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Sentenza

Sentenza del 25/10/2021 n. 29938 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento per Euro 9.731,95 riferita agli interessi maturati su un credito erariale oggetto di precedente cartella. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, violazioni procedurali e di motivazione della cartella (mancata indicazione del capitale su cui sono calcolati gli interessi, difetto di trasparenza e prova dell'obbligo tributario), nonché vizi nel procedimento di mediazione e omissione di esame di fatti decisivi in giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le eccezioni procedurali sollevate contro il controricorso dell'Agenzia. Sul merito: il primo motivo (corrispondenza tra chiesto e pronunciato) è infondato; il secondo e terzo motivo sono inammissibili perché il ricorrente non ha trascritto o allegato la cartella impugnata nel ricorso per cassazione, impedendo così la verifica ex actis; il quarto motivo è infondato perché la Commissione regionale ha esaminato le questioni ritenendo le censure inconferenti, anche perché identiche a doglianze già proposte in altro giudizio pendente e perché la cartella è impugnabile solo per vizi propri. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (Euro 2.300,00 oltre spese prenotate) e ha dato atto degli eventuali ulteriori oneri relativi al contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17-bis

    art. 17-bis, comma 2; art. 17-bis, comma 1 richiamante art. 12 comma 2 (all'epoca comma 5)

    Disciplina la mediazione tributaria: la CTP di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso per deposito prima della decorrenza dei 90 giorni; successivamente l'Agenzia ha rinunciato all'eccezione dopo la pronuncia della Corte costituzionale, consentendo la valutazione del merito.

  • D.P.R. n. 602 del 1973

    L'art. 39 disciplina l'operazione aritmetica del calcolo degli interessi: la CTR ha ritenuto che non sia necessario che la cartella espliciti il criterio di calcolo degli interessi quando si tratta di operazione aritmetica definita dalla norma; art. 12 richiamato nelle censure sul contenuto della cartella.

  • L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)

    Invocata dal ricorrente per profili di trasparenza e motivazione degli atti impositivi; la Corte ha comunque rilevato l'inammissibilità delle doglianze per carenza documentale in cassazione.

  • L. n. 241 del 1990

    Riferita in tema di motivazione degli atti amministrativi; il ricorrente l'ha richiamata per lamentare difetto di motivazione della cartella, ma la questione non è stata valutata in cassazione per insufficienza documentale.

  • Codice di Procedura Civile

    art. 91; art. 369 comma 2 n.4; artt. 369, 370, 378; art. 360 c.p.c. comma 1 punti 3 e 5; art. 2697 c.c.

    Art. 91 (soccombenza) applicato per liquidazione spese; art. 369 c.p.c. comma 2 n.4 (obbligo di allegazione dei documenti principali in cassazione) ha determinato l'inammissibilità di due motivi per mancata trascrizione/allegazione della cartella; norme procedurali su termini e modalità di deposito notifiche contestate ma ritenute rispettate.

  • R.D. n. 1611 del 1933

    Fondamento per la rappresentanza processuale da parte dell'Avvocatura dello Stato: la Corte ha confermato che l'Avvocatura può rappresentare le agenzie fiscali senza procura speciale.

  • D.Lgs. n. 300 del 1999

    Norme sul trasferimento delle funzioni alle agenzie fiscali e sulla possibilità di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza processuale.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    Riferimento relativo al versamento del contributo unificato in sede di decisione di cassazione.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento notificata agli eredi può essere legittima: l'Amministrazione può notificare successive cartelle agli eredi per somme dovute dal defunto; l'erede può impugnare la cartella ma la contestazione è in prima battuta limitata ai vizi propri della cartella (o al rifiuto dell'eredità).
  • Quando la cartella indica solo gli interessi, non è sempre necessario che espliciti il criterio di calcolo se la determinazione è un'operazione aritmetica definita dalla norma (es. D.P.R. n. 602/1973); tuttavia, questioni di trasparenza possono comunque essere sollevate se rilevanti e documentate.
  • In cassazione è essenziale rispettare gli obblighi di trascrizione o allegazione dei documenti decisivi (art. 369 c.p.c., comma 2, n.4): la mancata produzione della cartella impugnata rende inammissibili doglianze che richiedono la verifica del documento.
  • Se l'Amministrazione rinuncia a eccezioni procedurali (es. inammissibilità per mancato esperimento della mediazione), il giudice può decidere nel merito; la rinuncia non implica automaticamente soccombenza dell'Amministrazione se il merito viene comunque respinto dall'attore.
  • L'Avvocatura dello Stato puo' rappresentare in giudizio le agenzie fiscali senza procura speciale, quindi le eccezioni di carenza di ius postulandi sono spesso infondate quando l'Avvocatura interviene per le agenzie.
  • Sulle spese: il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) si applica anche in materia tributaria; se il ricorrente perde, è condannato alle spese anche in Cassazione e a eventuali contributi unificati aggiuntivi.

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