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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26437/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurato)

La controversia

La controversia riguarda la determinazione della base imponibile contributiva dovuta alla Gestione commercianti per gli anni 2009-2011. Il giudice di merito aveva escluso dal calcolo i redditi percepiti dall'assicurato come utili derivanti dalla partecipazione, in qualità di socio fondatore, a una società a responsabilità limitata nella quale egli non svolgeva alcuna attività lavorativa. L'INPS ha impugnato la decisione con un unico motivo di cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione della disciplina sulla base contributiva e sostenendo che, essendo il resistente socio fondatore, il reddito da partecipazione dovesse qualificarsi come reddito di lavoro autonomo e quindi essere incluso nell'imponibile contributivo. Il controricorrente ha resistito, sostenendo la correttezza dell'esclusione operata dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello, osservando che ai fini contributivi rilevano i redditi d'impresa, mentre restano esclusi i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa. Ha inoltre precisato che la distinzione fiscale tra socio fondatore e non fondatore, prevista dal TUIR, opera come fictio iuris ai soli fini fiscali e non incide sulla qualificazione contributiva del reddito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per il recente consolidarsi della giurisprudenza; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    norma invocata per denunciare la violazione di legge in cassazione.

  • L. n. 438 del 1992, art. 3-bis

    individuata come norma di riferimento per la base imponibile contributiva dei soggetti iscritti alle gestioni previdenziali.

  • D.L. n. 384 del 1992

    richiamato in connessione con la L. n. 438 del 1992 quale fonte della disciplina contributiva applicabile.

  • L. n. 223 del 1990

    richiamata dal ricorrente nel complessivo quadro normativo della censura.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, comma 2, lett. d)

    richiamato per la qualificazione fiscale della partecipazione agli utili del socio fondatore come reddito di lavoro autonomo, rilevante però solo ai fini fiscali.

  • D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10

    richiamato dal ricorrente nel motivo di cassazione.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55

    utilizzato dalla Corte per definire il reddito d'impresa ai fini dell'inclusione nella base imponibile contributiva.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 44, lett. e)

    utilizzato dalla Corte per qualificare come redditi di capitale quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione lavorativa.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini della contribuzione dovuta alla gestione previdenziale degli artigiani e commercianti, la base imponibile comprende i redditi d'impresa e non anche i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali quando non vi sia svolgimento di attività lavorativa.
  • La qualificazione fiscale di un reddito come reddito di lavoro autonomo per effetto di una fictio iuris del TUIR non vincola automaticamente la qualificazione contributiva, che va valutata secondo la disciplina previdenziale sostanziale.
  • La qualità di socio fondatore, da sola, non è decisiva ai fini dell'obbligo contributivo: ciò che rileva è se la quota di reddito percepita rientri effettivamente tra i redditi d'impresa rilevanti per la contribuzione.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità è già consolidata sul punto controverso, la Corte può compensare le spese del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiObbligazioniPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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