Cassazione Civile, Ordinanza n. 11959/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una riunione di più giudizi tributari: da un lato, una società di diritto austriaco ha impugnato un avviso di accertamento relativo al 2014 con cui l'Amministrazione contestava la sua esterovestizione ex art. 73 T.U.I.R.; dall'altro, una società italiana e tre soci hanno impugnato quattro avvisi di accertamento relativi al 2015, nei quali veniva contestata l'applicazione della disciplina sul transfer pricing ex art. 110, comma 7, T.U.I.R. in ragione dei rapporti tra la società italiana e quella austriaca. La Commissione tributaria di primo grado aveva accolto i ricorsi riuniti e la decisione era stata confermata in appello. In Cassazione l'Agenzia delle entrate ha dedotto due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, violazione delle norme processuali sulla motivazione e ultrapetizione, sostenendo che i giudici di merito non avessero realmente esaminato il giudizio relativo all'esterovestizione della società austriaca per il 2014; (2) violazione dell'art. 110, comma 7, T.U.I.R. e della normativa/linee guida sul transfer pricing, lamentando che la sentenza d'appello avesse respinto le contestazioni sull'esistenza del requisito soggettivo del rapporto di controllo tra le società senza una motivazione effettiva e confrontandosi solo in modo apodittico con un precedente e con l'idea che la disciplina non avesse più finalità antielusiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e, assorbito il secondo, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda con motivazione adeguata e specifica sia sulla questione dell'esterovestizione sia su quella del transfer pricing, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha richiamato i principi sulla nullità della sentenza per motivazione apparente e sulla necessità che la motivazione per relationem sia autosufficiente e consenta di comprendere le ragioni della decisione.
Norme richiamate
art. 73 T.U.I.R.
Richiamato come base della contestazione di esterovestizione della società austriaca nel periodo d'imposta 2014.
art. 110, comma 7, T.U.I.R.
Richiamato per la contestazione sul transfer pricing; la Corte osserva che la motivazione d'appello si era soffermata in modo non pertinente sulla tesi della natura non antielusiva della norma, senza confrontarsi con il requisito soggettivo del controllo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio dedotto per la motivazione apparente e la nullità della sentenza impugnata.
artt. 61 e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati dal ricorrente come norme processuali violate per carenza di motivazione della sentenza tributaria.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza e per il vizio di nullità in caso di motivazione apparente.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Richiamato tra le norme indicate come violate nel primo motivo.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione della decisione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per il dedotto difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 4 D.M. 14 maggio 2018
Richiamato nel secondo motivo come disciplina intervenuta in materia di transfer pricing.
Massime di principio
- La sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente quando non consente di individuare gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche del convincimento del giudice, impedendo il controllo sulla logicità e correttezza della decisione.
- La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice recepisce criticamente e in modo autosufficiente il contenuto richiamato; non basta un mero rinvio apodittico a precedenti o a sentenze di altro giudizio.
- Nel giudizio d'appello, la condivisione della decisione di primo grado deve risultare da un esame effettivo dei motivi di gravame e delle difese; se la sentenza non mostra tale confronto, la motivazione è nulla.
- In tema di transfer pricing, il giudice deve confrontarsi con il preciso tema controverso dedotto dall'Ufficio, senza sovrapporvi questioni diverse, come la sola natura antielusiva della norma, quando ciò non sia il punto effettivamente contestato.
- Quando la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente è accolta, restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso che attengano al merito della decisione cassata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11939/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_civile · 7 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11944/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_civile · 7 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11954/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_civile · 7 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11955/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_civile · 7 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11956/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_civile · 7 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11958/2025 del 07/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →