Cassazione Civile, Ordinanza n. 26420/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di addebito con cui l'INPS richiedeva a un socio accomandatario il pagamento dei contributi dovuti alla Gestione commercianti. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte l'opposizione: ha ritenuto prescritto il credito limitatamente ai contributi con scadenza entro giugno 2011, ma ha confermato il debito per il restante periodo, ritenendo provata la partecipazione personale, abituale e prevalente del socio al lavoro aziendale. In particolare, i giudici di merito hanno valorizzato l'ammissione dello stesso ricorrente di svolgere mansioni operative nella società, diverse dalla gestione amministrativa, e hanno considerato rilevanti attività come predisposizione di perizie, acquisizione di pratiche dai committenti e pubbliche relazioni, svolte in modo prevalente e abituale. Il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione: con il primo ha denunciato motivazione apparente e violazione degli artt. 111 Cost. e 132 n. 4 c.p.c.; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 1, comma 203, L. 662/1996 e degli artt. 2082 e 2083 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato il suo ruolo e travisato la nozione di imprenditore/commerciante; con il terzo ha censurato la valorizzazione, come presunzione, di una domanda di dilazione del 10 agosto 2012, invocando gli artt. 1988 e 2729 c.c. e contestando la riferibilità del documento ai crediti oggetto di causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, era sufficiente a superare il c.d. minimo costituzionale richiesto dall'art. 132 c.p.c. e dall'art. 111 Cost.; ha respinto il secondo motivo affermando che, in tema di iscrizione alla Gestione commercianti, occorre sempre un accertamento in concreto della partecipazione personale all'attività aziendale in modo abituale e prevalente, distinta dall'attività gestoria/amministrativa, e che la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato le mansioni operative svolte dal ricorrente; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva riprodotto nel ricorso il documento richiamato né ne aveva riportato il contenuto nelle parti essenziali, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata per difetto di attività difensiva dell'INPS; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
La doglianza sulla motivazione è scrutinabile solo nei limiti del minimo costituzionale; non basta una critica alla condivisibilità del ragionamento decisorio.
La nullità della sentenza ricorre solo in presenza di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, non per insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
Il sindacato di legittimità copre la violazione o falsa applicazione di legge; non consente di sostituire una diversa ricostruzione dei fatti a quella del giudice di merito.
Può essere dedotta la nullità della sentenza per motivazione apparente solo nei casi tassativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Il vizio motivazionale è ridotto al minimo costituzionale e non consente più censure per insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 1, comma 203, L. 662/1996
Per l'iscrizione alla Gestione commercianti occorre la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Richiamato per la nozione di imprenditore, ma la Corte ribadisce che ai fini contributivi conta l'effettiva partecipazione lavorativa abituale e prevalente nell'attività commerciale.
Richiamato dal ricorrente nella contestazione della qualifica imprenditoriale/commerciale, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.
Richiamato in relazione al valore della domanda di dilazione quale riconoscimento dell'obbligazione.
La domanda di dilazione è stata valorizzata dalla Corte territoriale come elemento presuntivo, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
Il ricorso per cassazione deve contenere la puntuale indicazione e riproduzione dei documenti su cui si fonda la censura; la mancata trascrizione o riassunzione del contenuto essenziale comporta inammissibilità.
art. 12, comma 11, D.L. 78/2010
La norma interpretativa ha reso non più contestabile, in linea di principio, la doppia iscrizione del socio amministratore che partecipi all'attività aziendale, alla Gestione commercianti e alla Gestione separata.
art. 12 delle preleggi
Richiamato come criterio ermeneutico per la lettura delle norme e per la delimitazione del sindacato di legittimità sulla motivazione.
È la norma che disciplina la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nel termine assegnato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
È il parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la motivazione della sentenza è censurabile solo quando presenti un vizio radicale riconducibile al minimo costituzionale; non sono più ammissibili doglianze di semplice insufficienza o contraddittorietà argomentativa.
- Ai fini dell'iscrizione alla Gestione commercianti, il socio o amministratore deve essere accertato in concreto come partecipe al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; la verifica va compiuta sulle attività operative effettivamente svolte, distinguendole dall'attività gestoria o amministrativa.
- L'attività di amministratore e la partecipazione personale al lavoro aziendale sono piani giuridici distinti: la prima attiene alla gestione e rappresentanza dell'ente, la seconda alla realizzazione operativa dello scopo sociale.
- Nel ricorso per cassazione, il motivo fondato su documenti o atti processuali è inammissibile se non ne riporta il contenuto essenziale e non ne consente il controllo diretto da parte della Corte.
- La valorizzazione di elementi indiziari o di riconoscimenti del debito da parte del giudice di merito non è sindacabile in cassazione se la censura si traduce nella mera proposta di una diversa lettura del materiale probatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 13 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26417/2023 del 13/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 13 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26421/2023 del 13/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 13 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26426/2023 del 13/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 13 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26433/2023 del 13/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 13 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26434/2023 del 13/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 13 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26437/2023 del 13/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →