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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08635/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La banca ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata che aveva rigettato il suo appello avverso il rigetto, in primo grado, dell'impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008. Con tale atto l'Ufficio aveva recuperato maggiori IRES e IRAP, ritenendo indeducibili i costi relativi a operazioni di cartolarizzazione. Nel ricorso la banca ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 130/1999 e dell'art. 109 del d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che la CTR aveva erroneamente affermato che i costi della cartolarizzazione dovessero essere sostenuti dal cessionario salvo diverso accordo; 2) omesso esame di fatti decisivi, in particolare l'esistenza di accordi con gli arrangers e la deliberazione del consiglio di amministrazione sul sostenimento dei costi; 3) violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e 132, comma 4, c.p.c. per difetto di motivazione sulla ritenuta insussistenza dell'accordo di accollo dei costi; 4) violazione dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997, dell'art. 8 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 10, comma 3, della l. n. 212/2000 per non avere la CTR disapplicato le sanzioni.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché, nelle more del giudizio di legittimità, l'Agenzia delle Entrate ha annullato in autotutela l'atto impositivo e ha chiesto la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere; la banca ha aderito a tale richiesta, rinunciando anche alla domanda di spese. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite, ed ha escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato poiché la causa estintiva è sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di legittimità, l'atto impositivo viene annullato in autotutela e tutte le parti dichiarano cessata la materia del contendere, la Corte non procede all'esame dei motivi di ricorso e dichiara l'estinzione del giudizio.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche in cassazione se sopravviene una causa estintiva del rapporto controverso e le parti convergono su tale esito, compresa la regolazione delle spese.
  • In caso di estinzione per cessazione della materia del contendere, il giudice può disporre la compensazione delle spese se richiesta dalle parti o comunque giustificata dalla vicenda processuale.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando la causa estintiva è sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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