Sentenza del 25/10/2021 n. 148 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IVA 2011 per ripresa di indetraibilità dell'IVA su acquisto di un immobile abitativo (art. 19, comma 1, lett. i, DPR 633/1972), deducendo l'invalidità dell'atto per violazione del contraddittorio endoprocedimentale (obbligatorio, secondo la prima decisione, per tributi armonizzati come l'IVA). La CTP aveva ritenuto che il contraddittorio fosse necessario e che le difese che la società avrebbe potuto esporre in quella sede non fossero pretestuose. In appello l'Agenzia ha dedotto l'erroneità di tale conclusione.
La decisione
La Commissione d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia: ha ritenuto infondata l'eccezione sulla mancata audizione endoprocedimentale perché le argomentazioni addotte dalla contribuente (programmazione aziendale evanescente e futura destinazione d'uso almeno promiscuo dell'immobile) erano, anche ex ante, meramente pretestuose e non idonee a modificare la decisione dell'Amministrazione. È stato inoltre escluso il difetto di litisconsorzio necessario tra soci e società poiché l'accertamento IVA era autonomo; le altre eccezioni non riproposte in appello sono state considerate rinunziate; le spese di entrambi i gradi sono compensate. In definitiva il ricorso della società è stato rigettato.
Norme richiamate
DPR 633/1972, art. 19 comma 1 lett. i
La norma esclude la detraibilità dell'IVA per l'acquisto di immobili destinati a uso abitativo; nel caso di specie la disposizione è stata ritenuta applicabile e non derogata dai fatti prospettati dalla contribuente.
Prevede che le questioni non riproposte in grado d'appello si intendono rinunziate; la Corte di merito ha applicato questa regola per ritenere decadute le ulteriori eccezioni non riproposte dalla contribuente.
Cass. n. 26071/2015 e Cass. n. 6303/2018 (giurisprudenza di legittimità)
Richiamate per il principio sul litisconsorzio e sul 'simultaneus processus': l'accertamento IVA, se autonomo rispetto ad accertamenti per imposte dirette o IRAP, non impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci.
Giurisprudenza UE (es. Corte UE, caso Kamino)
Utilizzata per il criterio della 'non pretestuosità' delle argomentazioni che il contribuente avrebbe potuto esporre in sede endoprocedimentale; le difese devono apparire realistiche e idonee a influenzare la decisione dell'amministrazione.
Massime di principio
- Il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio per tributi armonizzati come l'IVA quando le osservazioni del contribuente, se concrete e non pretestuose, avrebbero potuto indurre una diversa determinazione dell'ente impositore.
- La mancata audizione non invalida automaticamente l'atto impositivo: il giudice verifica la 'prova di resistenza', ossia se le argomentazioni che il contribuente avrebbe potuto esporre ex ante fossero effettivamente non pretestuose e idonee a influire sulla decisione; se sono manifestamente evanescenti o contraddette dalla norma, l'atto resta valido.
- Per le società di persone un'accertamento IVA autonomo non richiede l'integrazione del contraddittorio con i soci; invece, se con un unico atto sono contestate imposte diverse fondate su elementi comuni, può scattare il vincolo del 'simultaneus processus'.
- Le questioni, eccezioni o mezzi di difesa non riproposti in appello si considerano rinunziati e producono giudicato interno, salvo che vengano effettivamente riproposti nei modi e nei termini di legge.
- In caso di dubbi sulla rilevanza processuale di argomentazioni ex post, il giudice deve valutare se tali argomentazioni sarebbero state concrete e persuasive in sede amministrativa; se no, la loro produzione in giudizio non cura la mancata fase endoprocedimentale.
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