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Sentenza

Sentenza del 25/10/2021 n. 146 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Disputa sulla qualificazione fiscale di un atto di costituzione di pegno su quote sociali (redatto il 6.2.2012) collegato a un finanziamento di euro 20.000.000,00 concesso da Banca ... spa a ... srl. Il pegno era stato registrato con imposta fissa (euro 168). L'Agenzia ha sostenuto che il pegno non garantiva il finanziamento ma il pagamento del prezzo di una cessione di quote (stipulata pochi minuti prima), quindi andava assoggettato all'imposta proporzionale (art. 6 Tariffa, Parte Prima, DPR 131/1986, aliquota 0,5%), e ha notificato avviso di liquidazione per euro 99.832,00 a titolo di imposta principale. I garanti e la banca hanno contestato sostenendo che il pegno era parte dell'operazione di finanziamento (atto unitario: apertura linea di credito, erogazione e costituzione del pegno come condizione) e che i venditori delle quote erano già stati pagati con assegni circolari, perciò il pegno non poteva essere garanzia del prezzo.

La decisione

La CTP di Trieste aveva accolto i ricorsi dei contribuenti e della banca (sentenze n. 75/2017 e n. 76/2017). L'Agenzia ha fatto appello ma la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia ha respinto l'appello e confermato integralmente le sentenze di primo grado. Motivazione principale: gli atti, pur distinti, facevano parte di un'operazione unitaria finalizzata a fornire liquidita a ... srl per l'acquisto delle partecipazioni; i venditori delle quote risultavano già integralmente soddisfatti al momento del pegno (pagamento con assegni circolari), quindi non sussisteva la necessità di una garanzia per il prezzo e il pegno aveva funzione reale di garanzia del finanziamento. Pertanto l'atto è stato correttamente registrato con imposta a misura fissa. L'Agenzia è stata condannata a rifondere agli appellati le spese del secondo grado (euro 3.000,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • DPR 26 aprile 1986, n. 131 - Tariffa, Parte Prima, art. 6

    art. 6 Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 26.4.1986, n. 131 (prevede l'assoggettamento ad imposta proporzionale dello 0,5% per talune garanzie reali a favore di terzi)

    L'Agenzia ha inteso applicare questa norma ritenendo il pegno garanzia del prezzo della cessione (quindi tassabile in misura proporzionale). Il giudice ha ritenuto invece che, alla luce degli effetti giuridici dell'atto, il pegno fosse parte integrante del contratto di finanziamento e non una garanzia del prezzo; perciò l'imposta proporzionale non risultava applicabile.

  • DPR 26 aprile 1986, n. 131 - art. 20

    art. 20 DPR n. 131/1986 (principio della prevalenza della sostanza sulla forma ai fini fiscali)

    La Commissione ha richiamato il principio per valutare la 'sostanza' degli atti. Tuttavia ha precisato che la sostanza da ricercare è quella degli effetti giuridici e non puramente economici: applicando questo criterio ha concluso che gli effetti giuridici dimostravano il collegamento del pegno al finanziamento.

Massime di principio

  • Per qualificare fiscalmente un pegno occorre valutare la sua funzione giuridica effettiva: se garantisce un finanziamento concesso al debitore (anche se il bene dato in pegno è una partecipazione diversa da quella oggetto di compravendita), normalmente si applica l'imposta di registro/bollo nella misura fissa prevista per l'atto esecutivo del finanziamento.
  • La cronologia formale degli atti (due notai consecutivi, atti stipulati nello stesso giorno) non è decisiva: il giudice ricostruirà la 'logica unitaria' e gli effetti giuridici concreti. Se le parti hanno realizzato un'operazione unica (finanziamento, erogazione e costituzione del pegno come condizione), il pegno può essere ritenuto accessorio al finanziamento.
  • La prova che i venditori siano già stati integralmente pagati è un elemento fattuale decisivo: se il prezzo della cessione è già stato soddisfatto al momento della costituzione del pegno, è molto più difficile sostenere che il pegno abbia avuto funzione di garanzia del prezzo.
  • Il principio della sostanza sulla forma (art. 20 DPR 131/1986) va applicato sul piano degli effetti giuridici e non solo economici: l'analisi documentale deve mostrare a quale rapporto il pegno sia effettivamente connesso.
  • Per ridurre il rischio di contestazioni fiscali, chi struttura operazioni complesse (cessioni di quote con finanziamento collegato) dovrebbe documentare chiaramente le condizioni sospensive, la simultaneità delle operazioni, la destinazione dei fondi e la diretta correlazione tra finanziamento e garanzia, nonché conservare prove del pagamento ai venditori.

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