Cassazione Civile, Ordinanza n. 25323/2022 del 25/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale emesso dall'amministrazione finanziaria, in esito all'istanza della contribuente volta a ottenere l'attribuzione della categoria del gruppo E per un'unità immobiliare adibita a infrastrutture idriche dell'acquedotto in un comune piemontese. L'ufficio aveva invece rettificato la proposta di classamento in categoria D/7, determinando la rendita. La CTP aveva annullato l'avviso; la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo che l'immobile andasse classificato in E/3 perché destinato a funzione di interesse pubblico. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione o falsa applicazione del R.D. n. 652/1939 e del d.P.R. n. 1142/1949, sostenendo che la CTR avesse erroneamente valorizzato la funzione di pubblica utilità del servizio svolto dalla società utilizzatrice, invece delle caratteristiche oggettive e funzionali del bene, che avrebbero imposto l'inquadramento nel gruppo D, e in particolare nella categoria D/7. La controricorrente eccepiva l'inammissibilità del motivo, perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito, ma la Corte ha ritenuto la censura effettivamente prospettata come violazione di legge.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del controricorso, perché il motivo attaccava la decisione per violazione di legge e non per mero riesame del fatto. Nel merito ha richiamato e ribadito un precedente tra le stesse parti, secondo cui gli impianti industriali di depurazione e smaltimento delle reflue, attinenti alla gestione del servizio idrico, hanno natura economica e non possono essere classificati nel gruppo E, riservato a fabbricati sostanzialmente incommerciabili ed estranei a logiche commerciali o produttive. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese, affinché riesamini le questioni assorbite nel rispetto del principio affermato.
Norme richiamate
Richiamato come fonte della disciplina del classamento catastale; la Corte lo considera insieme al d.P.R. n. 1142/1949 per verificare la corretta qualificazione dell'immobile in base alle caratteristiche oggettive e funzionali.
d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Richiamato come disciplina di attuazione del classamento catastale; la Corte afferma che la classificazione deve dipendere dalle caratteristiche dell'unità immobiliare, non dalla sola funzione di pubblica utilità del servizio svolto.
L. 29 dicembre 2006, n. 262, art. 2, comma 40
Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale
La disposizione è letta come indice di una incompatibilità tra categoria E e destinazione commerciale o industriale dell'immobile dotato di autonomia funzionale e reddituale.
L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 9, comma 1
organizzano il servizio idrico integrato ... al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità
La Corte usa la norma per evidenziare che la gestione del servizio idrico integrato è improntata a criteri economici e imprenditoriali.
d.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 141
deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità
La norma viene valorizzata per mostrare che il servizio idrico integrato è gestito secondo logiche economiche compatibili con la natura imprenditoriale dell'attività.
d.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154, comma 1
La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ... in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio ... Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo
La Corte ne ricava che la tariffa del servizio idrico è un corrispettivo e non un atto autoritativo, a conferma della rilevanza economica del servizio.
d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113
Richiamato per qualificare i servizi pubblici locali a rilevanza economica, cioè quelli in cui la tariffa è idonea a coprire i costi e a produrre utile d'impresa.
art. 117 Cost., comma 2, lett. e) e s)
Richiamato per ricordare che la materia della tutela della concorrenza e dell'ambiente è di competenza legislativa esclusiva dello Stato, nel contesto della qualificazione economica del servizio idrico integrato.
Citato nel passaggio che collega la gestione imprenditoriale del servizio idrico a un'attività esercitata secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura viene incardinata come violazione o falsa applicazione di legge, e la Corte esclude che si tratti di un inammissibile riesame del fatto.
Massime di principio
- In tema di classamento catastale, la qualificazione dell'unità immobiliare deve dipendere dalle caratteristiche oggettive, tipologico-funzionali, costruttive e dimensionali del bene, non dalla sola finalità pubblica del servizio cui esso è destinato.
- Gli immobili che ospitano impianti industriali o produttivi con autonomia funzionale e reddituale non rientrano nella categoria catastale E, riservata a fabbricati sostanzialmente incommerciabili ed estranei a logiche commerciali o produttive, ma vanno inquadrati nel gruppo D, e per gli impianti di depurazione nella categoria D/7.
- La gestione del servizio idrico integrato ha natura economica quando è organizzata secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e mediante tariffa avente natura di corrispettivo idoneo a coprire i costi e a remunerare i fattori produttivi.
- La circostanza che un impianto sia destinato a un servizio di interesse generale non esclude, di per sé, la sua natura imprenditoriale ai fini del classamento catastale, se l'attività è svolta secondo parametri economici e con copertura dei costi tramite tariffe.
- In cassazione, la doglianza è ammissibile quando denunci la violazione delle norme sul classamento catastale e non si risolva in una mera richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25320/2022 del 25/08/2022
- ordinanza_civile · 25 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25321/2022 del 25/08/2022
- ordinanza_civile · 25 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25322/2022 del 25/08/2022
- ordinanza_civile · 25 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25324/2022 del 25/08/2022
- ordinanza_civile · 25 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25325/2022 del 25/08/2022
- ordinanza_civile · 25 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25326/2022 del 25/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →