Cassazione Civile, Ordinanza n. 25324/2022 del 25/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da quattro avvisi di liquidazione notificati a un contribuente per il pagamento dell'imposta di registro su altrettante ordinanze di assegnazione di crediti emesse dal Tribunale di Agrigento in procedimenti esecutivi di valore inferiore a euro 1.033,00. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva annullato gli avvisi; in appello l'Agenzia delle Entrate aveva ottenuto riforma della decisione, ritenendosi che l'esenzione prevista dall'art. 46 della l. n. 374 del 1991 spettasse solo per le controversie di competenza del giudice di pace. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 46 l. n. 374 del 1991, sostenendo che l'esenzione dall'imposta di registro operi per tutti i provvedimenti relativi a cause di valore non superiore alla soglia, indipendentemente dall'ufficio giudiziario che li ha emessi; 3) erroneità della condanna alle spese dei gradi di merito, assumendo che, se l'appello fosse stato rigettato, le spese sarebbero dovute gravare sull'amministrazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il terzo motivo, ha accolto il secondo motivo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente e quindi annullando gli avvisi di liquidazione. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
riformulazione ... come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione
In cassazione è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non rileva il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
art. 12 preleggi
È richiamato come canone ermeneutico per interpretare la portata della riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 46 l. n. 374 del 1991
"Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di due milioni di lire sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura"; poi: "Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti a esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato"
L'esenzione si applica a tutti gli atti e provvedimenti relativi a procedimenti di valore inferiore alla soglia, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito; non è limitata ai soli provvedimenti del giudice di pace.
art. 91 c.p.c.
La regolazione delle spese dei gradi di merito va valutata in base all'esito della lite al momento della decisione; l'illegittimità poi accertata della sentenza non rende retroattivamente errata la statuizione sulle spese.
art. 384 c.p.c.
La Corte, cassata la sentenza senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso.
art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986
La disciplina dell'esenzione opera in deroga al regime ordinario dell'imposta di registro per i provvedimenti relativi a cause di valore inferiore alla soglia.
art. 54 d.l. n. 83 del 2012 conv. in l. n. 134 del 2012
Ha riformulato l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., restringendo il vizio motivazionale deducibile in cassazione.
Massime di principio
- La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. consente il controllo di legittimità sulla motivazione solo nei casi di anomalia estrema che renda la motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
- Quando una norma prevede un'esenzione fiscale collegata al valore della controversia e agli atti o provvedimenti relativi al procedimento, l'ambito dell'esenzione va individuato in base alla lettera e alla ratio della disciplina, senza introdurre requisiti ulteriori non previsti dal testo, come la competenza di un determinato ufficio giudiziario.
- Se la ratio dell'esenzione è alleggerire il carico fiscale delle controversie di modesto valore, l'esenzione deve applicarsi in modo generalizzato a tutti gli atti e provvedimenti del procedimento che presentino quel presupposto oggettivo.
- La statuizione sulle spese processuali va valutata con riferimento alla situazione processuale esistente al momento della decisione e non viene resa erronea ex post dall'esito successivo del giudizio di legittimità.
- In mancanza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
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