Cassazione Civile, Ordinanza n. 25325/2022 del 25/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di liquidazione notificati a un contribuente per il pagamento dell'imposta di registro su due ordinanze di assegnazione di crediti emesse dal Tribunale in procedimenti esecutivi di valore inferiore a euro 1.033,00. In primo grado la CTP aveva annullato gli avvisi; in appello la CTR ha invece accolto l'impugnazione dell'Ufficio, ritenendo che l'esenzione prevista dall'art. 46 della L. n. 374 del 1991 si riferisse solo alle controversie di competenza del giudice di pace. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione e per violazione degli artt. 111 Cost., 36 e 61 d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 46 L. n. 374/1991, sostenendo che l'esenzione si applica a tutti i provvedimenti relativi a cause di valore non eccedente euro 1.033,00, indipendentemente dall'ufficio giudiziario che li emette; (3) erroneità della condanna alle spese dei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, fondato il secondo e infondato il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente, con conseguente annullamento degli avvisi di liquidazione. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato"
L'esenzione riguarda tutti gli atti e provvedimenti relativi a cause di valore non superiore alla soglia, senza limiti legati all'ufficio giudiziario o al grado di giudizio; la ratio è alleggerire il costo del servizio di giustizia per controversie di minimo valore.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro della dedotta censura di motivazione; la Corte esclude la nullità perché la motivazione, pur sintetica, è comprensibile.
Richiamato insieme alle norme processuali sulla motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte ritiene insussistente il vizio denunciato.
Richiamato dal ricorrente nella censura sul difetto di motivazione; non conduce all'annullamento.
Richiamato per il vizio di motivazione; la Corte esclude la nullità della sentenza impugnata.
Richiamato per la sufficienza della motivazione; la Corte ribadisce che non è censurabile il mero difetto di sufficienza.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La riformulazione del motivo di ricorso per cassazione consente la denuncia solo dell'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, nei limiti del "minimo costituzionale".
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per il motivo di violazione di legge sull'interpretazione dell'art. 46 L. n. 374/1991.
La statuizione sulle spese di merito è stata ritenuta corretta al momento della decisione, non essendo resa illegittima ex post dall'esito del giudizio di legittimità.
La Corte, cassata la sentenza sul punto di diritto, decide nel merito senza rinvio perché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Richiamato in motivazione come disposizione derogata dall'esenzione generalizzata prevista dall'art. 46 L. n. 374/1991 per gli atti relativi a cause di valore inferiore alla soglia.
art. 12 preleggi
È richiamato come canone ermeneutico per interpretare la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. secondo il criterio del minimo costituzionale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è denunciabile solo nei casi di anomalia motivazionale che si traducano in una reale assenza di motivazione o in forme equivalenti di motivazione apparente, perplessa o incomprensibile; non è invece deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
- L'esenzione fiscale prevista per gli atti e i provvedimenti relativi a cause di valore non superiore alla soglia legale opera in modo generalizzato per tutti i provvedimenti resi nel procedimento, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario che li emette, purché ricorra il solo presupposto oggettivo del valore.
- In materia di imposta di registro, la finalità della norma esentativa va individuata nella riduzione del carico fiscale per controversie di modesto valore; pertanto interpretazioni che introducano un ulteriore requisito soggettivo legato al giudice adito non sono coerenti con la ratio legis.
- La correttezza della statuizione sulle spese va valutata con riferimento alla situazione processuale esistente al momento della decisione; l'eventuale successiva riforma della sentenza sul merito non rende automaticamente illegittima la liquidazione delle spese disposta nei gradi di merito.
- Quando la controversia è definita in cassazione sulla base di una questione di diritto e non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
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