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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25338/2022 del 25/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

L'ente previdenziale aveva agito per ottenere, nei confronti del committente, del consorzio titolare dell'appalto e della subappaltatrice fallita, il pagamento di contributi previdenziali evasi, sanzioni e mora relativi al periodo 2010-2012, facendo valere la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo applicabile anche agli enti previdenziali il termine decadenziale di due anni dalla cessazione dell'appalto previsto dalla norma, e aveva escluso che la notificazione del verbale ispettivo, avvenuta prima della scadenza del termine, fosse idonea a impedire la decadenza. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 e delle sue modifiche, sostenendo che il termine decadenziale non si applichi alle azioni degli enti previdenziali e che valga solo la prescrizione; con il secondo, in via subordinata, ha censurato l'erroneità della tesi secondo cui la notificazione del verbale ispettivo non avrebbe effetto impeditivo della decadenza. Il consorzio ha proposto ricorso incidentale lamentando l'omessa pronuncia sulla prescrizione dei crediti contributivi, che la stessa sentenza di merito avrebbe implicitamente riconosciuto maturata per il decorso di oltre cinque anni dalla cessazione dell'appalto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'INPS, richiamando un orientamento già consolidato, secondo cui il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nella versione anteriore alle modifiche del 2012, non si applica all'azione promossa dagli enti previdenziali contro il committente, che resta soggetta al solo termine di prescrizione. Per effetto di tale accoglimento, il secondo motivo del ricorso principale è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale del consorzio è stato dichiarato inammissibile perché la censura sulla prescrizione pretendeva una decisione di merito in assenza di un adeguato accertamento in fatto, oltre a investire impropriamente una questione assorbita e riesaminabile nel giudizio di rinvio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003

    termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell'appalto

    Nella versione anteriore alle modifiche del 2012, il termine decadenziale biennale non si applica all'azione dell'ente previdenziale nei confronti del committente; per tale azione opera il solo termine di prescrizione.

  • art. 6, commi 1 e 2, d.lgs. n. 251/2004

    Richiamato come norma modificativa dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003.

  • art. 1, comma 911, L. n. 296/2006

    Richiamato come ulteriore modifica dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003.

  • art. 21, comma 1, d.l. n. 5/2012, conv. con modif. nella L. n. 35/2012

    Richiamato come modifica successiva dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003.

  • art. 4, comma 31, lett. a) e b), L. n. 92/2012

    Richiamato come ulteriore modifica dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003.

  • art. 2964 c.c.

    Richiamato insieme agli altri articoli del codice civile sulla decadenza, ma la Corte non accoglie la tesi del ricorrente principale su tale punto.

  • art. 2966 c.c.

    Richiamato insieme agli altri articoli del codice civile sulla decadenza, ma la Corte non accoglie la tesi del ricorrente principale su tale punto.

  • art. 2967 c.c.

    Richiamato insieme agli altri articoli del codice civile sulla decadenza, ma la Corte non accoglie la tesi del ricorrente principale su tale punto.

  • art. 434 c.p.c.

    Citato in relazione all'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'INPS, ritenuta infondata dalla Corte territoriale.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Indicato dal ricorrente incidentale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché impropriamente formulata come vizio motivazionale.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • In tema di appalto di opere e servizi, la disciplina della responsabilità solidale del committente per i crediti contributivi dei lavoratori impiegati nell'appalto, nella versione anteriore alle modifiche del 2012, non assoggetta l'azione dell'ente previdenziale al termine di decadenza biennale dalla cessazione dell'appalto, ma al solo termine di prescrizione.
  • La notificazione del verbale ispettivo non può essere esaminata come causa impeditiva della decadenza quando, per la fattispecie considerata, la decadenza stessa non si applica all'azione dell'ente previdenziale.
  • L'eccezione di prescrizione, se dichiarata assorbita nel giudizio di merito, può essere riesaminata nel giudizio di rinvio e non richiede necessariamente una specifica impugnazione incidentale della relativa statuizione.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una decisione su un'eccezione di merito in assenza di un accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito; una tale censura è inammissibile.
  • Quando un motivo di ricorso per cassazione è accolto, i motivi ulteriori che dipendono logicamente dalla stessa questione restano assorbiti.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieAppaltoOpposizioni esecutiveSpese di liteInadempimento
RamiContrattiEsecuzioniProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenza

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