lavoro

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002

Massime di principio

  • Un’agevolazione tariffaria prevista dalla contrattazione collettiva a favore dei dipendenti, se non collegata alla quantità o qualità della prestazione lavorativa e non configurabile come corrispettivo della stessa, non ha natura retributiva e può essere rimossa o modificata secondo le regole della fonte collettiva.
  • I diritti quesiti nel rapporto di lavoro si configurano solo rispetto a situazioni già entrate nel patrimonio del lavoratore come corrispettivo di prestazioni già rese o di fasi del rapporto già esaurite; non si estendono alle mere aspettative di mantenimento nel tempo di una disciplina collettiva più favorevole.
  • La successione dei contratti collettivi comporta, di regola, la sostituzione delle nuove clausole alle precedenti nel regolamento del rapporto, salvo che le parti collettive abbiano espressamente previsto una clausola di salvaguardia per conservare il trattamento precedente.
  • L’assoggettamento fiscale o contributivo di un’erogazione non è di per sé decisivo per qualificarla come retribuzione nel rapporto di lavoro, poiché tali regole rispondono a finalità proprie dell’ordinamento tributario e previdenziale.
  • La censura di omessa pronuncia richiede la mancata decisione su una domanda o eccezione specifica e autonomamente individuabile; non è configurabile quando si contesti, in sostanza, la mancata adesione del giudice a una determinata ricostruzione giuridica dei fatti.
  • In presenza di doppia conforme, la deduzione di vizi motivazionali è ulteriormente limitata, e la parte deve indicare specificamente le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado per superare la preclusione processuale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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