Cassazione Civile, Ordinanza n. 25320/2022 del 25/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società proprietaria di immobili concessi in locazione finanziaria impugnava la decisione della CTR che, riformando la CTP, aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2013-2016 emessi dal Comune. La controversia nasceva dal fatto che i contratti di leasing erano stati risolti per inadempimento dell’utilizzatrice, ma gli immobili non erano stati materialmente restituiti alla concedente. La ricorrente sosteneva che, ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 23/2011, il soggetto passivo del tributo dovesse essere l’utilizzatrice, mancando in capo alla concedente il possesso del bene. In memoria chiedeva inoltre l’annullamento delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa, richiamando le istruzioni ministeriali sulla dichiarazione IMU e l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva individuato nella società concedente il soggetto passivo IMU per il periodo successivo alla risoluzione del leasing, anche se i beni non erano stati ancora riconsegnati. La Corte ha richiamato il principio già affermato in precedenti pronunce secondo cui, cessato il vincolo contrattuale, la detenzione dell’utilizzatore degrada a mera occupazione senza titolo e il concedente torna ad essere soggetto passivo dell’imposta. Ha inoltre escluso la possibilità di esaminare la domanda di disapplicazione delle sanzioni perché non proposta fin dal primo grado con apposita domanda; la deduzione in memoria è stata quindi ritenuta tardiva. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna anche al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa presuppone un’apposita domanda del contribuente proposta nei modi e nei termini processuali appropriati, non potendo essere introdotta per la prima volta in appello o in cassazione.
È invocato dalla ricorrente per sostenere che il soggetto passivo del tributo dovrebbe essere l’utilizzatore del bene, ma la Corte richiama il principio già affermato in tema di IMU che, in caso di risoluzione del leasing, fa tornare soggetto passivo il locatore.
Individua, nella locazione finanziaria, il locatario come soggetto passivo dell’IMU dalla stipula e per tutta la durata del contratto; dopo la risoluzione, il locatore torna soggetto passivo anche se non ha ancora riacquisito la materiale disponibilità del bene.
È il parametro del vizio denunciato in cassazione per asserita violazione di legge.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
Richiamato per la disciplina dell’inapplicabilità delle sanzioni in caso di obiettiva incertezza normativa, ma ritenuto non sovrapponibile alla vicenda esaminata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
È richiamata come norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ne dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di IMU sui beni concessi in leasing, la soggettività passiva segue il vincolo contrattuale: il locatario è soggetto passivo durante la vigenza del contratto, mentre, in caso di risoluzione anticipata, torna soggetto passivo il concedente anche se il bene non sia stato ancora materialmente restituito.
- Ai fini impositivi rileva la detenzione qualificata fondata su un rapporto giuridico opponibile erga omnes; cessato il contratto, la permanenza nel bene dell’utilizzatore si traduce in mera detenzione senza titolo e non impedisce il ritorno della soggettività passiva in capo al proprietario/locatore.
- La disciplina della TASI non è utilizzabile come criterio interpretativo dell’IMU quando il diverso tributo abbia presupposto impositivo differente.
- La disapplicazione delle sanzioni tributarie per obiettiva incertezza normativa richiede una specifica domanda del contribuente proposta tempestivamente nel giudizio di merito; essa non può essere introdotta per la prima volta in appello o in cassazione.
- L’incertezza derivante da istruzioni amministrative o da contrasti giurisprudenziali non è automaticamente sovrapponibile alle ipotesi di incertezza normativa prese in considerazione dalla disciplina speciale sulle sanzioni.
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