Cassazione Civile, Ordinanza n. 23553/2023 del 02/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento IVA per l'anno 1997, relativo ad acquisti e vendite di pellame in nero, successivamente iscritto a ruolo e portato a cartella di pagamento. Il contribuente aveva impugnato gli esiti dell'accertamento dinanzi ai giudici tributari; la Commissione tributaria regionale, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione favorevole all'Ufficio, aveva rigettato l'appello ritenendo non fornita alcuna prova contraria da parte del contribuente. Successivamente era stata rigettata anche la revocazione. Nel ricorso per cassazione il contribuente articolava sei motivi: 1) deduceva la formazione di un giudicato esterno/diretto su altre controversie fondate sul medesimo PVC della Guardia di finanza, che avrebbe dovuto precludere o incidere sull'accertamento impugnato; 2) lamentava la nullità dell'avviso per difetto di prova e per motivazione per relationem al PVC della GdF, non adeguatamente valutata; 3) e 4) censurava l'inadeguatezza della motivazione dell'atto e della sentenza, contestando che il giudice di rinvio avesse dato conto delle ragioni per cui gli elementi presuntivi dell'Ufficio sarebbero stati prevalenti rispetto alle deduzioni difensive, con richiamo anche al tema dell'applicabilità dell'art. 360, n. 5, c.p.c. nel processo tributario; 5) lamentava che la CTR non avesse assunto una posizione autonoma sugli indizi posti a base dell'accertamento e sulla loro gravità, precisione e concordanza; 6) deduceva violazione del diritto di difesa, del contraddittorio e del giusto processo, prospettando anche un abuso del diritto da parte dell'Ufficio. Nel corso del giudizio di legittimità le parti chiedevano entrambe la declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata e pagamento del carico tributario riferito all'avviso di accertamento impugnato.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, prendendo atto che le parti avevano concordemente rappresentato l'intervenuta definizione agevolata del carico tributario relativo all'avviso di accertamento n. 801251/2002 e alla correlata cartella di pagamento. Ha inoltre disposto che le spese dell'intero giudizio restassero a carico della parte che le aveva anticipate, ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, e ha escluso i presupposti per la condanna al doppio contributo unificato in ragione della definizione agevolata.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere la formazione del giudicato esterno o diretto sulle controversie precedenti fondate sul medesimo verbale di constatazione.
invocato dal ricorrente per dedurre la nullità della sentenza impugnata in connessione con il preteso giudicato esterno.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso per denunciare violazioni di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
citato nella precedente decisione di cassazione per la legittimità dell'accertamento IVA e dell'uso di elementi presuntivi.
richiamati per il riparto dell'onere della prova e l'utilizzo delle presunzioni a fondamento dell'accertamento.
richiamato per affermare che la contabilità in nero e la contabilità parallela possono costituire valido elemento indiziario idoneo all'accertamento induttivo.
artt. 51, 52, 53, 54, 55 e 56 d.P.R. n. 633/1972
richiamati dal ricorrente e dalla precedente pronuncia in tema di procedimento di accertamento IVA e fase istruttoria.
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione degli atti tributari, anche per relationem.
richiamati per denunciare omessa pronuncia e difetto di motivazione della sentenza di merito.
richiamato insieme agli artt. 112 e 132 c.p.c. per il contenuto della motivazione della sentenza.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al principio del giusto processo e alla motivazione della decisione.
art. 24 Cost.
richiamato per la dedotta violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
art. 97 Cost.
richiamato dal ricorrente per prospettare un abuso del diritto da parte dell'Agenzia delle Entrate.
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
applicato per porre le spese dell'intero giudizio a carico della parte che le aveva anticipate in caso di cessazione della materia del contendere.
richiamato dall'Ufficio per spiegare il collegamento tra cartelle di pagamento e iscrizioni a ruolo provvisorie.
Massime di principio
- Quando le parti dichiarano e documentano l'intervenuta definizione agevolata del carico tributario oggetto del giudizio di legittimità, la Corte deve dichiarare la cessazione della materia del contendere con estinzione del processo.
- In caso di estinzione per cessazione della materia del contendere nel processo tributario, le spese dell'intero giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disciplina applicabile.
- La definizione agevolata del carico tributario esclude i presupposti per la condanna al raddoppio del contributo unificato.
- In tema di accertamento fiscale, la contabilità non ufficiale o "in nero" e la contabilità parallela possono costituire validi elementi presuntivi, purché connotati da gravità, precisione e concordanza, e spostano sul contribuente l'onere della prova contraria.
- L'avviso di accertamento può essere legittimamente motivato per relationem agli atti istruttori presupposti, purché il richiamo renda percepibili le ragioni della pretesa e l'atto finale faccia propri i risultati della fase istruttoria.
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