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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15198/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale svolta nei confronti di un consorzio cooperativo e di alcune cooperative consorziate, nel corso della quale l’Amministrazione contestava l’omessa dichiarazione e il mancato versamento delle ritenute operate sugli emolumenti corrisposti ai soci lavoratori. Gli avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2013 e 2014 venivano notificati anche personalmente al contribuente, ritenuto dall’Ufficio amministratore e poi liquidatore di fatto delle cooperative, oltre che reale datore di lavoro e dominus dell’organizzazione fittizia. Il contribuente impugnava gli atti deducendo, in sintesi, l’insussistenza del presupposto impositivo e il difetto di prova del suo ruolo di datore di lavoro di fatto; in cassazione articolava due motivi: con il primo lamentava la violazione dell’art. 28 del d.lgs. 175/2014 e un vizio di motivazione, sostenendo che la CTR non avesse motivato sulla questione della responsabilità del liquidatore di fatto; con il secondo denunciava la violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che mancasse la prova del fatto costitutivo della pretesa fiscale, cioè della sua qualifica di amministratore/liquidatore di fatto e dell’effettiva sussistenza dei presupposti per imputargli il debito tributario.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile, perché formulato in modo ambiguo e privo di specifico confronto con le deduzioni svolte nei gradi di merito; inoltre è stato comunque giudicato infondato, poiché la normativa richiamata dal ricorrente è stata letta nel senso della responsabilità personale dei liquidatori per le imposte non soddisfatte con l’attivo della liquidazione, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile per difetto di autosufficienza e di specifica censura alle rationes della sentenza impugnata, e per il resto infondato, perché la CTR aveva accertato, con motivazione puntuale, la fittizietà delle cooperative e la sostanziale gestione delle stesse da parte del contribuente, valorizzando elementi indiziari e le testimonianze dei lavoratori. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito, condannando il ricorrente alle spese e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 28, d.lgs. 175/2014

    richiamato come base normativa della responsabilità personale dei liquidatori che non adempiono al pagamento delle imposte dovute con le attività della liquidazione, se non provano di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari

  • art. 36, d.P.R. 602/1973

    come modificato dall'art. 28, comma 5, d.lgs. 175/2014

    la Corte ne richiama il contenuto per affermare la responsabilità in proprio dei liquidatori nei limiti delle condizioni previste dalla norma

  • art. 2495 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che i creditori sociali possano agire verso soci e liquidatore, ma la Corte evidenzia che la tesi non coglie il tema della responsabilità fiscale accertata in concreto

  • art. 2697 c.c.

    la doglianza sull’onere della prova è respinta perché, nel caso di società cartiera/interposizione fittizia, la giurisprudenza ammette un accertamento presuntivo della disponibilità dei proventi da parte dell’amministratore di fatto, con onere della prova contraria a carico di quest’ultimo

  • art. 360, c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    richiamato nella formulazione dei motivi, ma la Corte rileva l’erronea e confusa impostazione delle censure

  • art. 29, d.lgs. 276/2003

    citato dalla CTR per descrivere l’interposizione fittizia e l’utilizzazione di lavoro tramite cooperative create solo formalmente

  • art. 23, d.P.R. 600/1973

    richiamato dalla CTR per affermare gli obblighi del sostituto d’imposta in capo al soggetto che abbia effettivamente utilizzato le prestazioni di lavoro

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura deve essere specifica, autosufficiente e riferita alle rationes decidendi della sentenza impugnata; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
  • In materia tributaria, quando l’Amministrazione dimostri un assetto organizzativo fittizio o una società cartiera, il ruolo di amministratore di fatto e la disponibilità dei proventi dell’evasione possono essere desunti in via presuntiva da elementi indiziari concordanti.
  • In presenza di interposizione fittizia di cooperative o schermi societari utilizzati per mascherare il reale datore di lavoro, gli obblighi fiscali e di sostituto d’imposta possono essere imputati al soggetto che abbia effettivamente utilizzato le prestazioni lavorative.
  • Il ricorrente che contesti l’accertamento del proprio ruolo sostanziale deve confrontarsi con gli accertamenti di merito e indicare puntualmente come e dove le relative eccezioni siano state dedotte e coltivate nei gradi precedenti.
  • La ripartizione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. non impedisce, nel processo tributario, l’uso di presunzioni semplici per ricostruire la sostanza economica dell’operazione e imputare la responsabilità al dominus dell’organizzazione fittizia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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