Cassazione Civile, Ordinanza n. 26426/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Gli attori, già dipendenti del Gruppo ENEL e poi in quiescenza, chiedevano di accertare il diritto a continuare a beneficiare delle riduzioni tariffarie sull’energia elettrica previste dalla contrattazione collettiva durante il rapporto di lavoro, nonostante la disdetta intimata dal datore di lavoro nel 2015. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto della domanda di primo grado, ritenendo che il beneficio non avesse natura retributiva e non costituisse un diritto quesito. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: errata interpretazione delle clausole collettive succedutesi nel tempo; erronea esclusione della natura corrispettiva/retributiva dello sconto; omessa o apparente motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c. per non aver valutato che il pensionamento era avvenuto quando la disciplina più favorevole era ancora vigente; violazione delle norme sulla successione delle fonti collettive e dei diritti quesiti; violazione dei canoni di correttezza e buona fede per mancata incidenza della disdetta su situazioni già consolidate. La Corte di cassazione ha respinto congiuntamente tutti i motivi, ritenendo che la motivazione d’appello fosse sufficiente, che non vi fosse omessa pronuncia, che lo sconto tariffario non avesse natura retributiva perché svincolato dalla prestazione lavorativa e che, quindi, non esistesse un diritto quesito alla sua conservazione; conseguentemente la disdetta datoriale era legittima e il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione impugnata che aveva escluso il diritto degli ex dipendenti e dei loro eredi a conservare, dopo la disdetta datoriale, le agevolazioni tariffarie sull’energia elettrica previste dai CCNL del Gruppo ENEL. Ha ritenuto infondati i motivi sulla pretesa natura retributiva del beneficio, sulla configurabilità di un diritto quesito e sulla denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c.; ha inoltre escluso che la disdetta fosse contraria a buona fede e correttezza. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di lite e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 27 CCNL Enel 4.2.1946
ha introdotto la disciplina dell’agevolazione tariffaria, poi letta come beneficio non retributivo e non corrispettivo della prestazione lavorativa
art. 25 CCNL Enel 11.4.1963
richiamato come fonte collettiva della disciplina dell’agevolazione tariffaria
art. 33 CCNL Enel 1.8.1979
richiamato come fonte collettiva della disciplina dell’agevolazione tariffaria
art. 33 CCNL Enel 21.2.1989
richiamato come fonte collettiva della disciplina dell’agevolazione tariffaria
artt. 38 e 30 CCNL Enel 23.4.1996
richiamati come fonti collettive della disciplina dell’agevolazione tariffaria e della sua soppressione per le nuove assunzioni
invocato dai ricorrenti, ma ritenuto non decisivo per qualificare il beneficio nel rapporto di lavoro
richiamato per l’interpretazione delle clausole collettive, ma non ritenuto idoneo a sovvertire la lettura accolta dalla Corte
richiamato per l’interpretazione sistematica delle clausole collettive
dedotto per censurare la motivazione, ma esclusa la sussistenza di motivazione apparente
richiamato nel valutare la sufficienza della motivazione e la possibilità di richiamo alla giurisprudenza consolidata
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato in relazione al vizio motivazionale
richiamato per la dedotta omessa pronuncia; la Corte ha escluso l’omissione di decisione su un capo di domanda o eccezione
art. 11 preleggi
invocato per la successione temporale delle discipline collettive, ma non ritenuto idoneo a fondare la pretesa dei ricorrenti
richiamati per sostenere l’intangibilità del trattamento più favorevole, ma la Corte ha escluso la formazione di un diritto quesito
invocato per correttezza interpretativa e buona fede nell’interpretazione del contratto
richiamato per sostenere la contrarietà a buona fede della disdetta; la Corte ha escluso tale censura in sede di legittimità
richiamato per contestare il recesso unilaterale dal regime collettivo
art. 36 Cost.
richiamato solo per escludere che il beneficio, non essendo corrispettivo della prestazione, fosse soggetto al canone di proporzionalità e sufficienza della retribuzione
citato per chiarire che l’assoggettamento contributivo del beneficio non ne muta la natura nel rapporto di lavoro
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Un’agevolazione tariffaria prevista dalla contrattazione collettiva a favore dei dipendenti, se non collegata alla quantità o qualità della prestazione lavorativa e non configurabile come corrispettivo della stessa, non ha natura retributiva e può essere rimossa o modificata secondo le regole della fonte collettiva.
- I diritti quesiti nel rapporto di lavoro si configurano solo rispetto a situazioni già entrate nel patrimonio del lavoratore come corrispettivo di prestazioni già rese o di fasi del rapporto già esaurite; non si estendono alle mere aspettative di mantenimento nel tempo di una disciplina collettiva più favorevole.
- La successione dei contratti collettivi comporta, di regola, la sostituzione delle nuove clausole alle precedenti nel regolamento del rapporto, salvo che le parti collettive abbiano espressamente previsto una clausola di salvaguardia per conservare il trattamento precedente.
- L’assoggettamento fiscale o contributivo di un’erogazione non è di per sé decisivo per qualificarla come retribuzione nel rapporto di lavoro, poiché tali regole rispondono a finalità proprie dell’ordinamento tributario e previdenziale.
- La censura di omessa pronuncia richiede la mancata decisione su una domanda o eccezione specifica e autonomamente individuabile; non è configurabile quando si contesti, in sostanza, la mancata adesione del giudice a una determinata ricostruzione giuridica dei fatti.
- In presenza di doppia conforme, la deduzione di vizi motivazionali è ulteriormente limitata, e la parte deve indicare specificamente le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado per superare la preclusione processuale.
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