Cassazione Civile, Ordinanza n. 25322/2022 del 25/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva rideterminato il maggiore reddito di una società di capitali per l'anno 2012, recuperando IRES e imputando ai soci, in proporzione alle quote, il maggior reddito societario sulla base della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili propria delle società a ristretta base sociale. Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso del socio; la CTR aveva invece accolto l'appello, escludendo l'applicazione della presunzione perché il maggior reddito della società era stato determinato mediante il disconoscimento di parte delle spese dedotte, e non per emersione di maggiori ricavi. Con l'unico motivo di ricorso in Cassazione, l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 39, lett. d), d.P.R. 600/1973, 83 TUIR e 2606 c.c., sostenendo che la presunzione di distribuzione del maggior reddito ai soci si applica anche quando il reddito sociale deriva dal disconoscimento di costi indeducibili o inesistenti, non solo in presenza di maggiori ricavi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, ma ha accolto il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della CTR Campania perché non si era conformata al principio secondo cui, nelle società a ristretta base sociale, la presunzione di distribuzione ai soci opera anche quando il maggior reddito derivi dal recupero a tassazione di costi fittizi o indeducibili, non solo in caso di accertamento di maggiori ricavi. La causa è stata rinviata alla CTR Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, lett. d), d.P.R. 600/1973
richiamato come norma di supporto all'accertamento del reddito e alla ripresa fiscale; la Corte lo menziona nel quadro della doglianza dell'Agenzia, senza una autonoma esegesi testuale.
art. 83 TUIR (d.P.R. 917/1986)
richiamato per sostenere che la variazione in diminuzione disconosciuta incide sulla determinazione del reddito d'impresa e può giustificare il maggior reddito presunto distribuito ai soci.
art. 2606 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica interpretazione autonoma nella decisione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro di censura per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la fase camerale e la proposta del relatore.
art. 2697 c.c.
evocato indirettamente nel ragionamento sulla presunzione e sulla prova contraria a carico dei soci, pur non essendo formalmente citato nel dispositivo.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base sociale, l'accertamento di utili extracontabili legittima la presunzione di loro distribuzione ai soci in proporzione alle rispettive quote, salvo prova contraria dell'accantonamento o del reinvestimento degli utili da parte della società.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili opera non solo quando il maggior reddito derivi dall'emersione di maggiori ricavi, ma anche quando esso sia il risultato del recupero a tassazione di costi fittizi, inesistenti o indeducibili, poiché in entrambi i casi il reddito effettivo della società risulta superiore a quello dichiarato.
- La ragione giustificativa della presunzione nelle società a ristretta base non risiede in un divieto di presunzione di secondo grado, ma nella struttura sociale chiusa, che normalmente implica reciproco controllo e possibilità di riparto occulto degli utili.
- Il contribuente può vincere la presunzione solo dimostrando che il maggior reddito non è stato distribuito, ma è stato accantonato o reinvestito dalla società.
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