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Sentenza

Sentenza del 25/10/2021 n. 248 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Studi di settore - Condizioni - Contabilità ordinaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, con maggiori ricavi contestati per Euro 63.672,00. Il ricorrente contestava l'utilizzo esclusivo dei dati degli studi di settore nei suoi confronti mentre era in contabilità ordinaria (anche per opzione) e denunciava la mancata attivazione/efficacia del contraddittorio endoprocedimentale.

La decisione

La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR n.87/3/2015 aveva invece accolto l'appello dell'Agenzia e annullato il decisione favorevole al contribuente. La Cassazione, con ordinanza n.16158/2020, ha cassato la sentenza della CTR limitatamente al profilo di legge riguardante l'art.10 comma 2 L.146/1998 e ha rimesso la causa alla CTR per quella questione specifica. La CTR, nel giudizio di rinvio, ha confermato la legittimità dell'accertamento fondato sugli studi di settore: ha ritenuto sussistente la grave incongruenza nel triennio 2005-2007 (scostamenti reiterati dei ricavi rispetto allo studio, perdite ripetute, incoerenze patrimoniali e spese significative come immobili non locati, autovetture e mutuo) e ha rilevato che il contribuente non ha partecipato al contraddittorio previo invito; per tali ragioni ha accolto l'appello dell'Agenzia e confermato l'accertamento, condannando il resistente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 10, legge 8 maggio 1998, n.146

    Disciplina le modalità per l'effettuazione degli accertamenti basati sugli studi di settore; la sua applicabilità alle imprese in contabilità ordinaria è stata chiarita e richiede il rispetto dei presupposti normativi previsti dalle successive modifiche.

  • legge n. 311/2004 (comma 411)

    Ha esteso l'ambito soggettivo di applicazione degli studi di settore, rendendo possibile includere imprese in contabilità ordinaria a partire dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2004; ai fini del triennio per individuare "non congruità" possono essere considerate anche annualità antecedenti al 2004.

  • Decreto-Legge 223/2006 (art. 37, conv. legge 248/2006)

    Ha contribuito alla revisione della disciplina applicativa degli studi di settore, prevedendo la condizione delle 'significative situazioni di incoerenza' per l'applicazione agli esercenti in contabilità ordinaria.

  • art. 62-sexies, comma 3, D.L. n.331/1993 (conv. L. n.427/1993)

    Predispone il presupposto della 'grave incongruenza' della contabilità del contribuente quale condizione per l'accertamento standardizzato; la norma non è stata implicitamente abrogata e rimane applicabile anche per gli avvisi notificati dopo il 1° gennaio 2007.

Massime di principio

  • Dopo le modifiche introdotte dal 2004, per i contribuenti in contabilità ordinaria l'accertamento basato sugli studi di settore è ammissibile solo se ricorre almeno una delle condizioni previste: non congruità in almeno due esercizi del triennio (compreso quello accertato) oppure significativa incoerenza rispetto a indici economico-finanziari/patrimoniali.
  • Il presupposto della 'grave incongruenza' ai sensi dell'art.62-sexies è necessario e continua ad operare anche per avvisi notificati dopo il 2007; non può ritenersi implicitamente abrogato dalle successive modifiche legislative.
  • Ai fini del confronto triennale per individuare la non congruità, possono essere considerate annualità anche anteriori al 2004, purché il periodo da accertare sia quello corrente alla regola di applicazione.
  • L'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale è centrale: se l'ufficio lo attiva regolarmente e il contribuente omette di partecipare o di fornire documentazione probatoria, l'ufficio non è tenuto a fornire ulteriori prove oltre agli scostamenti risultanti dagli studi/parametri.
  • In concreto, per resistere a un accertamento parametrico lo stesso contribuente deve partecipare al contraddittorio e documentare elementi che giustifichino lo scostamento (spese documentate, eventi straordinari, fonti reddito alternative, ecc.).
  • Elementi quali perdite reiterate, discrepanze tra reddito dichiarato e patrimonio/spese (immobili, autoveicoli, mutui), possono essere valutati come indizi di incoerenza grave e legittimare l'accertamento basato sugli studi di settore.

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